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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 39716/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 03/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 07/06/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e secondo, cod. pen.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'omesso esame del perito nel contraddittorio tra le parti è manifestamente infondato trattandosi di nullità generale a regime intermedio, sanata ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. dalla mancata proposizione dell'eccezione di nullità della parte, presente alla dichiarazione di utilizzabilità della perizia pronunciata dal giudice d'appello; Considerato che l'eccezione di nullità è stata rilevata dopo il decorso del termine previsto a pena di decadenza dall'art. 182 cod. proc. pen., l'atto, ancorché viziato, in applicazione del principio di conservazione, è divenuto intangibile (cfr. Sez. 3, n. 35497 del 10/05/2016, L M, Rv. 267637; Sez. 6, n. 38157 del 26/09/2011, Mazzocco, Rv. 250781); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, il 13 settembre 2022 Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 03/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, in data 07/06/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e secondo, cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'omesso esame del perito nel contraddittorio tra le parti è manifestamente infondato trattandosi di nullità generale a regime intermedio, sanata ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. dalla mancata proposizione dell'eccezione di nullità della parte, presente alla dichiarazione di utilizzabilità della perizia pronunciata dal giudice d'appello; Considerato che l'eccezione di nullità è stata rilevata dopo il decorso del termine previsto a pena di decadenza dall'art. 182 cod. proc. pen., l'atto, ancorché viziato, in applicazione del principio di conservazione, è divenuto intangibile (cfr. Sez. 3, n. 35497 del 10/05/2016, L M, Rv. 267637; Sez. 6, n. 38157 del 26/09/2011, Mazzocco, Rv. 250781); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 Estensore
Sentenza Cassazione n. 39716/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris