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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 26743/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 11534/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta , in persona del Direttore Generale pro tempore(subentrata ex lege all ' Azienda per i Servizi sanitari n. 2 di Caltanissetta), rappresentatae difesa dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché contro Comune di Gela,in persona del Sindaco pro tempore , rappresen- tatoe difeso dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 686 / 2019, pubblicata il 05/11/2019.

Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza in camera di consigliodel 10/07/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 27/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], proprie- tario dei terreni siti nel Comune di Gela, censiti al foglio 146, parti- celle 58 e 660 (poi divenute 1591 e 1592), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Gela l'Azienda per i [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Caltanissetta, cui è subentrata l'[OSCURATO:PERSONA] di Cal- tanissetta (di seguito, ASP), in relazione ai quali era stato adottato il provvedimento di occupazione provvisoria da parte del Comune, che erano stati, poi, occupati provvisoriamente e d'urgenza per l'e- secuzione di operepubbliche, realizzate nel 2003 (in particolare, sul mappale 58, gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Comune e, sul mappale 660, il centro di assistenza per disabili e l'ambulatorio diurno da parte della [OSCURATO:PERSONA]),con irreversibile trasforma- zione dei fondi, senza che venisse adottato il decreto di esproprio.

Chiedeva, in particolare, il pagamento delle indennità spettanti per l'occupazione legittima e illegittima , risarcimento del danno per il non uso dei fondi a scopo edificatorio e per la definitiva perdita della proprietà, oltre alla restituzione della parte di terreno rimasta non utilizzata.

Il Comune restava contumace, mentre si costituiva l'Azienda convenuta, eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legit- timazione passiva e la nullità dell'atto di citazione e, successiva- mente, anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Nel corso del giudizio, a seguito del decesso dell'attore, si costi- tuivano le figlie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Espletata CTU, il Tribunale respingeva l ' eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo integrata una fattispecie di occupazione usurpativa e, respinte le altre eccezioni pregiudiziali,ha liquidato il danno conseguente alla trasformazione irreversibile dei terreni e alla illegittima occupazione del bene, condannando gli enti convenuti alla restituzione della porzione di terreno rimasta inutilizzata.

In particolare, il giudice di primo grado: «condannava il Comune di Gela a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido la somma di euro 57.500 oltre acces- sori per come esposto in parte motiva oltre agli interessi del cinque per cento su tale somma dal 21.7.1999 alla data del trasferimento di proprietà; condannava il Comune di Gela e l'[OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Caltanissetta, in persona dei rispettivi rappresentanti le- gali pro tempore in solido a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido la somma di euro 238.125, oltre accessori per come esposto in parte motiva ed oltre agli interessi del cinque per cento su tale somma dal 21.7.1999 alla data del trasferimento di proprietà; ordinava al Comune di Gela e all'[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta in persona dei ri- spettivi rappresentanti legali pro tempore in solido a restituire l'area di mq.685 della particella 1152 contrassegnata in rosso nello stralcio del p.p. di recupero perimetro l e nello stralcio catastale allegati alla consulenza tecnicad ' ufficio agli atti …» (p. 4 e 5 della sentenza im- pugnata).

Avverso tale sentenza proponeva appello l'[OSCURATO:PERSONA], censurando in primo luogo la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.

Formulava, poi, altri motivi di gravame.

Le appellate, nel costituirsi, formulavano appello incidentale li- mitatamente alla statuizione sulle spese.

Il Comune restava contu- mace anche in secondo grado.

La Corte territoriale accoglieva il primo motivo di appello, con il quale era stata riproposta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza.

La menzionata Corte, operata una ricognizione normativa e in- terpretativa delle norme sulla giurisdizione applicabili alla fattispecie, dava rilievo al fatto che, nella specie, era stato esercitato un potere da parte dell'Amministrazione, espresso attraverso atti amministra- tivi che avevanodato avvio al procedimento espropriativo, anche se, poi, il decreto di esproprio non erastato adottato.

In particolare, la Corte di merito rilevava che, con riferimento alla particella 660 (successivamente suddivisa nelle particelle n. 1591 e 1592) erano state prodotte sin dal primo grado di giudizio, sia dallo Spataro che dall'[OSCURATO:PERSONA], due ordinanze sindacali n. 106 del 7 febbraio2001 e n. 107 dell'8 febbraio 2001 che facevano riferimento ai rispettivamente a Decretiassessoriali n. 32544 del 20 luglio 2000 e n. 32570 del24 luglio 2000 , con i quali veniva disposto infavore dell'allora ASL n. 2 di Caltanissetta il finanziamento neces- sario per la realizzazionedella strutture sanitarie e fissati i termini per le procedure espropriative.

Inoltre, era stato prodotto dall'attore l'“Avviso di deposito atti per l'espropriazione relativa a lavori dico- struzione di un ambulatorio centro diurno – Gela ” del 6 novembre 2000, riferito allapredetta particella 660, con il quale lo Spataro era statoinformato che presso la [OSCURATO:PERSONA], servizio espro- priazioni, si trovavadepositata per quindici giorni consecutivi decor- renti dalla data di inserzione dell'avviso nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana la relazione esplicativa dell'opera in oggetto, cor- redata da mappe catastalisulle quali erano indicate le aree da espro- priare e l'elenco delle ditte risultanti in catasto.

Anche l ' ASP conve- nuta aveva depositato ulteriore documentazione e, in particolare, il verbale diconsistenza ed occupazione degli immobili da espropriare, relativi alle ordinanze n. 106 en. 107 sopra richiamate .

