CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22826/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del41?«/2021 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 novembre 2021, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Tribunale di Paola, avanti al quale pende il giudizio dibattimentale radicato contro il medesimo per reati tributari, aveva rigettato - per quanto qui interessa - la richiesta di dissequestro di beni strumentali collocati in una villa di Modena. 2. A mezzo del difensore fiduciario, l'istante ha proposto ricorso per cassazione con il quale si lamentano violazione di legge e mancanza ed illogicità della motivazione, osservandosi che: il sequestro sarebbe soggetto a precisi limiti temporali; nella specie lo stesso era stato disposto in vista della confisca del profitto del reato, ma con riguardo ai reati sub iudice nessun profitto sarebbe configurabile, non essendo lo stesso mai stato neppure quantificato dall'unico ente competente, l'Agenzia delle Entrate; sarebbero inoltre stati violati i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, per mancanza di motivazione circa l'impossibilità di conseguire il risultato attraverso forme di cautela meno invasive. 3. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità. L'ordinanza impugnata ha evidenziato che analoga istanza di restituzione dei beni sequestrati - con cui si lamentava la sproporzione tra il valore degli stessi e il profitto del reato - era stata già decisa, e respinta, con provvedimento del Tribunale di Paola del 21 novembre 2020. Essendosi sul punto formato il c.d. "giudicato cautelare", il provvedimento poteva essere modificato o revocato soltanto in forza di elementi nuovi o sopravvenuti, e non già semplicemente in base ad argomenti e motivi diversi, anche se non prospettati in precedenza. Ravvisando quest'ultima ipotesi, l'ordinanza impugnata ha pertanto dichiarato l'inammissibilità dell'appello cautelare. 3.1. Questa argomentazione - osserva il Collegio - è indubbiamente corretta e conforme al consolidato orientamento sul punto espresso da questa Corte. Ed invero, con riguardo ai procedimenti in materia di misure cautelari, tanto personali che reali, si è da tempo affermato che il c.d. giudicato endoprocessuale rende impossibile riproporre le medesime questioni, anche se fondate su argomenti diversi da quelli presi in esame (S.U., n. 14535 del 19/12/2006, Librato, Rv. 235908), ciò che vale per le questioni esplicitamente o anche solo implicitamente dedotte (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi e a., Rv. 273648; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627) e per quelle che si pongono in 4 rapporto di stretta derivazione logica con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338). 3.2. Il ricorso non si confronta in alcun modo con la ratto decidendi che sorregge l'ordinanza impugnata, sicché è radicalmente inammissibile per genericità, causa di inammissibilità che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti e puntualmente disattesi in sede di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 maggio