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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 28610/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/01/2026 del Tribunale di Maceratavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Alfredo PompeoViola, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa il 30.4.2026;Procedimento a trattazione scrittaRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 26 gennaio 2026, pronunciata ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., il Tribunale di Macerata dichiarava non luogo a procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159del 2011.

Osservava che l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio sicaratterizza per una duplice intimazione: far rientro nel luogo di residenza; nontornare nel Comune dal quale si viene allontanati, sicché la mancanza di unadelle due intimazioni determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo,per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente potere del giudice penaledi disapplicarlo.

Nel caso di specie, il Tribunale di Macerata ha riscontrato che neldecreto del Questore di Macerata del 5.12.2023, mancava l’intimazione a farrientro nel luogo di residenza.

Ha, quindi, disapplicato il provvedimento e assoltol’imputato perché il fatto non sussiste.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Pubblicoministero presso il Tribunale di Macerata.

Osserva che, con l’entrata in vigoredell’art. 3, comma 2, lett. a) del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito inlegge n. 159 del 13.11.2023, è stato modificato l’art. 2 del d.lgs. n. 159 del2011, il quale, nell’attuale formulazione prevede espressamente che ilprovvedimento “è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nelComune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia giàlasciato il territorio del Comune dal quale il Questore ha dispostol’allontanamento”.

Ne consegue che la mancanza dell’ordine di allontanamentonon costituisce più causa di inefficacia nei casi nei quali l’interessato abbia giàfatto rientro nella propria residenza.

Nel caso in esame, si era, appunto,verificato che il decreto era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindinella vigenza della nuova normativa, nel territorio di residenza, in quanto egli viaveva già fatto rientro.

Conseguentemente, il decreto rimaneva efficacelimitatamente al divieto di ritorno nel Comune dal quale era stato allontanato.Il Tribunale, quindi, aveva violato l’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 nellanuova formulazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso del Pubblico Ministero.4.

Il difensore ha depositato una memoria difensiva nella quale harilevato:4.1.

Che il Procuratore generale non può produrre il fascicolodel Pubblico ministero, ma solo gli atti processuali dibattimentali,sicché detti atti sarebbero inutilizzabili;4.2.

Il Procuratore generale muove dall’assunto erroneo chel’imputato fosse dotato di residenza, mentre, dal decreto di citazioneallegato ai fini dell’autosufficienza del ricorso, si evince che egli erasenza fissa dimora.

Doveva, quindi, ritenersi applicabile lagiurisprudenza di legittimità, non incisa dal c.d. decreto Caivano,secondo la quale "l'accertata inscindibilità nel provvedimento deldivieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o primadel termine imposto) nel Comune dal quale la medesima vieneestromessa e dell'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dalquale la persona si è allontanata comporta l'ulteriore conseguenza chela norma istitutiva della misura di prevenzione personale in esame nonpossa trovare concreta applicazione nei confronti di colui il quale siaprivo di residenza, intesa come effettiva e abituale dimora, sia pureper un tempo limitato, nel territorio nazionale: è stato, sul punto,considerato che la ratio dell' istituto essendo costituita dalperseguimento dell'obiettivo di far ritornare la persona pericolosa nelcomune in cui il soggetto risiede e in cui può meglio esplicarsi ilcontrollo di pubblica sicurezza nei suoi confronti - non si rinvienequando sia del tutto mancante il luogo di residenza in cui destinare ilmedesimo con la misura coercitiva del foglio di via". (Sez.

I, n. 18576del 2024, Pace, non mass.).

Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Il decreto del Questore di Macerata che costituiscepresupposto del reato contestato è stato emesso il 5.12.2023,ovvero nella vigenza della nuova formulazione dell’art. 2 del d.lgs.n. 159 del 2011.

Nel testo previgente, la norma prevedeva che“Qualora le persone indicate nell’art. 1 siano pericolose per lasicurezza pubblica e si trovino fuori dai luoghi di residenza, ilquestore può rimandarvele con provvedimento motivato e confoglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare senzapreventiva autorizzazione”.

Sulla base di tale norma, lagiurisprudenza consolidata di questa Corte aveva ritenuto che ilmodello legale di provvedimento dovesse contenere duedisposizioni: una prescrittiva, avente ad oggetto l’ordine dirientrare nel luogo di residenza; ed una inibitoria, avente adoggetto il divieto di rientro nel Comune dal quale venivaallontanato.

La mancanza di una delle due prescrizioni, rendendo ilprovvedimento diverso dal modello legale, consentiva lad isappl icaz ione del provvedimento amministrat ivo e,conseguentemente, comportava l’assoluzione dell’imputato cheavesse disatteso l’ordine, essendo questo illegittimo.A seguito dell’entrata in vigore del c.d. decreto Caivano, iltesto dell’art. 2 è stato profondamente modificato in quanto, ora,dispone che “Qualora le persone indicate nell’art. 1 sianopericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comunediverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore,con un provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare ilterritorio del medesimo comune entro un termine non superiore a48 ore , in ibendo d i fa rv i r i to rno senza prevent ivaautorizzazione...”.

Dispone altresì che “Il provvedimento è efficacenella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel Comune, nelcaso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia giàlasciato il territorio del comune dal quale il questore ha dispostol’allontanamento”.Nella attuale formulazione dell’art. 2, quindi, non è piùcontenuto la previsione prescrittiva di rientro nel luogo diresidenza e di dimora, il che esclude la necessità di dettaprescrizione ai fini della legittimità dell’atto.L’ultima parte dell’art. 2, che prevede l’efficacia delprovvedimento anche nel caso in cui la persona pericolosa si siagià allontanata, è, quindi, finalizzata solo a sottolineare che ilprovvedimento rimane efficace anche in tale ipotesi.Questa essendo la lettura della norma, deve conseguirne chela sentenza impugnata ha, effettivamente, fatto una non correttaapplicazione del disposto normativo, così come modificato inquanto non è più previsto che questo contenga come elementonecessario, la prescrizione di rientro nel luogo di residenza.

Ilmodello legale, quindi, non sarebbe più quello a doppiaimposizione, essendo sufficiente la sola componente inibitoria,efficace, peraltro, anche ove l’interessato si sia già allontanato.3.