Così ricostruita la documentazionein atti, la Corte d'appello rite- neva di non poter condividere l ' assunto de l primo G iudice , secondo il quale, con riferimento al mappale 660, non era stato assolto l'onus probandiin ordine alla esistenza della dichiarazione di pubblica utilità o di altro atto che manifestassela formazione della volontà espro- priante della P.A.La fonte del potere espropriativo era da rinvenirsi nei citati decreti assessoriali con i quali era iniziata legittimamente la procedura espropriativa, come peraltro ricavabile dalla comunica- zionedell'avviso di deposito del novembre 2000, con cui l o Spataro era stato portato a conoscenza degli atti della predetta procedura pubblicati nella GURS, con concessione di termine per osservazioni scritte.

Allo stesso modo, secondo la menzionata Corte, non poteva du- bitarsi della esistenza di un atto iniziale della P.A. quanto all ' espro- prio della particella 58,in merito alla quale era stato prodott o dallo stessoSpataro il verbale di immissione in possesso del 2 settembre 1999,che richiamava espressamente la delibera n. 1555 del 31 di- cembre 1997,con la quale era stato approvato il progetto dei lavori indicati.

Così ricostruita la vicenda oggetto di causa, la Corte d'appello concludeva che l'intera domandarisarcitoria delle odierne appellate, vertendosi in una situazione di cattivo esercizio delpotere della P.A. e stante la natura appropriativa delle occupazioni ritenute fonte di danno,fosse di competenza del G iudice amministrativo .

Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattromotivi di doglianza.

Gli intimati si sono entrambi difesi con controricorso.

Le ricorrenti e la ASP hanno depositato anche memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 103 Cost., dell'art. 16 l. n. 1150 del 1942; degli artt. 12 e 13 d.P.R. n. 327 del 2001; dell ' art. 131 l. n. 2359 del 1865, dell'art. 23 l. n. 241 del 1990 e dell ' art. 1 l. n. 1 del 1978, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per avere la Corte d'appelloritenuto esistente la dichiaraz i one di pubblica uti- lità dell'opera, pur ammettendo la mancata adozione del decreto di esproprio, mentre la mancata adozione di tale decreto nel termine che deve essere necessariamente previsto determina la sopravve- nuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, a prescindere dai termini di occupazione, sicché la menzionata Corte, per ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo, avrebbe do- vuto motivare sul rispetto dei terminiper l'inizio e il completamento della procedura espropriativa e dei lavori, come previsto dall ' art. 13 d.P.R. n. 327 del 2001.

2. L ' eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, solo genericamente formulata in modo cumulativo con riferimento a tutti i motivi di doglianza, è infondata, tenuto conto che dalla lettura dell'atto di impugnazione si comprende chiaramente la parte della decisione censurata e le ragioni poste a fondamento delle doglianze. 3.Il primo motivo di ricorso è infondato.

3.1. Occorre preliminarmente rilevare che in ordine alla que- stione posta dalle ricorrenti sono già intervenute pronunce delle Se- zioni Unite di questa Corte, che hanno espresso un orientamento oramai consolidato, sicché, in applicazione dell'art. 374, comma 1, c.p.c., sulle censure riferite alla questione di giurisdizione può pro- nunciarsi la Sezione semplice. 3.2.Com'è noto , in ordine alle questioni di giurisdizione l a Corte di cassazione èanche giudice del fatto (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8074 del 21/04/ 2015).

In effetti, la questione di giurisdizione non si esaurisce nell'inter- pretazionedella norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie: i profili di diritto risultano inscindibilmente connessi a quelli di fatto, giacché l'individuazionedel giudice cui spetta di cono- scere la controversia presuppone necessariamente la valutazione della vicenda da cui trae origine la posizione giuridica fatta valere con la domanda giudiziale.

La menzionata inscindibilità contraddistingue, in linea di princi- pio, tutte lequestioni di carattere processuale, per la cui risoluzione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provvedendo alriscontro del vizio lamentato attraverso l'esame di- retto degli atti dicausa, indipendentemente dalla correttezza giuri- dica e dalla coerenzae logicità della motivazione adottata dal giudice di merito(Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024).

In tale quadro, occorre tenere conto che, comunque,la giurisdi- zione si determina in base alla domanda, sicché, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione delle parti mail petitum sostanziale, il quale va iden- tificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che è chiesta al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giu- dizio, e individuata dal giudice , con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024; v. già Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008 e Cass., Sez.

U, Sentenza n. 10243 del 27/06/2003).

L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l'apprezzamento di elementi che atten- gono al merito, ma non comporta che la statuizione sulla giurisdi- zione possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 17461 del 01/08/2006), sicché, in linea di principio, non esiste contraddizione logico-giuridica in una sen- tenza che, sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi la giurisdizione del giudice che l'ha emessa e, in un momento logicamente successivo, valutando le risultanze dell'istrut- toria svolta, neghi la sussistenza in concreto del rapporto stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8057 del 14/06/2001).

3.3. Nel caso di specie , [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio deducendo di essere proprietario di due mappali che sono stati og- getto di occupazione temporanea, in esecuzione del corrispondente provvedimento sindacale, finalizzata all'esecuzione di opere pubbli- checui, per ò , non è seguita l ' adozione del decreto di esproprio , pur essendo state le opere realizzate.

Il privato ha, quindi,agito in giu- dizio per ottenere la corresponsione di tutte le indennità spettanti per il periodo di occupazione legittima e illegittima , oltre al risarci- mento dei danni conseguenti al non uso del fondo a scopi edilizi e alla perdita definitiva della disponibilità del fondo (v. originario atto di citazione davanti al Tribunale).

È pertanto evidente che, tenendo conto dei criteri sopra eviden- ziati, la materia del contendere risulta riguardare il fatto che i fondi siano stati occupati e siano state realizzate opere pubbliche in virtù di un procedimento espropriativo, che però non si è concluso con l'adozione del decreto di esproprio. [OSCURATO:PERSONA], poi , le sue eredi ha nno dato per presupposto l ' esi- stenza di un procedimento espropriativo in corso, tant'è che hanno chiesto anche il pagamento dell'indennità di occupazione spettante, lamentando la mancata adozione del decreto di esproprio a chiusura del procedimento, così chiedendo anche somme a titolo di risarci- mento del danno e la restituzione della porzione di fondo rimasta inutilizzata. 3.4.Il presente giudizio è stato avviato in primo grado nel mese di luglio 2006 (v. p. 1 del ricorso per cassazione ) , in relazione ad un'attività iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 327 del 2001 (giugno 2003).

È pertanto ad esso applicabile il disposto dell'art. 34, commi 1 e 2, d.lgs. n. 80 del 1998,vigente ratione temporis , che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, iprovvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche edei soggetti ad esse equiparati in mate- ria urbanistica e edilizia, con laprecisazione che, agli effetti del d.lgs. cit., la materia urbanistica comprende tutti gli aspetti dell ' uso del territorio, aggiungendo, alcomma 3, che «Nulla è innovato in ordine: ...omissis... b) allagiurisdizione del giudice ordinario per le contro- versie riguardanti ladeterminazione e la corresponsione delle inden- nità in conseguenza dell ' adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».

Com'è noto, tali disposizioni sonno state oggetto di un vaglio di legittimità costituzionale.

In particolare, con sentenza n. 204 del 2004(Corte cost., Sen- tenza n. 204 del 06/07/2004), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 80 del 1998nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per og- getto «gli atti,i provvedimenti e i comportamenti» anziché « gli atti e i provvedimenti»delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, inmateria urbanistica e edilizia.

Con sentenza n. 281 del 2004(Corte cost., Sentenza n. 281 del 28/07/2004), la stessa Corte ha, poi, dichiarato l ' illegittimità costi- tuzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudiceammini- strativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi adesten- dere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativoalle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali,ivi comprese quelle relativeal risarcimento del danno. 3.5.Il disposto dell'art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001, nel testo vi- genteratione temporis, ha s tabili to quanto segue: «1.

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comporta- menti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equipa- rati, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico. 2.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree desti- nate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguar- danti la determinazione e la corresponsione delle indennità in con- seguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa».

Anche in relazione a tale disposizione è intervenuta la Corte Co- stituzionaleche, con sentenza n. 191 dell ' 11/05/2006 (Corte cost., Sentenza n. 191 del 11/05/2006),ha dichiarato l ' illegittimità costi- tuzionale dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministra- zioni e dei soggetti ad esse equiparati», nonesclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all ' esercizio di un pub- blico potere.

3.6. Per completezza, occorre precisar e che i l vigente art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001 statuisce come segue: «1.

La tutela giurisdi- zionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la cor- responsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.» All'art. 133, comma 1, lett. g), del codice del processo ammini- strativo(adottato con il d.lgs. n. 104 del 2010), è poi stabilito quanto segue: «1.

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice am- ministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comporta- menti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordi- nario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espro- priativa o ablativa.» 3.7.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito la portata dell'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art.7, lett. b ) , l. n. 205 del 2000, in senso conforme a quantostabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, contenenti declaratorie di parziale incostituzionalità, rispettiva- mente, dell'art. 34, cit., e dell'analoga disposizione di cui all ' art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001 nel testo vigente ratione temporis.

In particolare, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la seconda sentenza della Corte costituzionale ha puntualizzato il senso della declaratoria d'incostituzionalità delle disposizioni di cui trattasi,nella parte in cui devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudiceammi- nistrativo anche le controversie relative ai “comportamenti” delle pubbliche amministrazioni, osservando che «nelle ipotesi in cui i “comportamenti”causativi di danno ingiusto — e cioè, nella specie, larealizzazione dell'opera — costituiscono esecuzione di atti o prov- vedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o diin- differibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla cen- suradi illegittimità costituzionale, costituendo anche tali “comporta- menti” esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pub- blica della pubblica amministrazione» (Cass., Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 15284 del 25/07/2016).

Ai fini, dunque, della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti in questione è sufficiente il collegamento della realizzazione dell'opera fonte di danno con una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima, senza che rilevi laqualità del vizio da cui sia affetta tale dichiarazione, viceversa va- lorizzata dalla giurisprudenza anteriore alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale (cfr., per tutte, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7643 del 16/05/2003, Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 9532 del 19/05/ 2004; quanto al nuovo corso della giurisprudenza dilegittimità cfr., fra le altre, oltre a Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15284 del 25/07/2016; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3660 del 17/02/2014; Cass., Sez.

U, Or- dinanza n. 7938 del 29/03/2013; v. anche Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 4424 del 13/02/2023).

