CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 giugno 1949
Cassazione n. 43559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti con unico atto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1220/21 in data 27/12/2021 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di disporsi l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27/12/2021, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, rigettava i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 21/10/2021 avente ad oggetto somme di denaro, fino alla concorrenza di euro 65.290 nei confronti dei sunnominati e fino alla concorrenza di ulteriori euro 7.664,52 nei confronti della sola Stasio, ritenendo come le somme in parola costituissero profitto del reato contestato al capo E) della rubrica e, in caso di incapienza, il sequestro per equivalente di immobili o beni mobili fino al raggiungimento del predetto importo. Il Tribunale ha acquisito i verbali di esecuzione del suindicato sequestro dai quali risulta che al Liccardo sono stati sequestrati la somma di euro 5.953,33 e un immobile sito in Mugnano, mentre alla Stasio sono stati sequestrati la somma di euro 7.214,33 e un immobile sito in Casamicciola. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamentano i ricorrenti: -Primo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost. per motivazione meramente apparente in ordine alla sussistenza del periculum in mora. Nel provvedimento impugnato si evoca un precedente ed ormai superato indirizzo giurisprudenziale che fa coincidere confiscabilità del bene e periculum, così risolvendo l'onere motivazionale nella tautologica constatazione della sussistenza di seri indizi di esistenza delle condizioni che legittimano la confisca. Il riferimento, poi, alla necessità di impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato costituisce un'indebita confusione con le finalità perseguite dal sequestro impeditivo con quelle presidiate al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen.; sostenere genericamente che il periculum sarebbe finalizzato ad impedire la dispersione dei beni e delle utilità illegittimamente acquisite dagli indagati, significa confondere le finalità di ordine generale alla cui tutela è preordinato il vincolo reale con le specifiche motivazioni che dovrebbero giustificarne l'adozione nel caso concreto, eludendo, di fatto, il relativo obbligo espositivo. Sarebbe stato così necessario individuare degli elementi concreti, specificamente riferibili alle singole posizioni degli indagati, dai quali desumere, pur con i limiti connessi alla fase processuale, un giudizio prognostico fondato sul rischio reale ed effettivo che l'eventuale confisca disposta all'esito del dibattimento possa risultare vana a causa della dispersione del patrimonio: limitarsi a prendere atto che il sequestro è finalizzato ad impedire la dispersione dei beni illegittimamente appresi, costituisce esclusivamente una stereotipata ripetizione tautologica delle finalità generali ed astratte immanenti a qualsiasi fattispecie di sequestro del medesimo tipo, omettendo del tutto di indicare proprio quelle ragioni e quegli elementi indicativi specificamente riferiti al caso concreto ed alle peculiari condizioni degli indagati, che non consentono di attendere l'esito del giudizio ed impongono l'anticipazione dell'ablazione. -Secondo motivo: violazione di legge in relazione all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. e 545 cod. proc. civ. in ordine ai limiti di sequestrabilità dei trattamenti pensionistici ed all'individuazione del cd. minimo vitale, nonché in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., per motivazione meramente apparente in ordine alla determinazione del profitto derivante da reato. In merito alla quantificazione del profitto derivante da reato, la difesa aveva evidenziato la necessità di operare una distinzione tra le somme erogate dallo Stato a titolo di cd. CAS alloggiativo, pari ad euro 65.290,00 e quelle corrisposte a titolo di cd. CAS economico, pari ad euro 7.664,52. Le somme costituenti il CAS alloggiativo, erogate non direttamente al privato ma alle strutture alberghiere convenzionate presso le quali i proprietari dell'immobile inagibile venivano di volta in volta assegnati, non sono mai entrate a far parte del patrimonio degli indagati e, dunque, non possono essere fatte rientrare nella nozione di profitto del reato. Pur volendo ritenere che il profitto sia consistito nell'utilità derivata agli indagati dal soggiorno saltuario presso gli alberghi che percepivano i fondi, appare evidente che sarebbe stato necessario indicare gli specifici periodi nei quali costoro avrebbero effettivamente alloggiato indebitamente in danno dello Stato, onde distinguere, all'interno della complessiva somma di euro 65.290,00, l'ammontare percepito esclusivamente dagli albergatori e quello riferibile, sia pure indirettamente, agli indagati, solo quest'ultimo potendosi qualificare come profitto del reato entrato a far parte del loro patrimonio giuridico. Ciò premesso, la somma effettivamente identificabile quale profitto del reato, deve essere circoscritta esclusivamente al CAS economico, percepito dalla sola Stasio ed ammontante ad euro 7.664,52, con la duplice conseguenza dell'illegittimità del vincolo sui beni riferibili al Liccardo e, stante l'esiguità dell'importo, del venir meno del requisito di proporzionalità del vincolo e di sussistenza del pericolo di dispersione dei beni in vista di una futura confisca. Sui conti degli indagati sono state rinvenute disponibilità e movimentazioni di denaro molto modeste, integrate pressochè esclusivamente da ratei pensionistici, a dimostrazione del fatto che il provvedimento ablativo ha inciso in maniera estremamente afflittiva, determinando l'improvvisa e completa indisponibilità dei mezzi di sostentamento per vivere, in aperta violazione dei principi di proporzionalità, solidarietà sociale e tutela della dignità della persona. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati limitatamente al dedotto profilo della mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora; nel resto, i ricorsi sono inammissibili. 2. In relazione al primo comune motivo, evidenzia il Collegio come la motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, pur essendo graficamente esistente, si risolve in una palese e sostanziale elusione dei principi enucleati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte. Invero, nel provvedimento di sequestro, il giudice per le indagini preliminari, nella parte dedicata ad illustrare I periculum in mora, si era limitato a rilevare che tale requisito coincide con la confiscabilità del bene, essendo, in punto di fatto, rappresentato dalla presenza di seni indizi dell'esistenza delle condizioni legittimanti la confisca. 2.1. Come è noto, la Suprema Corte, nel suo più alto consesso, ha ritenuto che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). In particolare, la Suprema Corte ha precisato che, siffatta conclusione, deve applicarsi tanto alla confisca facoltativa quanto a quella obbligatoria, ivi compresa quella disciplinata dal combinato disposto degli artt. 322-ter e 640-quater cod. pen., in quanto "nessun utile parametro può .. essere rappresentato dalla qualificazione formale della confisca come obbligatoria ... o, invece, come facoltativa ... : e ciò non solo perché una tale distinzione appare riposare semplicemente sulla scelta normativa di qualificare in un senso o nell'altro le predette misure non in base alle loro caratteristiche, spesso coincidenti, in ambedue le ipotesi, nei presupposti e nella funzione, bensì in ragione della tipologia di reato cui collegare le stesse, ma soprattutto perché ... non congruente rispetto al criterio di valutazione rappresentato dalla anticipata apprensione di un bene che, ove il giudizio si definisse favorevolmente, non potrebbe essere confiscato, in tale valutazione ben potendo rientrare anche cose definite dal legislatore come obbligatoriamente confiscabili". Ed ancora, si legge nella sentenza Ellande:"... anche a volersi fondare sulla sola caratterizzazione normativa della misura, il fatto che la confisca sia stabilita come "obbligatoria" non basterebbe, evidentemente, a rendere "obbligatorio" anche il sequestro dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. se non altro perché, sulla base di detta norma generale e onnicomprensiva, il giudice, come già osservato, "può", e quindi non "deve", adottare la misura cautelare". 2.2. Ciò premesso, l'ordinanza impugnata riconosce che il provvedimento genetico sia motivato sul punto e, a tal fine, richiama la pag. 8 del decreto del giudice per le indagini preliminari, laddove si afferma che "l'art. 640-quater cod. pen. prevede che, anche nei casi di truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nell'art. 322-ter cod. pen., articolo che espressamente prevede l'applicazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen., il quale così dispone: è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a detto profitto". Orbene la motivazione in parola, ripresa e fatta propria dal Tribunale, si limita a richiamare le norme di legge che hanno esteso la confisca obbligatoria ai beni che costituiscono il profitto del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (oggetto della presente contestazione), ma è totalmente mancante sul perché si renda assolutamente indispensabile, nel caso concreto, l'anticipazione dell'apposizione del vincolo di indisponibilità. 2.2.1. Peraltro, il Tribunale apporta alla suindicata motivazione, un'integrazione esplicativa - del tutto inidonea ad assolvere al proprio obbligo - riconoscendo che "il periculum che il vincolo reale è volto a scongiurare risiede ... nella necessità di impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato, con la dispersione dei beni e delle utilità illegittimamente acquisite dai due indagati ...". Invero, come evidenziato dalla difesa„ l'integrazione in parola, oltre a non colmare l'apparenza motivazionale, si profila anche erronea. L'erroneità risiede nel fatto che il riferimento alla necessità di impedire l'aggravamento delle conseguenze del reato costituisce un'indebita confusione con le finalità perseguite dal sequestro impeditivo con quelle presidiate dal comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen. E, la citata pronuncia delle Sezioni unite (n. 36959/21) ha escluso che, ai fini del sequestro di cui al comma 2 dell'art. 321 cod. proc. pen., il giudice debba motivare sul pericolo che la libera disponibilità della cosa da sequestrare possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, precisando che "... ove così non fosse, non solo diverrebbe ... sempre sufficiente ricorrere al solo sequestro impeditivo (con conseguente inutilità della stessa previsione ad hoc del comma 2), ma proprio la stessa distinzione normativa dei due sequestri ... verrebbe annullata venendo dimenticati i diversi presupposti e la diversa finalità delle due misure, sottolineata anche dalla Relazione al codice di procedura penale".Ma l'integrazione operata dal Tribunale profila anche una mera apparenza di motivazione, in quanto sostenere genericamente che il periculum sarebbe finalizzato ad impedire la dispersione dei beni e delle utilità illegittimamente acquisite dagli indagati, significa confondere le finalità di ordine generale alla cui tutela è preordinato il vincolo reale con le specifiche motivazioni che dovrebbero giustificarne l'adozione nel caso concreto, eludendo, di fatto, il relativo obbligo espositivo. 2.2.2. Ma non solo. Si legge sempre nella sent. n. 36959/21 che "... affermare ... che possa bastare sempre, in caso di sequestro finalizzato alla confisca, la motivazione in ordine alla riconducibilità del bene tra le categorie di cose oggettivamente suscettibili di confisca, significa semplicemente motivare ciò che è richiesto, né più né meno, ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare ipso iure il sequestro". 2.3. Il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca deve, quindi, dare motivatamente conto della sussistenza oltre che del fums delicti commissi, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi in un'accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che il sequestro deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla confisca. In particolare, il decreto di sequestro, in ossequio ai suesposti principi giurisprudenziali, dovrà spiegare "in linea con la ratio della misura cautelare in oggetto, per quali ragioni si ritenga di anticipare gli effetti della confisca che, diversamente, nascerebbero solo a giudizio concluso ... (con la conseguenza che) ... la valutazione del periculum non potrà non riguardare esattamente un tale profilo, dando cioè atto degli elementi indicativi del fatto che la definizione del giudizio non possa essere attesa, posto che, diversamente, la c:onfisca rischierebbe di divenire, successivamente, impraticabile" (Sez. U, n. 36959/21, cit.). 2.4. Sulla base di questi principi, l'obbligo motivazionale dovrà ritenersi assolto solo qualora vengano individuati degli elementi concreti, specificamente riferibili alle singole posizioni, dai quali desumere, pur con i limiti connessi alla fase processuale, un giudizio prognostico fondato sul concreto ed effettivo rischio che l'eventuale confisca disposta all'esito del dibattimento possa risultare vana se non ne venissero previamente assicurati gli effetti tramite il provvedimento cautelare. 3. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo in relazione a tutti i profili svolti.3.1. In relazione al profitto del reato, va evidenziato in premessa come lo stesso debba essere inteso come il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti derivati a favore dei soggetti autori della truffa o di terzi. Di conseguenza, occorre verificare in primo luogo se il finanziamento ottenuto non sarebbe stato approvato e non avrebbe avuto esecuzione in assenza delle caratteristiche falsamente prospettate e attestate; in tal caso, appare evidente che, il profitto per il privato e il danno per l'ente erogante coinciderebbero con l'intero ammontare del finanziamento erogato, posto che in assenza delle attività di frode il rapporto contrattuale non si sarebbe perfezionato. 3.1.1. Si legge nel provvedimento impugnato che "[OSCURATO:PERSONA] presentava richiesta di CAS (ndr., contributo per l'autonoma sistemazione) in relazione alla propria abitazione, crollata a seguito del sisma, nella quale certificava che si trattava della abitazione principale, abituale e continuativa del proprio nucleo familiare, come da normativa. [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva che, a partire dal 27.8.2017, unitamente al proprio coniuge ([OSCURATO:PERSONA]), soggiornava presso una struttura alberghiera con trattamento di pensione completa, per cui le veniva erogato il relativo contributo (ndr., CAS alloggiativo). Inoltre, a far data dal mese di dicembre 2019, riceveva il contributo in denaro (ndr., CAS economico). Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Ischia rivelavano che i consumi idrici ed elettrici relativi al periodo precedente l'evento sismico (anni 2016 e 2017) relativi all'abitazione di Ischia erano bassi durante l'anno e presentavano picchi nel periodo estivo, rivelando che l'abitazione veniva adoperata regolarmente d'estate, ma non altrettanto continuativamente durante l'inverno. Inoltre, comparando i consumi in questione con quelli dell'abitazione di proprietà del Liccardo in Mugnano, si evinceva che era lì che i due coniugi risiedevano durante l'inverno. A conferma di ciò si poneva il fatto che la Stasio aveva indicato un medico di base in Mugnano e non sull'isola di Ischia". Fermo quanto precede, ritiene conclusivamente il Collegio che, proprio l'elusione delle norme che stabiliscono i requisiti dei richiedenti il contributo per l'autonoma sistemazione, evidenzia l'esistenza di una finta (e palesemente truffaldina) rappresentazione della realtà che ha indotto l'ente erogante alla corresponsione delle somme in denaro oggetto di sequestro, somme che l'ente - se ne avesse tempestivamente conosciuto gli effettivi contorni e la falsità delle attestazioni che erano alla base della richiesta - non avrebbe mai erogato. 3.1.2. Irrilevante è, infine, la circostanza che le somme erogate dalla struttura alberghiera non siano mai transitate nelle casse dei coniugi, atteso che la fattispecie di reato contestata prevede indifferentemente che il materiale beneficiario del profitto possa essere anche terza persona rispetto all'artefice degli artifizi e raggiri finalizzati alla condotta truffaldina e destinatario dell'effettiva utilità. 3.2. Inammissibile per astrattezza e genericità, oltre che per manifesta infondatezza, è poi il profilo relativo all'avvenuto superamento dei limiti di sequestrabilità dei trattamenti pensionistici ed alla pretesa violazione dell'art. 545 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc pen. e 111 Cost.Come è noto, con sentenza resa all'esito dell'udienza del 24/02/2022 (ric. Cinaglia ed altro), le Sezioni Unite della Suprema Corte, investite della questione «se, e in quali eventuali termini, si applichino alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - comprese quelle dovute a titolo di licenziamento - nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ.», hanno ritenuto (come da informazione provvisoria, non essendo stata - alla data odierna - depositata la motivazione) che, «in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, debbono osservarsi i limiti attinenti al regime di pignorabilità previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 13, comma 1, lett. I), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - sempre che risulti attestata e certa la causale dei versamenti - attesa la riconducibilità degli stessi all'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dagli artt. 2, 36 e 38 della Costituzione». Orbene, proprio la stretta correlazione tra la natura dei crediti tutelati e i limiti di pignorabilità stabiliti per legge implica, quale ineludibile presupposto dell'applicabilità degli stessi anche alla materia della cautela penale, che risulti attestata la causale dei versamenti e che gli importi da sequestrare siano riferibili con certezza a detti titoli: aspetto che si riflette, inevitabilmente, anche sul piano degli oneri di allegazione e probatori (nella specie, rimasti insoddisfatti) gravanti sul soggetto interessato (sequestrato). Ne consegue che la mancata emersione della natura qualificata (o, per meglio dire, "protetta") dei crediti oggetto del sequestro, implica la inoperatività delle norme processualcivilistiche. Ciò premesso, evidenzia il Collegio come il provvedimento impugnato abbia dato atto che "dagli estratti conto prodotti dalla difesa si evince che sui conti intestati agli indagati esiste un risparmio (il saldo iniziale sui conti è in attivo) e che sugli stessi confluiscono anche somme diverse dalla pensione, alle quali non sarebbe comunque applicabile la limitazione di cui all'art. 545 cod. proc. civ. Invero, sul conto su cui confluisce la pensione della Stasio sono stati sequestrati solo prima 1.099,97 e poi 3.174,61 euro, mentre le restanti somme sono relative a BPF e DRN ... e sul predetto conto vi è stata una giacenza media di 4.980 euro nel 2020; invece, dal conto intestato al Liccardo sono stati appresi euro 5.953,33 a fronte di entrate extra pensione che sono state pari a quasi 3.000 euro a trimestre ...". 4. Alla pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al profilo dell'accertamento del periculum in mora consegue il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare il citato presupposto e, alla luce dei principi sopra indicati, verificarne la ricorrenza o meno nella fattispecie dedotta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente