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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10048/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29437/ 2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in Roma, via G. Paisiello, 40 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - ,2u22, contro 2,53 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale 123, presso Io studio dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia, 9/10, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono.

Per l'annullamento della sentenza 4206/ 2019 della Corte di Appello di Roma, depositata il 19 giugno 2019 e notificata il 27 giugno 2019.

Udita nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 la relazione del Cons.

Giuseppe CRICENTI; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] del Fucino era creditrice della società [OSCURATO:PERSONA] SPA, il cui debito era garantito da una serie di fideiussori, e precisamente da quella di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

La banca, maturato il credito, ha dunque ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti di alcuni di tali fideiussori, ed in particolare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Scioscia, ed, in ragione della natura esecutiva di tale decreto, ha iniziato una espropriazione immobiliare nei confronti dei due ingiunti, che, per loro conto, hanno proposto opposizione sia al decreto ingiuntivo che alla conseguente esecuzione, che hanno dato luogo a due procedimenti distinti.

Nel corso di quest'ultima causa, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto a conoscenza di una transazione conclusa dalla banca con l'altro debitore garante, ossia [OSCURATO:PERSONA], e, ritenendo che costui avesse transatto per l'intero, ha dunque eccepito l'avvenuta estinzione del debito anche nei suoi confronti, adducendo di avere implicitamente approfittato a suo favore dell'adempimento del co-obbligato in solido. 2.-Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione alla esecuzione sulla base proprio di questa intervenuta transazione di uno dei debitori in solido con la banca, ma la Corte d'appello di Roma, adìta da quest'ultima, ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione in quanto basata su un atto, vale a dire l'intervenuta transazione, che avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di merito e che non poteva invece essere fatto valere nella causa di opposizione alla esecuzione.

Tuttavia, quest'ultima decisione è stata annullata dalla Corte di Cassazione, con sentenza numero 5381 del 2013, nella quale si è invece ritenuto che quella transazione non poteva essere fatta valere prima: ossia era stata perfezionata dopo la formazione del titolo esecutivo, che era da ravvisarsi nel decreto ingiuntivo ottenuto ai danni dei debitori in solido, e che conseguentemente, in quanto formatasi successivamente, avrebbe potuto essere fatta valere nel giudizio di esecuzione.

La Corte di Cassazione ha pertanto rinviato alla Corte d'appello di Roma affinché valutasse l'effettiva portata di tale transazione, vale a dire se essa si potesse ritenere relativa all'intero debito oppure no. 3.-La Corte d'appello, in sede di rinvio, intesa la transazione come relativa all'intero debito, e ritenuto che, facendola valere in giudizio, gli altri debitori abbiano inteso approfittarne, ha accolto la loro opposizione alla esecuzione dichiarando che il debito era estinto e la banca non poteva dunque pretenderne il pagamento una ulteriore volta. 4.- Avverso tale sentenza ricorre la Banca del Fucino con 5 motivi.

Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], che era già intervenuta nel giudizio quale cessionaria dei crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da altra società, e dunque con l'interesse di impedire che su quei crediti possa soddisfarsi la banca qui ricorrente.

Tranne che quest'ultima, tutte le altre parti hanno depositato memoria.

Considerato che 5.-1 controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Scioscia hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per tardività, ossia per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 325 del codice di procedura civile: osservano come infatti la sentenza d'appello è stata notificata il 27 giugno del 2019, mentre il ricorso risulta notificato per posta elettronica alle parti intimate il giorno 26 settembre 2019, in violazione quindi del termine di 60 giorni che deve ritenersi non sospeso nel periodo feriale, attesa la materia del giudizio.

L'eccezione deve ritenersi fondata.

Risulta infatti, ne dà atto lo stesso ricorrente, che la sentenza qui impugnata è stata notificata il 27 giugno 2019: la circostanza è documentata.

Si tratta di una causa di opposizione all'esecuzione: si discute per l'appunto del diritto di procedere ad esecuzione da parte della banca, pur dopo l'intervenuta transazione con uno dei debitori, e , del resto, la questione è trattata, da parte degli stessi giudici di appello nella sentenza qui impugnata, alla stregua di una opposizione alla esecuzione.

Non vi sono dunque duboi sul fatto che il ricorso per Cassazione ha ad oggetto una sentenza resa in materia di opposizione alla esecuzione.

È altrettanto pacifico che i termini per l'impugnazione non sono sospesi durante il periodo feriale relativamente alle cause di opposizione alla esecuzione.

È altrettanto pacifico che la sospensione non opera neanche in caso di ricorso per Cassazione (Cass. 10212/ 2019).

Ora, risultando notificata la sentenza il 27 giugno 2019, il termine il 60 giorni, alla data del 28 settembre 2019, era già ampiamente scaduto. 6.-Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività. 7.-Poiché le controparti hanno svolto attività difensiva, va loro riconosciuto il rimborso delle spese legah.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di 3000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali per ciascuna parte costituita.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29437/ 2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, domiciliata in Roma, via G. Paisiello, 40 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - ,2u22, contro 2,53 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Trionfale 123, presso Io studio dell' Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 95, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente- nonché contro [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] da Brescia, 9/10, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono. Per l'annullamento della sentenza 4206/ 2019 della Corte di Appello di Roma, depositata il 19 giugno 2019 e notificata il 27 giugno 2019. Udita nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022 la relazione del Cons. Giuseppe CRICENTI; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] del Fucino era creditrice della società [OSCURATO:PERSONA] SPA, il cui debito era garantito da una serie di fideiussori, e precisamente da quella di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. La banca, maturato il credito, ha dunque ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti di alcuni di tali fideiussori, ed in particolare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di Scioscia, ed, in ragione della natura esecutiva di tale decreto, ha iniziato una espropriazione immobiliare nei confronti dei due ingiunti, che, per loro conto, hanno proposto opposizione sia al decreto ingiuntivo che alla conseguente esecuzione, che hanno dato luogo a due procedimenti distinti. Nel corso di quest'ultima causa, il [OSCURATO:PERSONA] è venuto a conoscenza di una transazione conclusa dalla banca con l'altro debitore garante, ossia [OSCURATO:PERSONA], e, ritenendo che costui avesse transatto per l'intero, ha dunque eccepito l'avvenuta estinzione del debito anche nei suoi confronti, adducendo di avere implicitamente approfittato a suo favore dell'adempimento del co-obbligato in solido. 2.-Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione alla esecuzione sulla base proprio di questa intervenuta transazione di uno dei debitori in solido con la banca, ma la Corte d'appello di Roma, adìta da quest'ultima, ha ritenuto inammissibile l'opposizione all'esecuzione in quanto basata su un atto, vale a dire l'intervenuta transazione, che avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di merito e che non poteva invece essere fatto valere nella causa di opposizione alla esecuzione. Tuttavia, quest'ultima decisione è stata annullata dalla Corte di Cassazione, con sentenza numero 5381 del 2013, nella quale si è invece ritenuto che quella transazione non poteva essere fatta valere prima: ossia era stata perfezionata dopo la formazione del titolo esecutivo, che era da ravvisarsi nel decreto ingiuntivo ottenuto ai danni dei debitori in solido, e che conseguentemente, in quanto formatasi successivamente, avrebbe potuto essere fatta valere nel giudizio di esecuzione. La Corte di Cassazione ha pertanto rinviato alla Corte d'appello di Roma affinché valutasse l'effettiva portata di tale transazione, vale a dire se essa si potesse ritenere relativa all'intero debito oppure no. 3.-La Corte d'appello, in sede di rinvio, intesa la transazione come relativa all'intero debito, e ritenuto che, facendola valere in giudizio, gli altri debitori abbiano inteso approfittarne, ha accolto la loro opposizione alla esecuzione dichiarando che il debito era estinto e la banca non poteva dunque pretenderne il pagamento una ulteriore volta. 4.- Avverso tale sentenza ricorre la Banca del Fucino con 5 motivi. Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], che era già intervenuta nel giudizio quale cessionaria dei crediti vantati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] da altra società, e dunque con l'interesse di impedire che su quei crediti possa soddisfarsi la banca qui ricorrente. Tranne che quest'ultima, tutte le altre parti hanno depositato memoria. Considerato che 5.-1 controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Scioscia hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per tardività, ossia per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'articolo 325 del codice di procedura civile: osservano come infatti la sentenza d'appello è stata notificata il 27 giugno del 2019, mentre il ricorso risulta notificato per posta elettronica alle parti intimate il giorno 26 settembre 2019, in violazione quindi del termine di 60 giorni che deve ritenersi non sospeso nel periodo feriale, attesa la materia del giudizio. L'eccezione deve ritenersi fondata. Risulta infatti, ne dà atto lo stesso ricorrente, che la sentenza qui impugnata è stata notificata il 27 giugno 2019: la circostanza è documentata. Si tratta di una causa di opposizione all'esecuzione: si discute per l'appunto del diritto di procedere ad esecuzione da parte della banca, pur dopo l'intervenuta transazione con uno dei debitori, e , del resto, la questione è trattata, da parte degli stessi giudici di appello nella sentenza qui impugnata, alla stregua di una opposizione alla esecuzione. Non vi sono dunque duboi sul fatto che il ricorso per Cassazione ha ad oggetto una sentenza resa in materia di opposizione alla esecuzione. È altrettanto pacifico che i termini per l'impugnazione non sono sospesi durante il periodo feriale relativamente alle cause di opposizione alla esecuzione. È altrettanto pacifico che la sospensione non opera neanche in caso di ricorso per Cassazione (Cass. 10212/ 2019). Ora, risultando notificata la sentenza il 27 giugno 2019, il termine il 60 giorni, alla data del 28 settembre 2019, era già ampiamente scaduto. 6.-Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per tardività. 7.-Poiché le controparti hanno svolto attività difensiva, va loro riconosciuto il rimborso delle spese legah. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida nella misura di 3000,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali per ciascuna parte costituita. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari
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