Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 25363/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria trasmessa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],difensori di fiducia dell’indagato, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 27 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Pisaconfermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale diPisa il 19 agosto 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato dei reati di cui agliart. 544 bis e 544 ter cod. pen., avendo avuto ad oggetto il vincolo reale unapluralità di animali presenti all’interno della società agricola “[OSCURATO:PERSONA]”.2.

Avverso il provvedimento del Tribunale toscano, [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoidifensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 291, 292 e 321 cod.proc. pen. ed eccepisce il difetto della domanda cautelare, osservando che larichiesta del Pubblico Ministero era quella di disporre il sequestro a fini impeditivi,mentre il G.I.P. ha disposto la misura cautelare reale a fini conservativi, in attesacioè della confisca, pur in assenza di un’esplicita richiesta in tal senso.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza, rispetto al fumus commisidelicti, è la violazione dell’art. 544 bis cod. pen., rilevandosi che dall’esame deglimateriali o morali che abbiano cagionato o concorso a cagionare l’uccisione di unanimale, avendo i giudici del riesame omesso ogni valutazione al riguardo.Con il terzo motivo, le critiche difensive investono la violazione dell’art. 544ter cod. pen. e il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata rispetto al terzomotivo di riesame, con cui era stato contestato in maniera specifica il giudizio sullaconfigurabilità del reato di maltrattamenti di animali, avendo peraltro il veterinariodr. [OSCURATO:PERSONA] smentito lo stato di sofferenza della mandria, per cui, alpiù l’unica fattispecie ravvisabile poteva essere quella di cui all’art. 727 cod. pen.In ogni caso, essendosi in presenza di animali abituati a vivere allo stato brado, ladifesa obietta che la misura cautelare applicata ben può essere sostituita dallaimposizione di specifiche prescrizioni che salvaguardino il benessere degli equidi.2.1.

Con memoria trasmessa il 25 febbraio 2026, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] requisitoria del Procuratore generale, hanno insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti.1.

In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questaCorte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondocui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores iniudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la qualepuò denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomomotivo di cui alla lett.

E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 5807 del18/01/2017, Rv. 269119 e Sez.

Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).2.

Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, quanto alla valutazionerelativa al fumus commisi delicti, aspetto preliminare rispetto alla stessaqualificazione giuridica del sequestro, sia configurabile una violazione di legge,ovvero un’apparenza di motivazione, non avendo il Tribunale del riesameadeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione diconferma del provvedimento impositivo del vincolo reale adottato dal G.I.P.Ed invero i giudici dell’impugnazione cautelare, in ordine al tema del fumuscommisi delicti, nel respingere i rilievi difensivi, hanno testualmente osservato: “ilCollegio ritiene allo stato e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito,la piena sussistenza del fumus in considerazione del contenuto del fascicolotrasmesso al Collegio, laddove si possono apprezzare vari e molteplici elementi divalutazione atti ad individuare la rilevanza delle condotte attribuite all’indagato;ritenuto, in particolare, che sono stati acquisiti gli accertamenti dell’ASL, nonchépiù dichiarazioni di soggetti terzi, tra i quali le sommarie informazioni di clienti delmaneggio, nonché di personale addetto; ritenuto che dal complesso degli elementiacquisiti può rilevarsi (al solo fine di valutare la fondatezza delle argomentazionidifensive) un quadro indiziario idoneo a giustificare il mantenimento del vincolo”.Orbene, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, taliaffermazioni integrano una motivazione meramente apparente, non avendo ilTribunale chiarito né per quali imputazioni si procede, né quali siano le risultanzeinvestigative disponibili, né in cosa siano consistite le doglianze difensive, nétantomeno le ragioni per cui le stesse non sarebbero meritevoli di accoglimento,risultando del tutto vago il richiamo agli accertamenti dell’ASL e alle sommarieinformazioni dei clienti del maneggio, atti il cui contenuto è rimasto ignoto.3.

