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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35804/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo appare manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, premesso che la vittima della rapina ha ricordato di essere stata minacciata da un soggetto che deteneva un fucile a canne mozze, ha stimato, da un canto, che l'espressione utilizzata dal testimone («sì, penso un fucile a canne mozze sì») non sia indicativa di una mera supposizione in ordine all'esistenza ed alle caratteristiche dell'arma e, dall'altro, che il fucile, per la caratura di chi lo deteneva e per la sua destinazione fosse effettivamente funzionante o, comunque, agevolmente riparabile; che tale percorso motivazionale non appare, a dispetto di quanto obiettato da Gimmillaro ancora con la più recente memoria difensiva, manifestamente illogico, in quanto si impernia su un dato di esperienza ragionevolmente esposto e contestualizzato, laddove, invece, si palesa eccentrica — in assenza di qualsìvoglia elemento di riscontro — l'opposta ricostruzione, che vede i malviventi avvalersi di un fucile con le canne mozzate ma, nondimeno, carente di effettiva attìtudíne offensiva; che del pari privo di pregio è il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale si assume che, essendo stato il più grave reato di rapina accertato nell'ambito di procedimento trattato con rito abbreviato, la pena in questa sede irrogata a titolo di continuazione dovrebbe pure essere ridotta di un terzo quantunque l'imputato abbia optato, stavolta, per il rito ordinario, assunto contrastante con l'indicazione offerta dal massimo consesso nomofilattico (Sez.

U, n. 35853 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547), secondo cui «L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.»; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il primo motivo appare manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, premesso che la vittima della rapina ha ricordato di essere stata minacciata da un soggetto che deteneva un fucile a canne mozze, ha stimato, da un canto, che l'espressione utilizzata dal testimone («sì, penso un fucile a canne mozze sì») non sia indicativa di una mera supposizione in ordine all'esistenza ed alle caratteristiche dell'arma e, dall'altro, che il fucile, per la caratura di chi lo deteneva e per la sua destinazione fosse effettivamente funzionante o, comunque, agevolmente riparabile; che tale percorso motivazionale non appare, a dispetto di quanto obiettato da Gimmillaro ancora con la più recente memoria difensiva, manifestamente illogico, in quanto si impernia su un dato di esperienza ragionevolmente esposto e contestualizzato, laddove, invece, si palesa eccentrica — in assenza di qualsìvoglia elemento di riscontro — l'opposta ricostruzione, che vede i malviventi avvalersi di un fucile con le canne mozzate ma, nondimeno, carente di effettiva attìtudíne offensiva; che del pari privo di pregio è il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale si assume che, essendo stato il più grave reato di rapina accertato nell'ambito di procedimento trattato con rito abbreviato, la pena in questa sede irrogata a titolo di continuazione dovrebbe pure essere ridotta di un terzo quantunque l'imputato abbia optato, stavolta, per il rito ordinario, assunto contrastante con l'indicazione offerta dal massimo consesso nomofilattico (Sez. U, n. 35853 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547), secondo cui «L'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.»; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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