In tale ottica, con riferimento ad una controversia avente ad og- getto la restituzione di un suolo, ovvero il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del medesimo, occupato d'urgenza per l'e- secuzione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima (nella specie perché priva dei termini iniziale e finale dei lavori e delle pro- cedure di esproprio), questa Corte ha espressamente affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il collegamento della realizzazione dell'opera fonte di danno con la dichiarazione suddetta, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta quest'ultima (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15284 del 25/07/2016).

In altre parole, le controversie risarcitorie per il danno da occu- pazione appropriativa iniziate in periodo antecedente al 01/07/1998 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto tra diritti soggettivie interessi legittimi, al pari delle medesime controversie iniziate nel periodo dal 01/07/1998 al 10/08/ 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, per ef- fetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che, ravvisando nell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, anteriormente alla riscrittura operata con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giu- risdizione esclusiva.

Sono, invece, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativainstaurate – come quella oggetto del presente giudizio –a partire dal 10/08/2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia, mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 01/07/2003, data di entrata in vigore del d.P.R. cit. (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3660 del 17/02/2014).

Anche laddove hannoesaminato l'ambito applicativo dell'art. 53 comma 1, d.lgs. n. 327 del 2001, le stesse Sezioni Unite hanno pre- cisatoche l'intervento operato dalla sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale comporta soltanto la devoluzione alla giurisdi- zione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dun- que, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto, mentre ap- partengono alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle con- troversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedi- menti che, benché impugnati per illegittimità od illiceità, sono co- munque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 28343 del 22/12/2011; Cass., Sez.

U, Ordi- nanza n. 26793 del 07/11/2008).

Alle stesse conclusioni le Sezioni Unite sono pervenute nell'appli- care l'analoga disciplina introdotta dall'art. 133, comma 1, lett. g, del codice del processo amministrativo( Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6099 del 01/03/2023; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 31028 del 27/11/ 2019; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 14434 del 05/06/2018 ; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 9334 del 16/04/2018; Sez.

U, Ordinanza n. 17110 del 11/07/2017; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8062 del 21/04/ 2016; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 12179 del 12/06/2015; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 10879 del 27/05/2015).

Tale principio è stato espressamente affermato anche quando sia esperita l'azione avente ad oggetto la restituzione dell'immobile oc- cupato in caso di sopravvenuta scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi pur sempre di una do- manda collegata all'esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 32688 del 09/11/2021 ; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 15284 del 25/07/2016; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 12179 del 12/06/2015).

Come pure di recente affermato, infatti, sono devolute alla giu- risdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una di- chiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui am- bito esse sono state espletatenon sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la de- terminazione e la corresponsione delle indennità di occupazione le- gittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la pro- posizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 6099 del 01/03/2023).

In effetti, le controversie riguardanti la determinazione e la cor- responsione delle indennità di occupazione legittima dovute in con- seguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001(nel testo vigente ratione temporis , la disposizione era al comma 3 dello stesso articolo), appartengono sempre e comunque alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la rela- tiva domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella de- voluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, avente ad og- getto il risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass., Se z.

U, Ordi- nanza n. 19877 del 20/06/2022; Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 7303 del 22/03/2017).

3.8. In applicazione dei principi sopra enunciati, tenuto conto dell'interpretazione della domanda come sopra effettuata, in base alle norme applicabili ratione temporis, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario per la parte della domanda relativa alla corresponsione dell'indennità di occupazione legittima, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento a tutte le ulteriori domande risarcitorie e restitutorie. 3.9.Nel caso di specie, il giudice di merito ha escluso la spet- tanza di un diritto all'indennità derivante dall'occupazione legittima, liquidando solo il risarcimento del danno da occupazione illegittima e da perdita della disponibilità del bene, oltre a condannare alla re- stituzione del fondo rimasto inutilizzato,senza che le sorelle Spataro risultino avere riproposto le domand e riferite all ' occupazione legit- tima (v. le conclusioni a p. 3 della sentenza impugnata e la descri- zione dei fatti di causa delle stesse ricorrenti a p. 10 del ricorso per cassazione), sicché la materia del contendere risulta essere limitata alle domande restitutorie e risarcitorie di queste ultime, la cui cogni- zione deve ritenersi spettante al giudice amministrativo. 4.Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso devono rite- nersi assorbiti dalla statuizione adottata con riferimento al primo mo- tivo di ricorso, trattandosi di censure che attengono al merito della controversia che il giudice munito di giurisdizione è chiamato ad ac- certare. 5.In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere respinto , con dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. 6.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 7.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d .P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministra- tivo; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ASP, che li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 11534/2020 promosso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta , in persona del Direttore Generale pro tempore(subentrata ex lege all ' Azienda per i Servizi sanitari n. 2 di Caltanissetta), rappresentatae difesa dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché contro Comune di Gela,in persona del Sindaco pro tempore , rappresen- tatoe difeso dall ' avv. [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 686 / 2019, pubblicata il 05/11/2019. Udita la relazione della causa svolta all'esito dell'udienza in camera di consigliodel 10/07/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 27/07/2006, [OSCURATO:PERSONA], proprie- tario dei terreni siti nel Comune di Gela, censiti al foglio 146, parti- celle 58 e 660 (poi divenute 1591 e 1592), conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Gela l'Azienda per i [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Caltanissetta, cui è subentrata l'[OSCURATO:PERSONA] di Cal- tanissetta (di seguito, ASP), in relazione ai quali era stato adottato il provvedimento di occupazione provvisoria da parte del Comune, che erano stati, poi, occupati provvisoriamente e d'urgenza per l'e- secuzione di operepubbliche, realizzate nel 2003 (in particolare, sul mappale 58, gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Comune e, sul mappale 660, il centro di assistenza per disabili e l'ambulatorio diurno da parte della [OSCURATO:PERSONA]),con irreversibile trasforma- zione dei fondi, senza che venisse adottato il decreto di esproprio. Chiedeva, in particolare, il pagamento delle indennità spettanti per l'occupazione legittima e illegittima , risarcimento del danno per il non uso dei fondi a scopo edificatorio e per la definitiva perdita della proprietà, oltre alla restituzione della parte di terreno rimasta non utilizzata. Il Comune restava contumace, mentre si costituiva l'Azienda convenuta, eccependo in via pregiudiziale la propria carenza di legit- timazione passiva e la nullità dell'atto di citazione e, successiva- mente, anche il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel corso del giudizio, a seguito del decesso dell'attore, si costi- tuivano le figlie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Espletata CTU, il Tribunale respingeva l ' eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo integrata una fattispecie di occupazione usurpativa e, respinte le altre eccezioni pregiudiziali,ha liquidato il danno conseguente alla trasformazione irreversibile dei terreni e alla illegittima occupazione del bene, condannando gli enti convenuti alla restituzione della porzione di terreno rimasta inutilizzata. In particolare, il giudice di primo grado: «condannava il Comune di Gela a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido la somma di euro 57.500 oltre acces- sori per come esposto in parte motiva oltre agli interessi del cinque per cento su tale somma dal 21.7.1999 alla data del trasferimento di proprietà; condannava il Comune di Gela e l'[OSCURATO:PERSONA]- vinciale di Caltanissetta, in persona dei rispettivi rappresentanti le- gali pro tempore in solido a pagare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in solido la somma di euro 238.125, oltre accessori per come esposto in parte motiva ed oltre agli interessi del cinque per cento su tale somma dal 21.7.1999 alla data del trasferimento di proprietà; ordinava al Comune di Gela e all'[OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta in persona dei ri- spettivi rappresentanti legali pro tempore in solido a restituire l'area di mq.685 della particella 1152 contrassegnata in rosso nello stralcio del p.p. di recupero perimetro l e nello stralcio catastale allegati alla consulenza tecnicad ' ufficio agli atti …» (p. 4 e 5 della sentenza im- pugnata). Avverso tale sentenza proponeva appello l'[OSCURATO:PERSONA], censurando in primo luogo la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario. Formulava, poi, altri motivi di gravame. Le appellate, nel costituirsi, formulavano appello incidentale li- mitatamente alla statuizione sulle spese. Il Comune restava contu- mace anche in secondo grado. La Corte territoriale accoglieva il primo motivo di appello, con il quale era stata riproposta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza. La menzionata Corte, operata una ricognizione normativa e in- terpretativa delle norme sulla giurisdizione applicabili alla fattispecie, dava rilievo al fatto che, nella specie, era stato esercitato un potere da parte dell'Amministrazione, espresso attraverso atti amministra- tivi che avevanodato avvio al procedimento espropriativo, anche se, poi, il decreto di esproprio non erastato adottato. In particolare, la Corte di merito rilevava che, con riferimento alla particella 660 (successivamente suddivisa nelle particelle n. 1591 e 1592) erano state prodotte sin dal primo grado di giudizio, sia dallo Spataro che dall'[OSCURATO:PERSONA], due ordinanze sindacali n. 106 del 7 febbraio2001 e n. 107 dell'8 febbraio 2001 che facevano riferimento ai rispettivamente a Decretiassessoriali n. 32544 del 20 luglio 2000 e n. 32570 del24 luglio 2000 , con i quali veniva disposto infavore dell'allora ASL n. 2 di Caltanissetta il finanziamento neces- sario per la realizzazionedella strutture sanitarie e fissati i termini per le procedure espropriative. Inoltre, era stato prodotto dall'attore l'“Avviso di deposito atti per l'espropriazione relativa a lavori dico- struzione di un ambulatorio centro diurno – Gela ” del 6 novembre 2000, riferito allapredetta particella 660, con il quale lo Spataro era statoinformato che presso la [OSCURATO:PERSONA], servizio espro- priazioni, si trovavadepositata per quindici giorni consecutivi decor- renti dalla data di inserzione dell'avviso nella [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana la relazione esplicativa dell'opera in oggetto, cor- redata da mappe catastalisulle quali erano indicate le aree da espro- priare e l'elenco delle ditte risultanti in catasto. Anche l ' ASP conve- nuta aveva depositato ulteriore documentazione e, in particolare, il verbale diconsistenza ed occupazione degli immobili da espropriare, relativi alle ordinanze n. 106 en. 107 sopra richiamate . Così ricostruita la documentazionein atti, la Corte d'appello rite- neva di non poter condividere l ' assunto de l primo G iudice , secondo il quale, con riferimento al mappale 660, non era stato assolto l'onus probandiin ordine alla esistenza della dichiarazione di pubblica utilità o di altro atto che manifestassela formazione della volontà espro- priante della P.A.La fonte del potere espropriativo era da rinvenirsi nei citati decreti assessoriali con i quali era iniziata legittimamente la procedura espropriativa, come peraltro ricavabile dalla comunica- zionedell'avviso di deposito del novembre 2000, con cui l o Spataro era stato portato a conoscenza degli atti della predetta procedura pubblicati nella GURS, con concessione di termine per osservazioni scritte. Allo stesso modo, secondo la menzionata Corte, non poteva du- bitarsi della esistenza di un atto iniziale della P.A. quanto all ' espro- prio della particella 58,in merito alla quale era stato prodott o dallo stessoSpataro il verbale di immissione in possesso del 2 settembre 1999,che richiamava espressamente la delibera n. 1555 del 31 di- cembre 1997,con la quale era stato approvato il progetto dei lavori indicati. Così ricostruita la vicenda oggetto di causa, la Corte d'appello concludeva che l'intera domandarisarcitoria delle odierne appellate, vertendosi in una situazione di cattivo esercizio delpotere della P.A. e stante la natura appropriativa delle occupazioni ritenute fonte di danno,fosse di competenza del G iudice amministrativo . Avverso tale statuizione hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattromotivi di doglianza. Gli intimati si sono entrambi difesi con controricorso. Le ricorrenti e la ASP hanno depositato anche memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 103 Cost., dell'art. 16 l. n. 1150 del 1942; degli artt. 12 e 13 d.P.R. n. 327 del 2001; dell ' art. 131 l. n. 2359 del 1865, dell'art. 23 l. n. 241 del 1990 e dell ' art. 1 l. n. 1 del 1978, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , per avere la Corte d'appelloritenuto esistente la dichiaraz i one di pubblica uti- lità dell'opera, pur ammettendo la mancata adozione del decreto di esproprio, mentre la mancata adozione di tale decreto nel termine che deve essere necessariamente previsto determina la sopravve- nuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, a prescindere dai termini di occupazione, sicché la menzionata Corte, per ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice amministrativo, avrebbe do- vuto motivare sul rispetto dei terminiper l'inizio e il completamento della procedura espropriativa e dei lavori, come previsto dall ' art. 13 d.P.R. n. 327 del 2001. 2. L ' eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza, solo genericamente formulata in modo cumulativo con riferimento a tutti i motivi di doglianza, è infondata, tenuto conto che dalla lettura dell'atto di impugnazione si comprende chiaramente la parte della decisione censurata e le ragioni poste a fondamento delle doglianze. 3.Il primo motivo di ricorso è infondato. 3.1. Occorre preliminarmente rilevare che in ordine alla que- stione posta dalle ricorrenti sono già intervenute pronunce delle Se- zioni Unite di questa Corte, che hanno espresso un orientamento oramai consolidato, sicché, in applicazione dell'art. 374, comma 1, c.p.c., sulle censure riferite alla questione di giurisdizione può pro- nunciarsi la Sezione semplice. 3.2.Com'è noto , in ordine alle questioni di giurisdizione l a Corte di cassazione èanche giudice del fatto (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024; Cass., Sez. U, Sentenza n. 8074 del 21/04/ 2015). In effetti, la questione di giurisdizione non si esaurisce nell'inter- pretazionedella norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fattispecie: i profili di diritto risultano inscindibilmente connessi a quelli di fatto, giacché l'individuazionedel giudice cui spetta di cono- scere la controversia presuppone necessariamente la valutazione della vicenda da cui trae origine la posizione giuridica fatta valere con la domanda giudiziale. La menzionata inscindibilità contraddistingue, in linea di princi- pio, tutte lequestioni di carattere processuale, per la cui risoluzione questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provvedendo alriscontro del vizio lamentato attraverso l'esame di- retto degli atti dicausa, indipendentemente dalla correttezza giuri- dica e dalla coerenzae logicità della motivazione adottata dal giudice di merito(Cass., Sez. U, Ordinanza n. 567 del 08/01/2024). In tale quadro, occorre tenere conto che, comunque,la giurisdi- zione si determina in base alla domanda, sicché, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione delle parti mail petitum sostanziale, il quale va iden- tificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che è chiesta al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giu- dizio, e individuata dal giudice , con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 20350 del 31/07/2018; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 2368 del 24/01/2024; v. già Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008 e Cass., Sez. U, Sentenza n. 10243 del 27/06/2003). L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddetto criterio implica senza dubbio l'apprezzamento di elementi che atten- gono al merito, ma non comporta che la statuizione sulla giurisdi- zione possa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che la decisione possa essere determinata secundum eventum litis (Cass., Sez. U, Sentenza n. 17461 del 01/08/2006), sicché, in linea di principio, non esiste contraddizione logico-giuridica in una sen- tenza che, sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi la giurisdizione del giudice che l'ha emessa e, in un momento logicamente successivo, valutando le risultanze dell'istrut- toria svolta, neghi la sussistenza in concreto del rapporto stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8057 del 14/06/2001). 3.3. Nel caso di specie , [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio deducendo di essere proprietario di due mappali che sono stati og- getto di occupazione temporanea, in esecuzione del corrispondente provvedimento sindacale, finalizzata all'esecuzione di opere pubbli- checui, per ò , non è seguita l ' adozione del decreto di esproprio , pur essendo state le opere realizzate. Il privato ha, quindi,agito in giu- dizio per ottenere la corresponsione di tutte le indennità spettanti per il periodo di occupazione legittima e illegittima , oltre al risarci- mento dei danni conseguenti al non uso del fondo a scopi edilizi e alla perdita definitiva della disponibilità del fondo (v. originario atto di citazione davanti al Tribunale). È pertanto evidente che, tenendo conto dei criteri sopra eviden- ziati, la materia del contendere risulta riguardare il fatto che i fondi siano stati occupati e siano state realizzate opere pubbliche in virtù di un procedimento espropriativo, che però non si è concluso con l'adozione del decreto di esproprio. [OSCURATO:PERSONA], poi , le sue eredi ha nno dato per presupposto l ' esi- stenza di un procedimento espropriativo in corso, tant'è che hanno chiesto anche il pagamento dell'indennità di occupazione spettante, lamentando la mancata adozione del decreto di esproprio a chiusura del procedimento, così chiedendo anche somme a titolo di risarci- mento del danno e la restituzione della porzione di fondo rimasta inutilizzata. 3.4.Il presente giudizio è stato avviato in primo grado nel mese di luglio 2006 (v. p. 1 del ricorso per cassazione ) , in relazione ad un'attività iniziata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 327 del 2001 (giugno 2003). È pertanto ad esso applicabile il disposto dell'art. 34, commi 1 e 2, d.lgs. n. 80 del 1998,vigente ratione temporis , che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, iprovvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche edei soggetti ad esse equiparati in mate- ria urbanistica e edilizia, con laprecisazione che, agli effetti del d.lgs. cit., la materia urbanistica comprende tutti gli aspetti dell ' uso del territorio, aggiungendo, alcomma 3, che «Nulla è innovato in ordine: ...omissis... b) allagiurisdizione del giudice ordinario per le contro- versie riguardanti ladeterminazione e la corresponsione delle inden- nità in conseguenza dell ' adozione di atti di natura espropriativa o ablativa». Com'è noto, tali disposizioni sonno state oggetto di un vaglio di legittimità costituzionale. In particolare, con sentenza n. 204 del 2004(Corte cost., Sen- tenza n. 204 del 06/07/2004), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 80 del 1998nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per og- getto «gli atti,i provvedimenti e i comportamenti» anziché « gli atti e i provvedimenti»delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, inmateria urbanistica e edilizia. Con sentenza n. 281 del 2004(Corte cost., Sentenza n. 281 del 28/07/2004), la stessa Corte ha, poi, dichiarato l ' illegittimità costi- tuzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudiceammini- strativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi adesten- dere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativoalle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali,ivi comprese quelle relativeal risarcimento del danno. 3.5.Il disposto dell'art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001, nel testo vi- genteratione temporis, ha s tabili to quanto segue: «1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comporta- menti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equipa- rati, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per i giudizi aventi per oggetto i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree desti- nate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. 3. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguar- danti la determinazione e la corresponsione delle indennità in con- seguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa». Anche in relazione a tale disposizione è intervenuta la Corte Co- stituzionaleche, con sentenza n. 191 dell ' 11/05/2006 (Corte cost., Sentenza n. 191 del 11/05/2006),ha dichiarato l ' illegittimità costi- tuzionale dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministra- zioni e dei soggetti ad esse equiparati», nonesclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all ' esercizio di un pub- blico potere. 3.6. Per completezza, occorre precisar e che i l vigente art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001 statuisce come segue: «1. La tutela giurisdi- zionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. 2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la cor- responsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.» All'art. 133, comma 1, lett. g), del codice del processo ammini- strativo(adottato con il d.lgs. n. 104 del 2010), è poi stabilito quanto segue: «1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice am- ministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comporta- menti, riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordi- nario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espro- priativa o ablativa.» 3.7.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito la portata dell'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art.7, lett. b ) , l. n. 205 del 2000, in senso conforme a quantostabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006, contenenti declaratorie di parziale incostituzionalità, rispettiva- mente, dell'art. 34, cit., e dell'analoga disposizione di cui all ' art. 53 d.P.R. n. 327 del 2001 nel testo vigente ratione temporis. In particolare, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la seconda sentenza della Corte costituzionale ha puntualizzato il senso della declaratoria d'incostituzionalità delle disposizioni di cui trattasi,nella parte in cui devolvono alla giurisdizione esclusiva del giudiceammi- nistrativo anche le controversie relative ai “comportamenti” delle pubbliche amministrazioni, osservando che «nelle ipotesi in cui i “comportamenti”causativi di danno ingiusto — e cioè, nella specie, larealizzazione dell'opera — costituiscono esecuzione di atti o prov- vedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o diin- differibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla cen- suradi illegittimità costituzionale, costituendo anche tali “comporta- menti” esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pub- blica della pubblica amministrazione» (Cass., Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 15284 del 25/07/2016). Ai fini, dunque, della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti in questione è sufficiente il collegamento della realizzazione dell'opera fonte di danno con una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima, senza che rilevi laqualità del vizio da cui sia affetta tale dichiarazione, viceversa va- lorizzata dalla giurisprudenza anteriore alla richiamata pronuncia della Corte costituzionale (cfr., per tutte, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7643 del 16/05/2003, Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9532 del 19/05/ 2004; quanto al nuovo corso della giurisprudenza dilegittimità cfr., fra le altre, oltre a Cass., Sez. U, Sentenza n. 15284 del 25/07/2016; Cass., Sez. U, Sentenza n. 3660 del 17/02/2014; Cass., Sez. U, Or- dinanza n. 7938 del 29/03/2013; v. anche Cass., Sez. U, Ordinanza n. 4424 del 13/02/2023). In tale ottica, con riferimento ad una controversia avente ad og- getto la restituzione di un suolo, ovvero il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del medesimo, occupato d'urgenza per l'e- secuzione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, ancorché illegittima (nella specie perché priva dei termini iniziale e finale dei lavori e delle pro- cedure di esproprio), questa Corte ha espressamente affermato la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, stante il collegamento della realizzazione dell'opera fonte di danno con la dichiarazione suddetta, senza che rilevi la qualità del vizio da cui sia affetta quest'ultima (Cass., Sez. U, Sentenza n. 15284 del 25/07/2016). In altre parole, le controversie risarcitorie per il danno da occu- pazione appropriativa iniziate in periodo antecedente al 01/07/1998 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, secondo l'antico criterio di riparto tra diritti soggettivie interessi legittimi, al pari delle medesime controversie iniziate nel periodo dal 01/07/1998 al 10/08/ 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, per ef- fetto della sentenza n. 281 del 2004, della Corte costituzionale, che, ravvisando nell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, anteriormente alla riscrittura operata con l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, un eccesso di delega, ha dichiarato l'incostituzionalità delle nuove ipotesi di giu- risdizione esclusiva. Sono, invece, attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativainstaurate – come quella oggetto del presente giudizio –a partire dal 10/08/2000, data di entrata in vigore dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, come riformulato dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico-edilizia, mentre la stessa giurisdizione è attribuita dall'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001, se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 01/07/2003, data di entrata in vigore del d.P.R. cit. (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3660 del 17/02/2014). Anche laddove hannoesaminato l'ambito applicativo dell'art. 53 comma 1, d.lgs. n. 327 del 2001, le stesse Sezioni Unite hanno pre- cisatoche l'intervento operato dalla sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale comporta soltanto la devoluzione alla giurisdi- zione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dun- que, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto, mentre ap- partengono alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle con- troversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedi- menti che, benché impugnati per illegittimità od illiceità, sono co- munque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 28343 del 22/12/2011; Cass., Sez. U, Ordi- nanza n. 26793 del 07/11/2008). Alle stesse conclusioni le Sezioni Unite sono pervenute nell'appli- care l'analoga disciplina introdotta dall'art. 133, comma 1, lett. g, del codice del processo amministrativo( Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6099 del 01/03/2023; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 31028 del 27/11/ 2019; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 14434 del 05/06/2018 ; Cass., Sez. U, Sentenza n. 9334 del 16/04/2018; Sez. U, Ordinanza n. 17110 del 11/07/2017; Cass., Sez. U, Sentenza n. 8062 del 21/04/ 2016; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12179 del 12/06/2015; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 10879 del 27/05/2015). Tale principio è stato espressamente affermato anche quando sia esperita l'azione avente ad oggetto la restituzione dell'immobile oc- cupato in caso di sopravvenuta scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, trattandosi pur sempre di una do- manda collegata all'esercizio di un pubblico potere in materia di espropriazione(Cass., Sez. U, Sentenza n. 32688 del 09/11/2021 ; Cass., Sez. U, Sentenza n. 15284 del 25/07/2016; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 12179 del 12/06/2015). Come pure di recente affermato, infatti, sono devolute alla giu- risdizione amministrativa le domande risarcitorie riferite alle attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti a una di- chiarazione di pubblica utilità, ancorché il procedimento nel cui am- bito esse sono state espletatenon sia sfociato in un tempestivo atto traslativo o sia caratterizzato da illegittimità degli atti, mentre sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie riguardanti la de- terminazione e la corresponsione delle indennità di occupazione le- gittima dovute in conseguenza di atti ablativi, senza che rilevi la pro- posizione congiunta delle stesse, applicandosi il principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6099 del 01/03/2023). In effetti, le controversie riguardanti la determinazione e la cor- responsione delle indennità di occupazione legittima dovute in con- seguenza di atti ablativi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001(nel testo vigente ratione temporis , la disposizione era al comma 3 dello stesso articolo), appartengono sempre e comunque alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la rela- tiva domanda sia stata proposta dall'attore unitamente a quella de- voluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, avente ad og- getto il risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell'ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass., Se z. U, Ordi- nanza n. 19877 del 20/06/2022; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 7303 del 22/03/2017). 3.8. In applicazione dei principi sopra enunciati, tenuto conto dell'interpretazione della domanda come sopra effettuata, in base alle norme applicabili ratione temporis, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario per la parte della domanda relativa alla corresponsione dell'indennità di occupazione legittima, mentre sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento a tutte le ulteriori domande risarcitorie e restitutorie. 3.9.Nel caso di specie, il giudice di merito ha escluso la spet- tanza di un diritto all'indennità derivante dall'occupazione legittima, liquidando solo il risarcimento del danno da occupazione illegittima e da perdita della disponibilità del bene, oltre a condannare alla re- stituzione del fondo rimasto inutilizzato,senza che le sorelle Spataro risultino avere riproposto le domand e riferite all ' occupazione legit- tima (v. le conclusioni a p. 3 della sentenza impugnata e la descri- zione dei fatti di causa delle stesse ricorrenti a p. 10 del ricorso per cassazione), sicché la materia del contendere risulta essere limitata alle domande restitutorie e risarcitorie di queste ultime, la cui cogni- zione deve ritenersi spettante al giudice amministrativo. 4.Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso devono rite- nersi assorbiti dalla statuizione adottata con riferimento al primo mo- tivo di ricorso, trattandosi di censure che attengono al merito della controversia che il giudice munito di giurisdizione è chiamato ad ac- certare. 5.In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere respinto , con dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo. 6.La statuizione sulle spese segue la soccombenza. 7.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d .P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministra- tivo; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ASP, che li
Sentenza Cassazione n. 26743/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris