CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 19422/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di condanna di primo grado del Tribunale di Roma del 15 ottobre 2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 323 cod. pen. perché estinto per intervenuta prescrizione. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale adottato una sentenza nulla in quanto emessa all'esito di un giudizio di secondo grado invalido, svoltosi nella data fissata e comunicata all'imputato e al suo difensore, ma in un'ora (ore 10.00) diversa e anticipata rispetto a quella (ore 11.00) comunicata. 2. Mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale dichiarato l'estinzione del reato senza effettuare la verifica prevista dall'art. 129 cod. proc. pen., avendo la difesa con l'atto di appello rappresentato una serie di elementi idonei a contrastare quelli valorizzati dal giudice di primo grado per giungere all'affermazione di colpevolezza dell'imputato. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] , 41 • 1. Il ricorso preseniatd'—avendo l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, con dichiarazione del 28 aprile 2022 rinunciato all'impugnazione. 2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA],lier stensore [OSCURATO:PERSONA]