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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 12845/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.171/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. non indicato) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Ministri p.t., domiciliati per legge in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che li rappresenta e difende -resistenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimati- avverso la SENTENZA n. 2136/21 emessa da TRIBUNALE di LECCE.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.171/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (c.f. non indicato) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], in persona dei Ministri p.t., domiciliati per legge in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che li rappresenta e difende -resistenti- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimati- avverso la SENTENZA n. 2136/21 emessa da TRIBUNALE di LECCE. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrent i , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00) per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 1
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