Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 1978

Cassazione n. 39361/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito all'esclusione dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto argomentata in ragione della mera sussistenza della condotta tipica, e alla commisurazione giudiziale della pena, per l'insussistenza della valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati pag. 1 della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 1 e s.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

3. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione coerente e non manifestamente illogica ha escluso la particolare tenuità del fatto non solo in ragione della condotta tipica di cui alla lettera c) dell'art. 186, comma 2, cod. strada ma argomentando anche della gravità della condotta in quanto tenuta in violazione del divieto di spostamento imposto dalla normativa emergenziale volta a fronteggiare l'emergenza collegata al COVID-19 (elemento valutativo con il quale il ricorrente non si confronta).

Parimenti dicasi quanto alla commisurazione giudiziale della pena, non confrontandosi il ricorrente con il relativo apparato motivazionale dal quale invece emerge la considerazione non solo della riscontrata gradazione alcolica ma anche la descritta condotta posta in essere in spregio della normativa di cui innanzi.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2 I I sig erfe è sore D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2, lett. c, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada). Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazioni di legge e vizi cumulativi di motivazione in merito all'esclusione dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., in quanto argomentata in ragione della mera sussistenza della condotta tipica, e alla commisurazione giudiziale della pena, per l'insussistenza della valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati pag. 1 della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 1 e s.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 3. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Orbene, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, con motivazione coerente e non manifestamente illogica ha escluso la particolare tenuità del fatto non solo in ragione della condotta tipica di cui alla lettera c) dell'art. 186, comma 2, cod. strada ma argomentando anche della gravità della condotta in quanto tenuta in violazione del divieto di spostamento imposto dalla normativa emergenziale volta a fronteggiare l'emergenza collegata al COVID-19 (elemento valutativo con il quale il ricorrente non si confronta). Parimenti dicasi quanto alla commisurazione giudiziale della pena, non confrontandosi il ricorrente con il relativo apparato motivazionale dal quale invece emerge la considerazione non solo della riscontrata gradazione alcolica ma anche la descritta condotta posta in essere in spregio della normativa di cui innanzi. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2 I I sig erfe è sore D
Sentenza Cassazione n. 39361/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris