Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:616
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑123/08
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA])
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri — Art. 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo — Attuazione nel diritto nazionale — Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione — Non esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dello Stato membro di esecuzione subordinata ad un soggiorno per un
periodo di cinque anni sul suo territorio — Art. 12 CE»
Massime della sentenza
1.
Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione in base alla nazionalità — Divieto — Ambito di applicazione
(Art. 12, primo comma, CE)
2.
Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri — Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38, artt. 16, n. 1, e 19; decisione quadro del Consiglio 2002/584,
art. 4, punto 6)
3.
Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto
europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri — Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo
(Art. 12, primo comma, CE; decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6)
1.
Il cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in un altro Stato membro ha diritto di avvalersi dell’art. 12,
primo comma, CE nei confronti di una normativa nazionale che stabilisce le condizioni secondo le quali l’autorità giudiziaria
competente può rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva. Infatti,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, nell’ambito dell’attuazione di una decisione quadro adottata sulla base del Trattato UE, recare
pregiudizio al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni del Trattato CE relative alla libertà riconosciuta a
qualsiasi cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
(v. punti 43, 45, 47, dispositivo 1)
2.
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra
[OSCURATO:PERSONA] membri, dev’essere interpretato nel senso che, quando si tratta di un cittadino dell’Unione, lo Stato membro di esecuzione
non può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare l’applicazione del motivo
di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo previsto da tale disposizione ad ulteriori requisiti amministrativi,
quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata. Infatti, gli artt. 16, n. 1, e 19 della direttiva 2004/38,
relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli [OSCURATO:PERSONA] membri, prevedono nei confronti dei cittadini dell’Unione che abbiano soggiornato legalmente in un altro Stato
membro in via continuativa per cinque anni soltanto il rilascio, dietro loro richiesta, di un documento attestante la permanenza
del loro soggiorno, senza imporre questa formalità. Il valore di tale documento è dichiarativo e probatorio, ma lo stesso
non può avere valore costitutivo.
(v. punti 51, 53, dispositivo 2)
3.
L’art. 12, primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione
in forza della quale l’autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso
contro uno dei suoi cittadini ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino
di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno basato sull’art. 18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione che tale
cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione.
Al riguardo, il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l’economia della decisione quadro 2002/584, relativa
al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri, implica, a norma dell’art. 1, n. 2, di quest’ultima,
che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano in linea di principio tenuti a dar corso ad un mandato d’arresto europeo. Infatti, eccettuati i
casi di non esecuzione obbligatoria previsti dall’art. 3 della stessa decisione quadro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono rifiutare
l’esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi elencati all’art. 4 di questa. Ne consegue che un legislatore nazionale
il quale, in base alle possibilità accordategli da detto art. 4, opera la scelta di limitare le situazioni nelle quali la
sua autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di consegnare una persona ricercata non fa che rafforzare il sistema
di consegna istituito da detta decisione quadro a favore di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia. In tale contesto,
gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono necessariamente, nell’attuazione dell’art. 4 e, in particolare, del suo punto 6, di un potere
discrezionale certo.
Il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 mira segnatamente a
permettere di accordare una particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale
della persona ricercata una volta scontata la pena cui essa è stata condannata. È quindi legittimo per lo Stato membro di
esecuzione perseguire siffatto obiettivo soltanto nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento
nella società di detto Stato membro. La mera condizione di cittadinanza per i propri cittadini, da un lato, e la condizione
di soggiorno in via continuativa per cinque anni per i cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altro, possono essere considerate
tali da garantire che la persona ricercata sia sufficientemente integrata nello Stato membro di esecuzione. Tale condizione
di soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni non va oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo volto
a garantire un sicuro grado di inserimento nello Stato membro di esecuzione delle persone ricercate che sono cittadini di
altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
(v. punti 57-58, 61, 67-68, 73-74, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
6 ottobre 2009 (
*
)
«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato di arresto europeo e procedure di consegna fra [OSCURATO:PERSONA] membri – Art. 4, punto 6 – Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo – Attuazione nel diritto nazionale – Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione – Non esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dello Stato membro di esecuzione subordinata ad un soggiorno per un
periodo di cinque anni sul suo territorio – Art. 12 CE»
Nel procedimento C‑123/08,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 35 UE e 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 28 dicembre 2007, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2008, nel procedimento relativo
all’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso contro
[OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, K. Lenaerts e M. Ilešič, presidenti di sezione,
dai sigg. A. Tizzano, A. [OSCURATO:PERSONA], J. Malenovský, J. Klučka, U. Lõhmus e L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. Y. Bot
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la domanda del giudice del rinvio del 17 marzo 2008, pervenuta in cancelleria il 21 marzo 2008, di sottoporre il rinvio
pregiudiziale ad una procedura d’urgenza conformemente all’art. 104 ter del regolamento di procedura,
vista la decisione della Terza Sezione della Corte 2 aprile 2008 di non sottoporre il rinvio pregiudiziale alla procedura
d’urgenza,
vista la fase scritta proseguita in forza dell’art. 104 ter, n. 2, quinto comma, del regolamento di procedura e in seguito
all’udienza del 17 febbraio 2009,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti D. Wiersum e J. van der Putte, advocaten;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti;
– per il governo danese, dal sig. C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues e J.-C. Niollet, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl e dalla sig.ra T. Fülöp, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, dal sig. M. Dowgielewicz, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra S. Grünheid e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 marzo 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio
13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU L 190,
pag. 1), e 12 CE.
2
Detta domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]
del [OSCURATO:PERSONA] (sezione della cooperazione internazionale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«autorità giudiziaria
di esecuzione olandese»), di un mandato di arresto europeo emesso il 13 luglio 2006 dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
l’«autorità giudiziaria di emissione tedesca») contro il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco.
Contesto normativo
Il titolo VI del Trattato UE
3
Dall’informazione relativa alla data di entrata in vigore del Trattato di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
del 1° maggio 1999 (GU L 114, pag. 56), risulta che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato una dichiarazione ai sensi dell’art. 35,
n. 2, UE, con la quale ha accettato la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale secondo le modalità di cui
all’art. 35, n. 3, lett. b), UE.
La decisione quadro 2002/584/GAI
4
Il quinto ‘considerando’ della decisione quadro 2002/584 recita:
«L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione
tra [OSCURATO:PERSONA] membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. (...) Le classiche relazioni di
cooperazione finora esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni
giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia».
5
Il settimo ‘considerando’ della decisione quadro precisa quanto segue:
«Poiché l’obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli [OSCURATO:PERSONA] membri e può dunque,
a causa della dimensione e dell’effetto, essere realizzato meglio a livello dell’Unione, il Consiglio può adottare misure,
nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea e all’articolo 5 del
Trattato che istituisce le Comunità europee (...)».
6
L’ottavo ‘considerando’ della medesima decisione quadro è così formulato:
«Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente,
il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere
la decisione relativa alla sua consegna».
7
L’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione quadro 2002/584 definisce il mandato di arresto europeo e l’obbligo di esecuzione del
medesimo nei seguenti termini:
«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna
da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di
una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e
conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro».
8
L’art. 2, n. 1, della decisione quadro prevede che, se è stata disposta una condanna ad una pena, un mandato di arresto europeo
può essere emesso per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.
9
L’art. 3 della medesima decisione quadro elenca tre «[m]otivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo».
10
L’art. 4 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo»,
elenca, in sette punti, tali motivi. Al riguardo il punto 6 dispone quanto segue:
«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:
(…)
6) se il mandato d’arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative
della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale
Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno».
11
L’art. 5 della detta decisione quadro, intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari», così
dispone:
«L’esecuzione del mandato di arresto europeo da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata dalla
legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:
(…)
3) Se la persona oggetto del mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale è cittadino o residente dello Stato membro
di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata
nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate
nei suoi confronti nello Stato membro emittente».
12
L’art. 11 della medesima decisione quadro, intitolato «Diritti del ricercato», dispone al n. 1:
«Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio
diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria
consegna all’autorità giudiziaria emittente».
La decisione quadro 2008/909/GAI
13
La decisione quadro del Consiglio 27 novembre 2008, 2008/909/GAI, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione
nell’Unione europea (GU L 327, pag. 27), che si applica del pari, mutatis mutandis, all’esecuzione delle condanne nei casi
di cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, dovrà, in forza del suo art. 29, essere attuata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri
prima del 5 dicembre 2011.
14
L’art. 3, n. 1, della decisione quadro 2008/909 precisa che il suo scopo è stabilire le norme secondo le quali uno Stato membro,
al fine di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena.
15
L’art. 4, n. 7, lett. a), di detta disposizione quadro contiene una disposizione facoltativa che consente all’autorità competente
di uno Stato membro di comunicare una sentenza allo Stato membro di esecuzione se la persona condannata vi vive e vi soggiorna
legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni.
La direttiva 2004/38/CE
16
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che modifica il regolamento
(CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, e – rettifiche – GU 2004, L 229, pag. 35; GU 2005, L 197, pag. 34, e GU 2007, L 204,
pag. 28), enuncia al suo diciassettesimo ‘considerando’:
«Un diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione che hanno scelto di trasferirsi a tempo indeterminato nello
Stato membro ospitante rafforzerebbe il senso di appartenenza alla cittadinanza dell’Unione e costituisce un essenziale elemento
di promozione della coesione sociale, che è uno degli obiettivi fondamentali dell’Unione. Occorre quindi istituire un diritto
di soggiorno permanente per tutti i cittadini dell’Unione ed i loro familiari che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante
per un periodo ininterrotto di cinque anni conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva e senza diventare
oggetto di una misura di allontanamento».
17
L’art. 16, n. 1, di detta direttiva dispone:
«Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante
ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato (…)».
18
Ai sensi dell’art. 19, n. 1, della medesima direttiva:
«[OSCURATO:PERSONA] membri, dopo aver verificato la durata del soggiorno, su presentazione della domanda rilasciano al cittadino dell’Unione
titolare del diritto di soggiorno permanente un documento che attesta tale soggiorno permanente».
Il diritto nazionale
19
L’art. 6 della legge sulla consegna di persone (Overleveringswet) del 29 aprile 2004 (
Staatsblad
2004, n. 195; in prosieguo: l’«OLW»), attua gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro 2002/584 nell’ordinamento
giuridico olandese.
20
L’art. 6, nn. 1-3, dell’OLW riguarda i cittadini olandesi. Se il n. 1 di detto articolo attua l’art. 5, punto 3, della suddetta
decisione quadro, i nn. 2 e 3 attuano l’art. 4, punto 6, della stessa. Ai sensi di questi due ultimi paragrafi:
«2. La consegna di un cittadino olandese non è consentita se è richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena limitativa della
libertà a questi imposta con sentenza irrevocabile.
3. In caso di rifiuto della consegna esclusivamente in forza del disposto del n. 2, il pubblico ministero comunica all’autorità
giudiziaria emittente la disponibilità a prendersi carico dell’esecuzione della sentenza, secondo la procedura prevista all’art. 11
della Convenzione sul trasferimento dei condannati del 21 marzo 1983 o secondo una diversa convenzione applicabile».
21
L’art. 6, n. 5, dell’OLW, che riguarda le persone diverse dai cittadini olandesi, che essi siano cittadini sia di uno Stato
membro sia di uno Stato terzo, così dispone:
«I nn. 1-4 si applicano parimenti a uno straniero titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata, sempre che questi
possa essere perseguito nei [OSCURATO:PERSONA] per i fatti all’origine del mandato di arresto europeo e sempre che si possa presumere
che questi non perderà il suo diritto di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza di una pena o di una misura inflittagli
dopo la consegna».
22
Dall’art. 8, lett. e), della legge sugli stranieri (Vreemdelingenwet) del 23 novembre 2000 (
Staatsblad
2000, n. 495; in prosieguo: la «Vw») risulta che uno straniero soggiorna legalmente nei [OSCURATO:PERSONA] in quanto cittadino comunitario
unicamente fintantoché egli vi soggiorna in base ad una norma emanata in virtù del Trattato ovvero dell’Accordo 2 maggio 1992
sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3).
23
L’art. 9, n. 2, della Vw prevede che, quando uno straniero soggiorna legalmente ai sensi dell’art. 8, lett. e), di quest’ultima
ed è cittadino comunitario, il Ministro della Giustizia olandese gli accorda un documento attestante la regolarità di detto
soggiorno se ha ottenuto il diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’art. 16 della direttiva 2004/38.
24
Dall’art. 20, n. 1, della Vw, intitolato «Autorizzazione di soggiorno a durata indeterminata», risulta che il Ministro della
Giustizia olandese è competente a concedere un’autorizzazione di soggiorno a durata indeterminata.
25
L’art. 21, n. 1, lett. a), della Vw prevede che la domanda volta ad ottenere un’autorizzazione di soggiorno a durata indeterminata
ai sensi dell’art. 20 di detta legge può essere respinta solo quando lo straniero non ha soggiornato legalmente durante cinque
anni ininterrottamente, ai sensi dell’art. 8 della stessa legge, immediatamente prima della presentazione della domanda.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
26
Con sentenze emesse nel 2002, due organi giurisdizionali tedeschi hanno inflitto al sig. [OSCURATO:PERSONA], con beneficio della condizionale,
due pene detentive per aver commesso, durante il 2001, vari reati, in particolare per aver importato marijuana in Germania.
27
Con sentenza che pronunciava una pena combinata («Gesamtstrafenbeschluss»), emessa il 27 marzo 2003, l’[OSCURATO:PERSONA]
(Germania) ha commutato queste due pene in una pena detentiva condizionale di un anno e nove mesi.
28
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è recato nei [OSCURATO:PERSONA] all’inizio del mese di giugno 2005. Vi soggiorna in un appartamento situato
a Venlo, in forza di un contratto di locazione stipulato in suo nome e in quello di sua moglie.
29
Con sentenza emessa il 5 luglio 2005, l’[OSCURATO:PERSONA] (Germania) ha revocato la sospensione condizionale della pena
combinata accordata nel 2003, a causa del fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva violato le condizioni stabilite per beneficiare
di tale sospensione.
30
Il 13 luglio 2006 l’autorità giudiziaria di emissione tedesca ha emesso un mandato di arresto europeo contro il sig. [OSCURATO:PERSONA].
31
Il 17 luglio 2006 detta autorità ha segnalato il sig. [OSCURATO:PERSONA] nel Sistema di [OSCURATO:PERSONA] (SIS) ai fini dell’esecuzione
della sua pena detentiva divenuta definitiva.
32
Il 1° 0agosto 2006 il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato e posto in detenzione provvisoria nei [OSCURATO:PERSONA] in base a tale segnalazione.
33
Il 3 agosto 2006 l’autorità giudiziaria di emissione tedesca ha inviato all’autorità giudiziaria di esecuzione olandese il
mandato di arresto europeo, emesso il 13 luglio 2006, chiedendo la consegna del sig. [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell’esecuzione della
pena di un anno e nove mesi cui quest’ultimo era stato condannato.
34
Il 20 settembre 2006 il sig. [OSCURATO:PERSONA] si è presentato al servizio di immigrazione e di naturalizzazione olandese per farsi
iscrivere come cittadino dell’Unione nei [OSCURATO:PERSONA].
35
Prima di dedicarsi, a partire dal settembre 2008, ad un tirocinio, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto un’attività subordinata nei
[OSCURATO:PERSONA] a partire dall’ultimo trimestre del 2005.
36
Dal fascicolo presentato alla Corte risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha acconsentito alla sua consegna da parte dell’autorità
giudiziaria di esecuzione olandese all’autorità giudiziaria di emissione tedesca secondo la procedura abbreviata prevista
dall’OLW.
37
Il giudice del rinvio dichiara che i fatti che sono all’origine dell’emissione di un mandato di arresto europeo contro il
sig. [OSCURATO:PERSONA] sono punibili in diritto olandese e che questi non può perdere il suo diritto di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA]
a causa delle infrazioni per le quali è stato condannato in Germania.
38
Detto organo giurisdizionale osserva del pari che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non soddisfa i requisiti per ottenere un’autorizzazione
di soggiorno a durata indeterminata sul territorio olandese, in quanto non ha ancora soggiornato ininterrottamente per un
periodo di cinque anni nei [OSCURATO:PERSONA], ma che i cittadini dell’Unione che soggiornano legalmente in uno Stato membro in forza
del diritto comunitario non scelgono sempre di chiedere tale autorizzazione.
39
In tal circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se per persone che dimorano o che sono residenti dello Stato membro di esecuzione, ai sensi dell’art. 4, punto 6, della decisione
quadro [2002/584], si debbano intendere persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro di esecuzione, ma quella
di un altro Stato membro, e che, in forza dell’art. 18, n. 1, CE, soggiornano legalmente nello Stato membro di esecuzione,
senza riguardo alla durata di detto soggiorno legale.
2) a) In caso di soluzione negativa della prima questione: se le nozioni di cui alla prima questione debbano essere interpretate
nel senso che esse si riferiscono a persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro di esecuzione, ma quella
di un altro Stato membro, e che, prima del loro arresto in forza di un mandato di arresto europeo, hanno soggiornato legalmente
nello Stato membro di esecuzione per almeno un periodo determinato, in forza dell’art. 18, n. 1, CE.
b) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, lett. a), quali siano le condizioni che possono essere poste alla
durata del soggiorno legale.
3) In caso di soluzione affermativa della seconda questione, lett. a), se lo Stato membro di esecuzione possa porre, oltre al
requisito relativo alla durata del soggiorno legale, ulteriori requisiti amministrativi, come il possesso di un permesso di
soggiorno a durata illimitata.
4) Se una misura nazionale che ponga condizioni, in presenza delle quali l’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione
respinge un mandato di arresto europeo ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, rientri nell’ambito di
applicazione (ratione materiae) del Trattato CE.
5) Tenendo presente che
– l’art. 6, nn. 2 e 5, dell’OLW prevede un regime che equipara ai cittadini olandesi le persone che non possiedono la cittadinanza
olandese, ma dispongono di un permesso di soggiorno olandese a durata illimitata,
e
– siffatto regime comporta che per questo gruppo di persone la consegna deve essere negata, se il mandato di arresto europeo
riguarda l’esecuzione di una pena limitativa della libertà divenuta definitiva,
se l’art. 6, nn. 2 e 5, dell’OLW configuri una discriminazione vietata ai sensi dell’art. 12 CE, in quanto siffatta equiparazione
non è prevista anche nei confronti dei cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri aventi un diritto di soggiorno in forza dell’art. 18,
n. 1, CE, che non perderanno siffatto diritto di soggiorno in conseguenza della pena limitativa della libertà che viene loro
irrogata in via definitiva, ma che non dispongono di un permesso di soggiorno olandese a durata illimitata».
Sulle questioni pregiudiziali
40
In via preliminare, occorre, in primo luogo, ricordare che, come risulta dal punto 3 della presente sentenza, la Corte è nella
fattispecie competente a statuire sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584 a norma dell’art. 35 UE.
41
In secondo luogo, occorre precisare che, ai sensi dall’art. 32 della decisione quadro, questa si applica alle richieste relative
a fatti che, come quelli nella causa principale, sono stati commessi prima del 1° gennaio 2004, a condizione che lo Stato
membro di esecuzione non abbia fatto una dichiarazione secondo cui continuerà a trattare queste richieste conformemente al
sistema di estradizione applicabile prima di tale data. È pacifico che il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto una tale dichiarazione.
Sulla quarta questione
42
Con la quarta questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un cittadino
di uno Stato membro che risiede legittimamente in un altro Stato membro abbia il diritto di avvalersi dell’art. 12, primo
comma, CE nei confronti di una normativa nazionale, quale l’OLW, che stabilisce le condizioni secondo le quali l’autorità
giudiziaria competente può rifiutare di eseguire un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena
detentiva.
43
Al riguardo va constatato che, anche se l’art. 12, primo comma, CE vieta, nella sfera di applicazione del Trattato CE, e senza
pregiudizio delle disposizioni particolari dello stesso previste, ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità,
la decisione quadro 2002/584 è stata adottata in base al Trattato UE e non al Trattato CE.
44
Tuttavia, da tale constatazione non si può dedurre che le disposizioni nazionali adottate da uno Stato membro al fine di attuare
un atto rientrante nel Trattato UE esulerebbero da qualsiasi controllo della loro legittimità con riguardo al diritto comunitario.
45
Infatti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono, nell’ambito dell’attuazione di una decisione quadro, recare pregiudizio al diritto
comunitario, in particolare alle disposizioni del Trattato CE relative alla libertà riconosciuta a qualsiasi cittadino dell’Unione
di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
46
Nella fattispecie occorre constatare che la situazione di una persona come il sig. [OSCURATO:PERSONA] rientra nel diritto alla libera
circolazione e al libero soggiorno dei cittadini dell’Unione negli [OSCURATO:PERSONA] membri e rientra quindi nella sfera di applicazione
del Trattato CE. Stabilendo la sua residenza nei [OSCURATO:PERSONA], l’interessato ha esercitato il diritto, riconosciuto ad ogni
cittadino dell’Unione dall’art. 18, n. 1, CE, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio di uno Stato membro diverso
da quello di cui è cittadino.
47
Si deve pertanto risolvere la quarta questione nel senso che un cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in
un altro Stato membro ha diritto di avvalersi dell’art. 12, primo comma, CE nei confronti di una normativa nazionale, quale
l’OLW, che stabilisce le condizioni secondo le quali l’autorità giudiziaria competente può rifiutare di eseguire un mandato
di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva.
Sulla terza questione
48
Con la terza questione, che va esaminata in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 4, punto 6,
della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro di esecuzione può, in aggiunta ad
una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa
di un mandato di arresto europeo previsto da tale disposizione a requisiti amministrativi supplementari, quali il possesso
di un permesso di soggiorno a durata indeterminata.
49
Al riguardo, l’art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38 prevede espressamente che il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato
legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto
Stato.
50
L’art. 19 di detta direttiva non impone ai cittadini dell’Unione che abbiano acquisito detto diritto di soggiorno permanente
in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 16 della stessa direttiva di essere titolari di un permesso di soggiorno a durata
indeterminata.
51
Dette disposizioni prevedono nei confronti dei cittadini dell’Unione che abbiano soggiornato legalmente in un altro Stato
membro in via continuativa per cinque anni soltanto il rilascio, dietro loro richiesta, di un documento attestante la permanenza
del loro soggiorno, senza imporre tale formalità. Il valore di tale documento è dichiarativo e probatorio, ma questo non può
avere un valore costitutivo (v., in tal senso, sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2691, punto
53).
52
Ne consegue che un requisito amministrativo supplementare, quale un permesso di soggiorno a durata indeterminata ai sensi
dell’art. 21 della Vw, non può, quando si tratta di un cittadino dell’Unione, costituire una condizione preliminare all’applicazione
del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo di cui all’art. 4, punto 6, della decisione quadro
2002/584.
53
Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 dev’essere
interpretato nel senso che, quando si tratta di un cittadino dell’Unione, lo Stato membro di esecuzione non può, in aggiunta
ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare l’applicazione del motivo di non esecuzione
facoltativa di un mandato di arresto europeo previsto da tale disposizione ad ulteriori requisiti amministrativi, quali il
possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata.
Sulla quinta questione
54
Alla luce della soluzione data alla terza questione, si deve considerare che il giudice del rinvio chiede se l’art. 12, primo
comma, CE debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione che, attuando
l’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, obbliga l’autorità giudiziaria competente di detto Stato a rifiutare di
eseguire un mandato di arresto europeo emesso nei confronti dei suoi cittadini, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un
cittadino di un altro Stato membro che abbia un diritto di soggiorno basato sull’art. 18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione
che la persona ricercata abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione.
55
Per risolvere tale questione occorre, anzitutto, formulare talune osservazioni relative al sistema di consegna istituito dalla
decisione quadro 2002/584 e, in particolare, all’art. 4, punto 6, di quest’ultima.
56
Risulta in particolare dall’art. 1, nn. 1 e 2, di detta decisione quadro nonché dai suoi ‘considerando’ quinto e settimo che
essa è intesa a sostituire il sistema multilaterale di estradizione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri con un sistema di consegna tra autorità
giudiziarie di persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione di sentenze o dell’instaurazione di azioni penali,
fondato sul principio del reciproco riconoscimento (v. sentenza 17 luglio 2008, causa C-66/08, Kozłowski, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6041,
punto 31).
57
Il principio del riconoscimento reciproco, cui è improntata l’economia generale della decisione quadro 2002/584, implica,
a norma dell’art. 1, n. 2, di quest’ultima, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano in linea di principio tenuti a dar corso ad un mandato
di arresto europeo. Infatti, eccettuati i casi di non esecuzione obbligatoria previsti dall’art. 3 della stessa decisione
quadro, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono rifiutare l’esecuzione di un mandato siffatto soltanto nei casi elencati all’art. 4 di questa
(v. sentenza 1° dicembre 2008, causa C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 8993, punto 51).
58
Ne consegue che un legislatore nazionale il quale, in base alle possibilità accordategli dall’art. 4 di detta decisione quadro,
opera la scelta di limitare le situazioni nelle quali la sua autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di consegnare
una persona ricercata non fa che rafforzare il sistema di consegna istituito da detta decisione quadro a favore di uno spazio
di libertà, di sicurezza e di giustizia.
59
Infatti, limitando le situazioni nelle quali l’autorità giudiziaria di esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato di
arresto europeo, tale legislazione non fa che agevolare la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del
reciproco riconoscimento sancito dall’art. 1, n. 2, della decisione quadro 2002/584, il quale costituisce il principio fondamentale
istituito da quest’ultima.
60
Con riguardo a tale principio fondamentale, l’art. 4 della detta decisione quadro enuncia motivi di non esecuzione facoltativa
del mandato di arresto europeo in base ai quali si può giustificare che, nello Stato membro di esecuzione, l’autorità competente
rifiuta di eseguire tale mandato.
61
[OSCURATO:PERSONA] membri dispongono necessariamente, nell’attuazione dell’art. 4 della decisione quadro 2002/584 e, in particolare,
del suo punto 6, considerato dall’ordinanza di rinvio, di un potere discrezionale certo.
62
A questo proposito occorre sottolineare che, anche se il motivo di non esecuzione facoltativa stabilito all’art. 4, punto 6,
della decisione quadro 2002/584, al pari dell’art. 5, punto 3, della stessa, mira segnatamente a permettere di accordare una
particolare importanza alla possibilità di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una
volta scontata la pena cui essa è stata condannata (v. sentenza Kozłowski, cit., punto 45), tale scopo, anche se importante,
non può escludere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’attuazione di detta decisione quadro, limitino, nel senso indicato dal principio
fondamentale enunciato al suo art. 1, n. 2, le situazioni in cui dovrebbe essere possibile rifiutare di consegnare una persona
rientrante nella sfera di applicazione di detto art. 4, punto 6.
63
Per quanto attiene inoltre alla questione se una condizione di soggiorno in via continuativa per cinque anni, quale quella
prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, sia in contrasto con il principio di non discriminazione
basato sulla cittadinanza, va ricordato che questo principio impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera
diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente
giustificato (v., in particolare, sentenza 3 maggio 2007, causa C-303/05, Advocaten voor de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3633, punto
56).
64
Dall’ordinanza di rinvio risulta che, ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva inflitta con una pronuncia giudiziaria
divenuta irrevocabile, la consegna dei cittadini olandesi all’autorità giudiziaria di emissione è rifiutata, mentre per i
cittadini di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi dal Regno dei [OSCURATO:PERSONA] tale rifiuto è subordinato alla condizione che questi abbiano
soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nei [OSCURATO:PERSONA]. Si deve quindi esaminare se il trattamento differenziato
dei cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri sia oggettivamente giustificato.
65
A questo proposito, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] osserva che, avendo constatato, nella prassi della consegna di persone che
non sono cittadine del Regno dei [OSCURATO:PERSONA], una grande inventiva quanto agli argomenti dedotti da questi ultimi al fine
di provare l’esistenza di un collegamento con la società olandese, il legislatore nazionale ha voluto, con l’art. 6, nn. 2
e 5, dell’OLW, esprimere concretamente, mediante criteri oggettivi, il requisito secondo il quale il soggiorno di dette persone
deve rivestire carattere duraturo.
66
Secondo lo stesso governo, è legittimo che uno Stato membro si assicuri, mediante il requisito di una durata di soggiorno
continuo di almeno cinque anni, che si rifiuti soltanto l’esecuzione di mandati di arresto europei emessi contro persone ricercate
che abbiano un’effettiva prospettiva futura nei [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe quindi legittimo esigere tale collegamento effettivo
fra la persona ricercata e la società nella quale essa vuole essere reinserita dopo avervi scontato la pena.
67
Occorre sottolineare, come si è già rilevato al punto 62 della presente sentenza, che il motivo di non esecuzione facoltativa
enunciato all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 mira in particolare a consentire di accordare una particolare
importanza alla possibilità di aumentare le opportunità del reinserimento sociale della persona ricercata alla scadenza della
pena cui quest’ultima è stata condannata. È quindi legittimo per lo Stato membro di esecuzione perseguire siffatto obiettivo
soltanto nei confronti delle persone che abbiano dimostrato un sicuro grado di inserimento nella società di detto Stato membro.
68
Nella fattispecie, la mera condizione di cittadinanza per i propri cittadini, da un lato, e la condizione di soggiorno in
via continuativa per cinque anni per i cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri, dall’altro, possono essere considerate tali da
garantire che la persona ricercata sia sufficientemente integrata nello Stato membro di esecuzione. Per contro, un cittadino
comunitario che non ha la cittadinanza dello Stato membro di esecuzione e non è risieduto ininterrottamente in detto Stato
per un determinato periodo di tempo presenta, in genere, più collegamenti con il proprio Stato membro di origine che con la
società dello Stato membro di esecuzione.
69
La giustificazione rispetto al diritto comunitario della differenza di trattamento prevista dalla normativa olandese esige
inoltre che essa sia proporzionata all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale. Essa non può andare oltre
quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo (v., in particolare, sentenza 18 novembre 2008, causa C‑158/07, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8507, punto 53).
70
A questo proposito è lecito considerare che il principio secondo cui un mandato di arresto europeo non è eseguito contro un
cittadino nazionale non risulta eccessivo. Infatti, tale cittadino presenta con il proprio Stato membro di origine un collegamento
tale da garantire il suo reinserimento sociale dopo che la pena cui è stato condannato vi sarà stata scontata. Peraltro, una
condizione di soggiorno in via continuativa per cinque anni per i cittadini degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri non può neanche essere
considerata eccessiva tenuto conto, in particolare, dei requisiti richiesti per rispondere all’esigenza dell’inserimento dei
non cittadini nello Stato membro di esecuzione.
71
A questo proposito va rilevato, come hanno fatto in particolare i governi dei [OSCURATO:PERSONA] e austriaco, che tale condizione
di un soggiorno ininterrotto per una durata di cinque anni, come risulta dal diciassettesimo ‘considerando’ e dall’art. 16
della direttiva 2004/38, è stata appunto fissata come la durata oltre la quale i cittadini dell’Unione acquistano un diritto
di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante.
72
Inoltre, va ricordato che, benché la decisione quadro 2008/909 non si applichi nella causa principale, essa consente agli
[OSCURATO:PERSONA] membri, nel contesto del suo art. 4, n. 7, lett. a), di facilitare maggiormente la comunicazione di una sentenza quando
la persona condannata vive e risiede legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato membro di esecuzione
e vi conserverà un diritto di residenza permanente.
73
Occorre quindi constatare che una condizione di soggiorno per un periodo ininterrotto di cinque anni, quale quella prevista
dalla normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale, non va oltre quanto è necessario per conseguire l’obiettivo
volto a garantire un sicuro grado di inserimento nello Stato membro di esecuzione delle persone ricercate che sono cittadini
di altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
74
Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la quinta questione come segue: l’art. 12, primo comma, CE deve essere interpretato
nel senso che esso non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione in forza della quale l’autorità giudiziaria competente
di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso contro uno dei suoi cittadini ai fini dell’esecuzione
di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino di un altro Stato membro avente un diritto di
soggiorno basato sull’art. 18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione che tale cittadino abbia soggiornato legalmente in
via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione.
Sulla prima e sulla seconda questione
75
Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale
debba essere la durata del soggiorno nello Stato membro di esecuzione dei cittadini di un altro Stato membro e oggetto di
un mandato di arresto europeo perché questi possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 4, punto 6, della decisione
quadro 2002/584.
76
Va ricordato che, quando uno Stato membro ha attuato detto art. 4, punto 6, senza per questo stabilire le condizioni particolari
relative all’applicazione di tale disposizione, spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione procedere ad una valutazione
complessiva al fine di stabilire, in un primo momento, se la persona interessata ricada in detta disposizione. Una singola
circostanza caratterizzante la persona ricercata, quale la durata del soggiorno di quest’ultima nello Stato membro considerato,
non può, in linea di principio, avere di per sé sola un’importanza decisiva (v., in tal senso, sentenza Kozłowski, cit., punto
49).
77
Quanto alla causa principale, in cui è pacifico che il mandato di arresto europeo non sarà eseguito soltanto quando la persona
ricercata cittadina di un altro Stato membro avrà soggiornato da almeno cinque anni nel territorio dello Stato membro di esecuzione,
una soluzione di dette questioni pregiudiziali non è più giustificata in quanto tale condizione di durata di soggiorno si
basa sull’esercizio da parte dello Stato membro interessato del potere discrezionale conferitogli dall’art. 4, punto 6, della
decisione quadro 2002/584 e deve essere considerata compatibile con l’art. 12 CE.
78
A questo proposito, dalla soluzione della quinta questione discende che l’art. 12 CE non osta ad una condizione imposta dal
diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione in base alla quale le persone ricercate cittadine di un altro Stato membro
devono aver soggiornato per un periodo di cinque anni nel territorio del primo Stato membro perché l’autorità giudiziaria
di esecuzione di questo rifiuti di consegnare queste ultime in base all’art. 4, punto 6, di detta decisione quadro.
79
Pertanto, non si devono risolvere le prime due questioni pregiudiziali.
Sulle spese
80
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
1)
Un cittadino di uno Stato membro che risieda legittimamente in un altro Stato membro ha diritto di avvalersi dell’art. 12,
primo comma, CE nei confronti di una normativa nazionale, quale la legge sulla consegna di persone (Overleveringswet) del
29 aprile 2004, che stabilisce le condizioni secondo le quali l’autorità giudiziaria competente può rifiutare di eseguire
un mandato di arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva.
2)
L’art. 4, punto 6, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo
e alle procedure di consegna fra [OSCURATO:PERSONA] membri, dev’essere interpretato nel senso che, quando si tratta di un cittadino dell’Unione,
lo Stato membro di esecuzione non può, in aggiunta ad una condizione relativa alla durata di soggiorno in detto Stato, subordinare
l’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa di un mandato di arresto europeo previsto da tale disposizione ad
ulteriori requisiti amministrativi, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata.
3)
L’art. 12, primo comma, CE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa dello Stato membro di esecuzione
in forza della quale l’autorità giudiziaria competente di detto Stato rifiuta di eseguire un mandato di arresto europeo emesso
contro uno dei suoi cittadini ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva, mentre tale rifiuto, quando si tratta di un cittadino
di un altro Stato membro avente un diritto di soggiorno basato sull’art. 18, n. 1, CE, è subordinato alla condizione che tale
cittadino abbia soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni in detto Stato membro di esecuzione.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.