In definitiva, in presenza di apparato argomentativo imperniato suconsiderazioni meramente assertive e del tutto avulse dalla specificità fattuale egiuridica della vicenda trattata, si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Pisa.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pisacompetente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 12 marzo 2026Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamentocon rinvio del provvedimento impugnato;letta la memoria trasmessa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],difensori di fiducia dell’indagato, che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Pisaconfermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale diPisa il 19 agosto 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato dei reati di cui agliart. 544 bis e 544 ter cod. pen., avendo avuto ad oggetto il vincolo reale unapluralità di animali presenti all’interno della società agricola “[OSCURATO:PERSONA]”.2. Avverso il provvedimento del Tribunale toscano, [OSCURATO:PERSONA], tramite i suoidifensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 291, 292 e 321 cod.proc. pen. ed eccepisce il difetto della domanda cautelare, osservando che larichiesta del Pubblico Ministero era quella di disporre il sequestro a fini impeditivi,mentre il G.I.P. ha disposto la misura cautelare reale a fini conservativi, in attesacioè della confisca, pur in assenza di un’esplicita richiesta in tal senso.Con il secondo motivo, oggetto di doglianza, rispetto al fumus commisidelicti, è la violazione dell’art. 544 bis cod. pen., rilevandosi che dall’esame deglimateriali o morali che abbiano cagionato o concorso a cagionare l’uccisione di unanimale, avendo i giudici del riesame omesso ogni valutazione al riguardo.Con il terzo motivo, le critiche difensive investono la violazione dell’art. 544ter cod. pen. e il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata rispetto al terzomotivo di riesame, con cui era stato contestato in maniera specifica il giudizio sullaconfigurabilità del reato di maltrattamenti di animali, avendo peraltro il veterinariodr. [OSCURATO:PERSONA] smentito lo stato di sofferenza della mandria, per cui, alpiù l’unica fattispecie ravvisabile poteva essere quella di cui all’art. 727 cod. pen.In ogni caso, essendosi in presenza di animali abituati a vivere allo stato brado, ladifesa obietta che la misura cautelare applicata ben può essere sostituita dallaimposizione di specifiche prescrizioni che salvaguardino il benessere degli equidi.2.1. Con memoria trasmessa il 25 febbraio 2026, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] requisitoria del Procuratore generale, hanno insistito per l’accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti.1. In via preliminare, deve richiamarsi la costante affermazione di questaCorte (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656), secondocui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo o probatorio, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores iniudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la qualepuò denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomomotivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 5807 del18/01/2017, Rv. 269119 e Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710).2. Ciò premesso, deve ritenersi che nel caso di specie, quanto alla valutazionerelativa al fumus commisi delicti, aspetto preliminare rispetto alla stessaqualificazione giuridica del sequestro, sia configurabile una violazione di legge,ovvero un’apparenza di motivazione, non avendo il Tribunale del riesameadeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della propria decisione diconferma del provvedimento impositivo del vincolo reale adottato dal G.I.P.Ed invero i giudici dell’impugnazione cautelare, in ordine al tema del fumuscommisi delicti, nel respingere i rilievi difensivi, hanno testualmente osservato: “ilCollegio ritiene allo stato e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito,la piena sussistenza del fumus in considerazione del contenuto del fascicolotrasmesso al Collegio, laddove si possono apprezzare vari e molteplici elementi divalutazione atti ad individuare la rilevanza delle condotte attribuite all’indagato;ritenuto, in particolare, che sono stati acquisiti gli accertamenti dell’ASL, nonchépiù dichiarazioni di soggetti terzi, tra i quali le sommarie informazioni di clienti delmaneggio, nonché di personale addetto; ritenuto che dal complesso degli elementiacquisiti può rilevarsi (al solo fine di valutare la fondatezza delle argomentazionidifensive) un quadro indiziario idoneo a giustificare il mantenimento del vincolo”.Orbene, come correttamente evidenziato anche dal Procuratore generale, taliaffermazioni integrano una motivazione meramente apparente, non avendo ilTribunale chiarito né per quali imputazioni si procede, né quali siano le risultanzeinvestigative disponibili, né in cosa siano consistite le doglianze difensive, nétantomeno le ragioni per cui le stesse non sarebbero meritevoli di accoglimento,risultando del tutto vago il richiamo agli accertamenti dell’ASL e alle sommarieinformazioni dei clienti del maneggio, atti il cui contenuto è rimasto ignoto.3. In definitiva, in presenza di apparato argomentativo imperniato suconsiderazioni meramente assertive e del tutto avulse dalla specificità fattuale egiuridica della vicenda trattata, si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Pisa. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Pisacompetente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.Così deciso in Roma il 12 marzo 2026Il consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 25363/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris