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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05087/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7755/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Davide , rappresentato e difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, r appresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –resistente – per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cron. 1024 dell’8 marzo 2023 del Tribunale diPerugia; [OSCURATO:PERSONA] civile - Magistrati e funzionari giudiziari - Magistrati della S.C. - Competenza territoriale -Foro di cui all'art. 25 c.p.c. -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del16 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso dichiarando sussistente la competenza del Tribunale di Roma, con le conseguenze di legge.

Rilevato che: L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Perugia la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, con azione ex lege n. 117 del 1988, allegando di avere subito danno in conseguenza della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10852 del 2021, che aveva rigettato l’impugnazione proposta dal medesimo attore nei confronti di una sentenza del [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta aveva rigettato l’impugnazione del medesimo Palmieri avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza, che gli aveva irrogato una sanzione disciplinare; costituendosi in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri eccepì in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito; assunta la causa in decisione su tale questione preliminare, con ordinanza depositata in data 8 marzo 2023, il Tribunale ─ facendo applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. Sez.

U. n. 14842 del 2018 espressamente richiamato in motivazione ─ ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, condannando l’attoreal pagamento delle spese del giudizio; avverso tale ordinanza l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza; l’Amministrazione intimata ha depositato c.d.

«atto di costituzione», «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione»; ilP.M. ha concluso per il rigetto; considerato che: con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 6 l . n. 117/1988 poiché il Tribunale avrebbe ignorato la necessità di costituire il contraddittorio ex art. 6 l. cit.con tutti i magistrati coinvolti; con il secondo motivo denuncia «violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 11 c.p.p. e alla legge n. 117 del 1988», per avere la Corte d’appello erroneamente «attribuito la fattispecie ad un errore della sola Corte di cassazione perché l’azione è rivolta contro i giudici della Corte di cassazione»; con il terzo deduce «violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione alle disposizioni sulla legge in generale (art. 14), all’art. 11 c.p.p. e alla l. n. 117/1988 e all’art. 2043 c.c.», sulla base delle seguenti testuali considerazioni: «l’eccezione di incompetenza è stata formulata solo con riferimento all’art. 25 c.p.c., senza tenere conto degli altri criteri.

In materia di responsabilità dello Stato per errore dei magistrati la competenza inderogabile è quella stabilita dalla L. 117/1988, e quindi secondo le regole dell’art. 11 c.p.p..

L’introduzione di una regola diversa, quella prevista dall’art. 25 c.p.c., sembrerebbe eccezione alla incompetenza inderogabile, e già la cosa dovrebbe suonare sospetta, quindi una “alternativa” alla competenza funzionale inderogabile.

Nella materia in esame la competenza funzionale prevista dall’art. 25 c.p.c. ha perduto la sua caratteristica in quanto è utilizzata come criterio alternativo alla competenza inderogabile (!).

Ad ogni modo, anche se l’eccezione di incompetenza potesse prescindere dai fori alternativi, è l’attore che ne ha proposto la disamina, indicando chiaramente la competenza del Tribunale di Brescia, in applicazione della L. 117/1988 ovvero il Tribunale di Milano, in applicazione dell’art. 20 c.p.c..

Criteri alternativi che il Tribunale di Perugia ha preso in considerazione malamente»; con il quarto motivo denuncia «violazione dell’art. 360 n. 5 in relazione all’art. 11 c.p.p. e l. n. 117/1988 e all’art. 2043 c.c.»; osserva che «la sentenza che ha provocato il pregiudizio (la sospensione di due mesi) è quella del CNF del 2020, provvisoriamente esecutiva … «La sentenza della Corte di cassazione del 2021 – non avendo deciso sulla richiesta sospensiva della sentenza del CNF – non ha provocato il danno, già causato, semmai non lo ha rimosso»; con il quinto motivo il ricorrente deduce «violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione all’art. 11 c.p.p. e l. n. 117 del 1988 e all’art. 25 c.p.c.»: sostiene che «la formulazione della competenza ex l. n. 117 del 1988 non ha escluso la Corte di cassazione dalla competenza territoriale ex art. 11 c.p.p.» e che «è improprio, indebito, e anche poco opportuno, determinare una competenza “a parte” per i magistrati della Corte di cassazione»; il primo motivo è inammissibile alla luce del principio, che va qui ribadito, secondo cui «col regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, e non quella di norme sul procedimento, a meno che quest’ultima violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza» (Cass. 06/06/2008, n. 15019; v. in senso conforme, Cass. 12/07/2016 n. 14245; v. anche, da ultimo, Cass. 28/09/2023, n. 27575, in motivazione); nella specie, la questione posta è certamente estranea alle questioni di competenza, dal momento che il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio quale fonte della dedotta responsabilità risarcitoria dello Stato, come appresso si dirà, non è parte necessaria ma potrebbe solo, per sua libera scelta, spiegare intervento nel giudizio; in tal senso, dunque, la questione ─ se sia stata oppure no data tale comunicazione ─ suppone, piuttosto, che il giudizio sia già incardinato davanti al giudice competente; è appena il caso di aggiungere che, comunque , il motivo è inammissibile per inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., applicabile anche al ricorso perregolamento di competenza (v.

Cass. n. 22576 del 2015; n. 20150 del 2014; n. 13286 del 2014; n. 8992 del 2014;n. 20535 del 2009); il ricorrente omette, invero , di riportare il contenuto e localizzare gli atti da cui dovrebbe risultare il mancato assolvimento dell’obbligo di dar comunicazione del procedimento aimagistrati il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio; può ancora, ad abundantiam, rilevarsi che dall’eventuale manca nza di tale comunicazione non potrebbe comunque sortire alcuna conseguenza invalidante della pronuncia: la comunicazione è prevista solo al fine di consentire al magistrato di valutare se intervenire o meno nel processo, non essendo egli parte necessaria, e comportando il suo mancato intervento la sola conseguenza che la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nell’eventuale giudizio di rivalsa nei suoi confronti; il secondo e il quarto motivo, sostanzialmente sovrapponibili, sono manifestamente infondati; il fatto che la vicenda posta all’esame della Suprema Corte nel giudizio ─ il cui esito sfavorevole per il ricorrente è attribuito a comportamentodei magistrati, in tesi connotato da colpa grave ─ avesse ad oggetto la condotta e i provvedimenti assunti dal CNF, non toglie che la domanda risarcitoria posta ad oggetto del giudizio sul quale il Tribunale di Perugia ha declinato la propria competenza era diretta, come esplicitamente evidenzia il ricorrente, (solo) nei confronti dello Stato ai sensi della legge n. 117 del 1988 e che, correlativamente, a fondamento di tale pretesa risarcitoria era ─ e non poteva che essere ─ (solo) il comportamento dei primi sostanziatosi nei provvedimenti assunti nell’esercizio della funzione giurisdizionale; le altre censure, tutte dirette, con vario grado di comprensibilità, a contestare il criterio adottato per la individuazione del giudice competente a conoscere di siffatta domanda, nel caso in cui – come nella specie ─ riguardi solo magistrati della Suprema Corte, sono manifestamente infondate; il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio, enunciato da Cass. Sez.

U. n. 14842 del 07/06/2018, secondo cui «Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ai sensi della legge 17 aprile 1988, n. 117, per il risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere da magistrati con dolo o colpa grave nell'esercizio dello loro funzioni,quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deveessere attribuita per tutti in base al criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988; qualora, invece, tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non applicandosi in tal caso lo spostamento di competenza previsto dalcitato art. 11 cod. proc. pen., la competenza per territorio è attribuita secondo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ognicaso al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione» (v. anche, succ. conff., Cass.n. 4365 del 14/02/2019; n. 13475 del 18/05/2019); a fondamento di tale principio, le Sezioni Unite hanno svolto le considerazioni checonverrà qui di seguito richiamare, nei limiti di quanto interessa la causa di che trattasi , che riguarda un’azione di responsabilità civile promossa esclusivamente con riguardo a magistrati della Suprema Corte di Cassazione e della Procura Generale presso la stessa Corte: «la Corte di cassazione è … un ufficio di rilevanza nazionale, riguardo al quale non è prospettabile alcun collegamento con undistretto di corte d'appello geograficamente inteso.

La circostanza che la Suprema Corte operi a Roma, come previsto dall'art. 65, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, si collega al fatto che essa è«organo supremo di giustizia» che «assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni» (art. 65, primo comma, cit.); e la sua collocazione è conseguente al ruolo di capitale d'Italia che spetta alla città di Roma.

Ciò non significa, però, che la Corte di legittimità faccia parte o abbia qualche forma di collegamento con il distretto della Corte d'appello di Roma.

Tale conclusione viene ad essere oggi ulteriormente confermata, da un punto di vista amministrativo, dalla circostanza per cui i provvedimenti che riguardano i magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima (trasferimenti, incarichi, progressioni di carriera) vengono esaminati, prima di essere definitivamente deliberati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio direttivo appositamente istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, presso la stessa Corte (art. 7); il che è un ulteriore indizio dell'assenza di ogni legame con la Corte d'appello di Roma e con il Consiglio giudiziario esistente presso quest'ultima.

«Le Sezioni Unite, pertanto, rispondono al primo problema da affrontare affermando che lo spostamento di competenza per territorio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988, non ha applicazione nei confronti dei magistrati della Corte di cassazione.

«… Osservano peraltro queste Sezioni unite che detto art. 4, attraverso il richiamo all'art. 11 cod. proc. pen., fissa un principio di carattere generale, valevole per tutti i giudizi di responsabilità nei confronti dei magistrati, in forza del quale la competenza territoriale di base, su cui si innesta solo per i magistrati di merito lo spostamento di competenza, è individuata con riferimento esclusivo al forum commissi delicti.

«Se la ratio della legge speciale è, come si è visto, nel senso di una centralità del luogo di commissione dell'illecito, tale criterio, pur non costituendo una regola di competenza in relazione all'ipotesi qui in esame, individua comunque un principio generale.

Ciò comporta che deve essere esclusa l'operatività del forum destinatae solutionis previsto dall'art. 25 cod. proc. civ., che, nella fattispecie in esame, opera in un modo che potrebbe definirsi limitato, dovendosi comunque assumere come riferimento esclusivo il luogo di commissione dell'illecito.

«Ciò significa, in conclusione, che la competenza per territorio in giudizi di questo genere viene a radicarsi presso il Tribunale di Roma.

«Le Sezioni Unite sono consapevoli del fatto che in questo modo potrebbe, in astratto, porsi un problema di concentrazione del contenzioso presso un'unica sede giudiziaria.

Si tratta, però, di un rischio contenuto, perché tale ipotesi riguarda una parte limitata dei giudizi di responsabilità civile, cioè appunto quelli che hanno ad oggetto i comportamenti dei soli magistrati della Corte di cassazione con esclusione di quelli di merito; e la dimensione degli uffici giudiziari romani è tale da poter ragionevolmente assorbire queste cause senza riceverne un contraccolpo eccessivo in termini di carichi di lavoro.

D'altra parte, non risponde alla ratio legisconsentire alla parte danneggiata una scelta tra diversi fori, creando quel fenomeno che è stato incisivamente in altre occasioni definito come forum shopping»; di tali esaustive argomentazioni, da intendersi richiamate per implicito nell’ordinanza impugnata, il ricorrente non si fa in alcun modo carico, svolgendo a fondamento del proposto regolamento considerazioni apodittiche e meramente oppositive, alle quali non può riconoscersi in nessuna misura la consistenza di un apparato critico, tanto meno idoneo a sollecitare una rivisitazione de l principio autorevolmente enunciato e così ampiamente motivato dal [OSCURATO:PERSONA]; dev'essere pertanto dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma; non avendo l’amministrazione intimata svolto difese nel presente giudizio,non vi è luogo a provvedere sulle spese; P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale dispone la riassunzione con termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7755/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Davide , rappresentato e difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, r appresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –resistente – per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. cron. 1024 dell’8 marzo 2023 del Tribunale diPerugia; [OSCURATO:PERSONA] civile - Magistrati e funzionari giudiziari - Magistrati della S.C. - Competenza territoriale -Foro di cui all'art. 25 c.p.c. -[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del16 gennaio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso dichiarando sussistente la competenza del Tribunale di Roma, con le conseguenze di legge. Rilevato che: L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Perugia la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, con azione ex lege n. 117 del 1988, allegando di avere subito danno in conseguenza della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 10852 del 2021, che aveva rigettato l’impugnazione proposta dal medesimo attore nei confronti di una sentenza del [OSCURATO:PERSONA], la quale a sua volta aveva rigettato l’impugnazione del medesimo Palmieri avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza, che gli aveva irrogato una sanzione disciplinare; costituendosi in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri eccepì in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito; assunta la causa in decisione su tale questione preliminare, con ordinanza depositata in data 8 marzo 2023, il Tribunale ─ facendo applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U. n. 14842 del 2018 espressamente richiamato in motivazione ─ ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma, condannando l’attoreal pagamento delle spese del giudizio; avverso tale ordinanza l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone regolamento di competenza; l’Amministrazione intimata ha depositato c.d. «atto di costituzione», «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione»; ilP.M. ha concluso per il rigetto; considerato che: con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 6 l . n. 117/1988 poiché il Tribunale avrebbe ignorato la necessità di costituire il contraddittorio ex art. 6 l. cit.con tutti i magistrati coinvolti; con il secondo motivo denuncia «violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 11 c.p.p. e alla legge n. 117 del 1988», per avere la Corte d’appello erroneamente «attribuito la fattispecie ad un errore della sola Corte di cassazione perché l’azione è rivolta contro i giudici della Corte di cassazione»; con il terzo deduce «violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione alle disposizioni sulla legge in generale (art. 14), all’art. 11 c.p.p. e alla l. n. 117/1988 e all’art. 2043 c.c.», sulla base delle seguenti testuali considerazioni: «l’eccezione di incompetenza è stata formulata solo con riferimento all’art. 25 c.p.c., senza tenere conto degli altri criteri. In materia di responsabilità dello Stato per errore dei magistrati la competenza inderogabile è quella stabilita dalla L. 117/1988, e quindi secondo le regole dell’art. 11 c.p.p.. L’introduzione di una regola diversa, quella prevista dall’art. 25 c.p.c., sembrerebbe eccezione alla incompetenza inderogabile, e già la cosa dovrebbe suonare sospetta, quindi una “alternativa” alla competenza funzionale inderogabile. Nella materia in esame la competenza funzionale prevista dall’art. 25 c.p.c. ha perduto la sua caratteristica in quanto è utilizzata come criterio alternativo alla competenza inderogabile (!). Ad ogni modo, anche se l’eccezione di incompetenza potesse prescindere dai fori alternativi, è l’attore che ne ha proposto la disamina, indicando chiaramente la competenza del Tribunale di Brescia, in applicazione della L. 117/1988 ovvero il Tribunale di Milano, in applicazione dell’art. 20 c.p.c.. Criteri alternativi che il Tribunale di Perugia ha preso in considerazione malamente»; con il quarto motivo denuncia «violazione dell’art. 360 n. 5 in relazione all’art. 11 c.p.p. e l. n. 117/1988 e all’art. 2043 c.c.»; osserva che «la sentenza che ha provocato il pregiudizio (la sospensione di due mesi) è quella del CNF del 2020, provvisoriamente esecutiva … «La sentenza della Corte di cassazione del 2021 – non avendo deciso sulla richiesta sospensiva della sentenza del CNF – non ha provocato il danno, già causato, semmai non lo ha rimosso»; con il quinto motivo il ricorrente deduce «violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione all’art. 11 c.p.p. e l. n. 117 del 1988 e all’art. 25 c.p.c.»: sostiene che «la formulazione della competenza ex l. n. 117 del 1988 non ha escluso la Corte di cassazione dalla competenza territoriale ex art. 11 c.p.p.» e che «è improprio, indebito, e anche poco opportuno, determinare una competenza “a parte” per i magistrati della Corte di cassazione»; il primo motivo è inammissibile alla luce del principio, che va qui ribadito, secondo cui «col regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, e non quella di norme sul procedimento, a meno che quest’ultima violazione non abbia avuto per effetto di impedire alla parte di apportare al giudice elementi utili al fine di statuire sulla propria competenza» (Cass. 06/06/2008, n. 15019; v. in senso conforme, Cass. 12/07/2016 n. 14245; v. anche, da ultimo, Cass. 28/09/2023, n. 27575, in motivazione); nella specie, la questione posta è certamente estranea alle questioni di competenza, dal momento che il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio quale fonte della dedotta responsabilità risarcitoria dello Stato, come appresso si dirà, non è parte necessaria ma potrebbe solo, per sua libera scelta, spiegare intervento nel giudizio; in tal senso, dunque, la questione ─ se sia stata oppure no data tale comunicazione ─ suppone, piuttosto, che il giudizio sia già incardinato davanti al giudice competente; è appena il caso di aggiungere che, comunque , il motivo è inammissibile per inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., applicabile anche al ricorso perregolamento di competenza (v. Cass. n. 22576 del 2015; n. 20150 del 2014; n. 13286 del 2014; n. 8992 del 2014;n. 20535 del 2009); il ricorrente omette, invero , di riportare il contenuto e localizzare gli atti da cui dovrebbe risultare il mancato assolvimento dell’obbligo di dar comunicazione del procedimento aimagistrati il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio; può ancora, ad abundantiam, rilevarsi che dall’eventuale manca nza di tale comunicazione non potrebbe comunque sortire alcuna conseguenza invalidante della pronuncia: la comunicazione è prevista solo al fine di consentire al magistrato di valutare se intervenire o meno nel processo, non essendo egli parte necessaria, e comportando il suo mancato intervento la sola conseguenza che la decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato non fa stato nell’eventuale giudizio di rivalsa nei suoi confronti; il secondo e il quarto motivo, sostanzialmente sovrapponibili, sono manifestamente infondati; il fatto che la vicenda posta all’esame della Suprema Corte nel giudizio ─ il cui esito sfavorevole per il ricorrente è attribuito a comportamentodei magistrati, in tesi connotato da colpa grave ─ avesse ad oggetto la condotta e i provvedimenti assunti dal CNF, non toglie che la domanda risarcitoria posta ad oggetto del giudizio sul quale il Tribunale di Perugia ha declinato la propria competenza era diretta, come esplicitamente evidenzia il ricorrente, (solo) nei confronti dello Stato ai sensi della legge n. 117 del 1988 e che, correlativamente, a fondamento di tale pretesa risarcitoria era ─ e non poteva che essere ─ (solo) il comportamento dei primi sostanziatosi nei provvedimenti assunti nell’esercizio della funzione giurisdizionale; le altre censure, tutte dirette, con vario grado di comprensibilità, a contestare il criterio adottato per la individuazione del giudice competente a conoscere di siffatta domanda, nel caso in cui – come nella specie ─ riguardi solo magistrati della Suprema Corte, sono manifestamente infondate; il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio, enunciato da Cass. Sez. U. n. 14842 del 07/06/2018, secondo cui «Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ai sensi della legge 17 aprile 1988, n. 117, per il risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere da magistrati con dolo o colpa grave nell'esercizio dello loro funzioni,quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deveessere attribuita per tutti in base al criterio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988; qualora, invece, tale giudizio abbia ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non applicandosi in tal caso lo spostamento di competenza previsto dalcitato art. 11 cod. proc. pen., la competenza per territorio è attribuita secondo la regola del forum commissi delicti, sicché spetta in ognicaso al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ., quale foro del luogo in cui è sorta l'obbligazione» (v. anche, succ. conff., Cass.n. 4365 del 14/02/2019; n. 13475 del 18/05/2019); a fondamento di tale principio, le Sezioni Unite hanno svolto le considerazioni checonverrà qui di seguito richiamare, nei limiti di quanto interessa la causa di che trattasi , che riguarda un’azione di responsabilità civile promossa esclusivamente con riguardo a magistrati della Suprema Corte di Cassazione e della Procura Generale presso la stessa Corte: «la Corte di cassazione è … un ufficio di rilevanza nazionale, riguardo al quale non è prospettabile alcun collegamento con undistretto di corte d'appello geograficamente inteso. La circostanza che la Suprema Corte operi a Roma, come previsto dall'art. 65, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, si collega al fatto che essa è«organo supremo di giustizia» che «assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni» (art. 65, primo comma, cit.); e la sua collocazione è conseguente al ruolo di capitale d'Italia che spetta alla città di Roma. Ciò non significa, però, che la Corte di legittimità faccia parte o abbia qualche forma di collegamento con il distretto della Corte d'appello di Roma. Tale conclusione viene ad essere oggi ulteriormente confermata, da un punto di vista amministrativo, dalla circostanza per cui i provvedimenti che riguardano i magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la medesima (trasferimenti, incarichi, progressioni di carriera) vengono esaminati, prima di essere definitivamente deliberati dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio direttivo appositamente istituito dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, presso la stessa Corte (art. 7); il che è un ulteriore indizio dell'assenza di ogni legame con la Corte d'appello di Roma e con il Consiglio giudiziario esistente presso quest'ultima. «Le Sezioni Unite, pertanto, rispondono al primo problema da affrontare affermando che lo spostamento di competenza per territorio di cui all'art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988, non ha applicazione nei confronti dei magistrati della Corte di cassazione. «… Osservano peraltro queste Sezioni unite che detto art. 4, attraverso il richiamo all'art. 11 cod. proc. pen., fissa un principio di carattere generale, valevole per tutti i giudizi di responsabilità nei confronti dei magistrati, in forza del quale la competenza territoriale di base, su cui si innesta solo per i magistrati di merito lo spostamento di competenza, è individuata con riferimento esclusivo al forum commissi delicti. «Se la ratio della legge speciale è, come si è visto, nel senso di una centralità del luogo di commissione dell'illecito, tale criterio, pur non costituendo una regola di competenza in relazione all'ipotesi qui in esame, individua comunque un principio generale. Ciò comporta che deve essere esclusa l'operatività del forum destinatae solutionis previsto dall'art. 25 cod. proc. civ., che, nella fattispecie in esame, opera in un modo che potrebbe definirsi limitato, dovendosi comunque assumere come riferimento esclusivo il luogo di commissione dell'illecito. «Ciò significa, in conclusione, che la competenza per territorio in giudizi di questo genere viene a radicarsi presso il Tribunale di Roma. «Le Sezioni Unite sono consapevoli del fatto che in questo modo potrebbe, in astratto, porsi un problema di concentrazione del contenzioso presso un'unica sede giudiziaria. Si tratta, però, di un rischio contenuto, perché tale ipotesi riguarda una parte limitata dei giudizi di responsabilità civile, cioè appunto quelli che hanno ad oggetto i comportamenti dei soli magistrati della Corte di cassazione con esclusione di quelli di merito; e la dimensione degli uffici giudiziari romani è tale da poter ragionevolmente assorbire queste cause senza riceverne un contraccolpo eccessivo in termini di carichi di lavoro. D'altra parte, non risponde alla ratio legisconsentire alla parte danneggiata una scelta tra diversi fori, creando quel fenomeno che è stato incisivamente in altre occasioni definito come forum shopping»; di tali esaustive argomentazioni, da intendersi richiamate per implicito nell’ordinanza impugnata, il ricorrente non si fa in alcun modo carico, svolgendo a fondamento del proposto regolamento considerazioni apodittiche e meramente oppositive, alle quali non può riconoscersi in nessuna misura la consistenza di un apparato critico, tanto meno idoneo a sollecitare una rivisitazione de l principio autorevolmente enunciato e così ampiamente motivato dal [OSCURATO:PERSONA]; dev'essere pertanto dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Roma; non avendo l’amministrazione intimata svolto difese nel presente giudizio,non vi è luogo a provvedere sulle spese; P.Q.M. dichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale dispone la riassunzione con termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 05087/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris