CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 17255/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 674/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 18081/2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di Sassari udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Sassari di condanna della medesima in relazione al reato di cui agli artt. 81 comma 2, cod.pen. e 7 d.l. 4 del 2019, ai sensi dell’art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen., per mancato deposito, con l'atto d'appello, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore e ha chiesto l’annullamento deducendo la violazione di cui all’art.581 comma 1 ter cod.proc.pen. Argomenta la ricorrente che era stata giudicata in presenza in primo grado e la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello si era perfezionata, da cui la conclusione che, nel caso in esame, l’elezione di domicilio ai fini della notificazione non sarebbe stata dovuta. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 17255/2025 Roma, lì, 07/05/2025 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta inammissibile. L'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nell'art. 581 cod. proc. pen. i predetti commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: a) «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); b) «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater). Nel caso in esame, viene in rilievo – unicamente - il comma 1 ter dell’art. 581 cod.proc.pen., applicabile a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, trattandosi di impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di Sassari pronunciata in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022). Le Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], hanno affermato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, ni vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e, dunque, trova applicazione alla presente impugnazione. A mente dell’art. 581 comma 1, ter cod.proc.pen., per l'imputato che è stato presente nel giudizio di primo grado è necessario che unitamente all'atto di impugnazione sia depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, secondo le citate Sezioni Unite, non deve essere “nuova”, ossia formata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata e funzionalmente alla proposizione dell'impugnazione, in quanto tale ulteriore condizione è richiesta soltanto e in modo espresso per l'imputato giudicato in assenza (Sez. 2, n. 8014 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285936 - 01, cit. e, nel medesimo senso, Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv.286269 - 01, cit.). La possibilità di avvalersi di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio è condizionata dal richiamo espresso e specifico, contenuto nell’atto di impugnazione, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca indicazione del luogo in cui eseguire la notificazione. 5. Quanto al caso in esame, unitamente all’atto di appello del difensore non era allegata la elezione di domicilio, né vi era richiamo ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale, con la conseguente inammissibilità della impugnazione. Essendo prevista la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione, risulta irrilevante la circostanza, dedotta dalla difesa, secondo cui non ricorrerebbe tale sanzione perché raggiunto lo scopo che si prefigge la norma, essendo stata citata ritualmente l’imputata anche presente nel giudizio di secondo grado. A differenza delle nullità, per le quali sono previste sanatorie, la sanzione di inammissibilità prevista dalla disposizione di legge non ammette una diversa conclusione. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16/04/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]