Quanto alla circostanza dedotta dalla difesa nei motiviaggiunti, relativa all’assenza di fissa dimora del ricorrente, si trattadi questione di fatto che dovrà essere accertata nel giudizio dicognizione e valutata sotto il profilo dell’incidenza sullaconsumazione della fattispecie di reato in esame.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMacerataCosì è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/01/2026 del Tribunale di Maceratavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Alfredo PompeoViola, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria depositata dalla difesa il 30.4.2026;Procedimento a trattazione scrittaRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 26 gennaio 2026, pronunciata ai sensi dell’art. 554-ter cod. proc. pen., il Tribunale di Macerata dichiarava non luogo a procedere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159del 2011. Osservava che l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio sicaratterizza per una duplice intimazione: far rientro nel luogo di residenza; nontornare nel Comune dal quale si viene allontanati, sicché la mancanza di unadelle due intimazioni determina l’illegittimità del provvedimento amministrativo,per difformità dalla fattispecie tipica, con conseguente potere del giudice penaledi disapplicarlo. Nel caso di specie, il Tribunale di Macerata ha riscontrato che neldecreto del Questore di Macerata del 5.12.2023, mancava l’intimazione a farrientro nel luogo di residenza. Ha, quindi, disapplicato il provvedimento e assoltol’imputato perché il fatto non sussiste.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Pubblicoministero presso il Tribunale di Macerata. Osserva che, con l’entrata in vigoredell’art. 3, comma 2, lett. a) del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito inlegge n. 159 del 13.11.2023, è stato modificato l’art. 2 del d.lgs. n. 159 del2011, il quale, nell’attuale formulazione prevede espressamente che ilprovvedimento “è efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nelComune, nel caso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia giàlasciato il territorio del Comune dal quale il Questore ha dispostol’allontanamento”. Ne consegue che la mancanza dell’ordine di allontanamentonon costituisce più causa di inefficacia nei casi nei quali l’interessato abbia giàfatto rientro nella propria residenza. Nel caso in esame, si era, appunto,verificato che il decreto era stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], quindinella vigenza della nuova normativa, nel territorio di residenza, in quanto egli viaveva già fatto rientro. Conseguentemente, il decreto rimaneva efficacelimitatamente al divieto di ritorno nel Comune dal quale era stato allontanato.Il Tribunale, quindi, aveva violato l’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 nellanuova formulazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo il rigetto delricorso del Pubblico Ministero.4. Il difensore ha depositato una memoria difensiva nella quale harilevato:4.1. Che il Procuratore generale non può produrre il fascicolodel Pubblico ministero, ma solo gli atti processuali dibattimentali,sicché detti atti sarebbero inutilizzabili;4.2. Il Procuratore generale muove dall’assunto erroneo chel’imputato fosse dotato di residenza, mentre, dal decreto di citazioneallegato ai fini dell’autosufficienza del ricorso, si evince che egli erasenza fissa dimora. Doveva, quindi, ritenersi applicabile lagiurisprudenza di legittimità, non incisa dal c.d. decreto Caivano,secondo la quale "l'accertata inscindibilità nel provvedimento deldivieto di rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o primadel termine imposto) nel Comune dal quale la medesima vieneestromessa e dell'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza dalquale la persona si è allontanata comporta l'ulteriore conseguenza chela norma istitutiva della misura di prevenzione personale in esame nonpossa trovare concreta applicazione nei confronti di colui il quale siaprivo di residenza, intesa come effettiva e abituale dimora, sia pureper un tempo limitato, nel territorio nazionale: è stato, sul punto,considerato che la ratio dell' istituto essendo costituita dalperseguimento dell'obiettivo di far ritornare la persona pericolosa nelcomune in cui il soggetto risiede e in cui può meglio esplicarsi ilcontrollo di pubblica sicurezza nei suoi confronti - non si rinvienequando sia del tutto mancante il luogo di residenza in cui destinare ilmedesimo con la misura coercitiva del foglio di via". (Sez. I, n. 18576del 2024, Pace, non mass.). Ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il decreto del Questore di Macerata che costituiscepresupposto del reato contestato è stato emesso il 5.12.2023,ovvero nella vigenza della nuova formulazione dell’art. 2 del d.lgs.n. 159 del 2011. Nel testo previgente, la norma prevedeva che“Qualora le persone indicate nell’art. 1 siano pericolose per lasicurezza pubblica e si trovino fuori dai luoghi di residenza, ilquestore può rimandarvele con provvedimento motivato e confoglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare senzapreventiva autorizzazione”. Sulla base di tale norma, lagiurisprudenza consolidata di questa Corte aveva ritenuto che ilmodello legale di provvedimento dovesse contenere duedisposizioni: una prescrittiva, avente ad oggetto l’ordine dirientrare nel luogo di residenza; ed una inibitoria, avente adoggetto il divieto di rientro nel Comune dal quale venivaallontanato. La mancanza di una delle due prescrizioni, rendendo ilprovvedimento diverso dal modello legale, consentiva lad isappl icaz ione del provvedimento amministrat ivo e,conseguentemente, comportava l’assoluzione dell’imputato cheavesse disatteso l’ordine, essendo questo illegittimo.A seguito dell’entrata in vigore del c.d. decreto Caivano, iltesto dell’art. 2 è stato profondamente modificato in quanto, ora,dispone che “Qualora le persone indicate nell’art. 1 sianopericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comunediverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore,con un provvedimento motivato, può ordinare loro di lasciare ilterritorio del medesimo comune entro un termine non superiore a48 ore , in ibendo d i fa rv i r i to rno senza prevent ivaautorizzazione...”. Dispone altresì che “Il provvedimento è efficacenella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel Comune, nelcaso in cui, al momento della notifica, l’interessato abbia giàlasciato il territorio del comune dal quale il questore ha dispostol’allontanamento”.Nella attuale formulazione dell’art. 2, quindi, non è piùcontenuto la previsione prescrittiva di rientro nel luogo diresidenza e di dimora, il che esclude la necessità di dettaprescrizione ai fini della legittimità dell’atto.L’ultima parte dell’art. 2, che prevede l’efficacia delprovvedimento anche nel caso in cui la persona pericolosa si siagià allontanata, è, quindi, finalizzata solo a sottolineare che ilprovvedimento rimane efficace anche in tale ipotesi.Questa essendo la lettura della norma, deve conseguirne chela sentenza impugnata ha, effettivamente, fatto una non correttaapplicazione del disposto normativo, così come modificato inquanto non è più previsto che questo contenga come elementonecessario, la prescrizione di rientro nel luogo di residenza. Ilmodello legale, quindi, non sarebbe più quello a doppiaimposizione, essendo sufficiente la sola componente inibitoria,efficace, peraltro, anche ove l’interessato si sia già allontanato.3. Quanto alla circostanza dedotta dalla difesa nei motiviaggiunti, relativa all’assenza di fissa dimora del ricorrente, si trattadi questione di fatto che dovrà essere accertata nel giudizio dicognizione e valutata sotto il profilo dell’incidenza sullaconsumazione della fattispecie di reato in esame. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diMacerataCosì è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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