CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10817/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], LELIOMARITATO;- controricorrente -nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 723/2020 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 14/12/2020 R.G.N. 687/2019;Numero registro generale 17795/2021Numero sezionale 1293/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 10817/2026Data pubblicazione 23/04/202612/03/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza in oggetto, harigettato il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.contro la decisione del Tribunale di Milano, che aveva respintol'opposizione all'avviso di addebito notificato dall'I.N.P.S. per unimporto pari a € 77.050,36. Tale debito derivava dalla revoca deibenefici contributivi previsti dalla legge n.190 del 2014, inrelazione all'assunzione di sei dipendenti effettuata dalla societànel 2015.2. La Corte territoriale, richiamando giurisprudenza dilegittimità, asseriva che il sistema degli sgravi contributivi di cuiall'art.1 comma 1175 legge n.296 del 2006, richiedeva unaregolarità contributiva costante del beneficiario ed era irrilevantela proporzionalità e la natura dell’irregolarità, se relativa a soliinteressi o sanzioni; il possesso del DURC positivo non bastava senon corrispondeva a una reale regolarità.3.Nella specie, la società dopo aver ricevuto il 26 gennaio 2018l’invito a regolarizzare alcuni pagamenti entro quindici giorni,aveva versato tempestivamente € 6.172,82, ma aveva pagato€1.058,21 oltre il termine (il 26 marzo 2018) e € 528,78 il 9 aprile2018 dopo un secondo invito alla regolarizzazione.4.Avverso tale sentenza, la società in epigrafe ha propostoricorso affidato ad otto motivi, ulteriormente illustrati da memoria.5.L’Inps si è costituito con controricorso.6. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.7. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in cameradi consiglio.Numero registro generale 17795/2021Numero sezionale 1293/2026RAGIONI DELLA DECISIONE Numero di raccolta generale 10817/2026Data pubblicazione 23/04/20261.Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, espostiunitariamente, la parte deduce il vizio di motivazione dellasentenza, in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c.,“per omessa motivazione” e “per motivazione manifestamenteillogica e comunque insufficiente” su un punto decisivo dellacontroversia.In sostanza, la parte valorizza una sequenza cronologica deifatti e dei pagamenti effettuati che, a suo giudizio, non sarebbestata valutata dalla Corte territoriale e che sarebbe determinanteper una diversa decisione: dopo il primo invito a regolarizzare del26 gennaio 2018, aveva immediatamente provveduto (il 29gennaio 2018) al pagamento dell’importo più rilevante di €6.172,82, dovuto per la gestione lavoratori dipendenti (in ordineai quali aveva ricevuto il beneficio contributivo). Quindi, il 26marzo 2018, prima del secondo invito a regolarizzare, avevaversato l’ulteriore importo di € 1.062,50 per la gestione separata.Il 9 aprile 2018, poi, dopo solo tre giorni rispetto al secondo invitoa regolarizzare, aveva versato, l’importo residuo di € 577,22,relativo alla gestione committenti di co.co.co e co.co.pro.2. Con il terzo motivo, la parte ripropone la stessa doglianza,deducendo violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’articolo360, numero 3 c.p.c., dell’articolo 4, comma 4, del d.m. 30. 01.2015. Contesta la valutazione offerta dalla Corte territorialesull’irregolarità contributiva, deducendo che sarebbe stata omessala valutazione di un fatto estintivo, cioè il pagamento degli importirichiesti, a proprio giudizio, tempestivo rispetto agli inviti aregolarizzare.3. I primi tre motivi sopra esposti sono inammissibili perché laparte richiede una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede dilegittimità. La Corte territoriale ha valutato la scansione temporaleNumero registro generale 17795/2021Numero sezionale 1293/2026dei pagamenti, reputando tardivo il secondo edNu meirlo di traecrcozltoa generale 10817/2026Data pubblicazione 23/04/2026pagamento, quest’ultimo relativo a sanzioni ed interessi edintervenuto in data 9 aprile 2018, comunque mesi dopo (e nonentro quindici giorni, come prevede la normativa) il primo invito aregolarizzare. Pertanto, il tardivo versamento rispetto all’invito del26 gennaio 2018 aveva determinato il rilascio del DURC negativoe la decadenza dalla società dai benefici contributivi previsti per lenuove assunzioni.3.2. Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso che,sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame, miri inrealtà ad una rivalutazione dei fatti storici compiuta dal giudice dimerito.Esula da tale vizio di legittimità qualsiasi contestazione volta acriticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, exart. 116, c. 1 e 2 cod. proc. civ., in esito all'esame del materialeprobatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementidi fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minorenuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità(Cass. 01/06/2021, n. 15276).3.3. Com’è noto poi «La riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confrontocon le risultanze processuali (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053Numero registro generale 17795/2021Numero sezionale 1293/2026del 07/04/2014).Tale anomalia si esaurisce nella N"ummearondci raacncozltaa generale 10817/2026Data pubblicazione 23/04/2026assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza delsemplice difetto di "sufficienza" della motivazione».Nella specie, viene sollecitata una rivalutazione dei fatti inassenza peraltro di anomalie motivazionali, essendo la statuizioneimpugnata ampiamente motivata.3.4. Nel caso di specie, poi, si è in presenza di “doppiaconforme”. La sentenza impugnata è confermativa della pronunciadi primo grado, sicché – nel dedurre la violazione dell’art. 360 n.5 c.p.c. - il ricorrente avrebbe dovuto indicare, a pena diinammissibilità, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente,della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro divergenti (Cass.nn. 5528 del 2014, 26774 del 2016; 5947 del 2023).4. Con il quarto motivo, la parte ricorrente deduce la violazionefalsa applicazione, ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c., “dell’articolo 1,comma 1175 della legge 296 del 2006, anche in relazione allaprassi amministrativa nello specifico la circolare n. 3/2017condivisa dall’ Inps”.Lamenta che, nella specie, il debito non era contributivo marelativo a sanzione interessi, quindi, estraneo alla posizionecontributiva dei lavoratori.La Corte d’Appello, pur rilevando ciò, aveva ritenuto irrilevantela natura dell’irregolarità ai fini della revoca dell’esonero.4.1. La censura, inammissibile perché non riporta dove equando analoga doglianza sia stata proposta nei gradi di merito, èin ogni caso infondato, in quanto la decisione della CorteNumero registro generale 17795/2021territoriale è conforme alle norme invocate e all’orientamNeunmteoro sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 10817/2026legittimità.Data pubblicazione 23/04/20264.2. Va innanzitutto ricordato che il comma 118 dell’art. 1 dellalegge n.190 del 23 dicembre 2014, entrata in vigore il 1 gennaio2015, nel quale si radica la contestata agevolazione contributiva,prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali acarico dei datori di lavoro che abbiano proceduto a nuoveassunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminatodecorrenti dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e con riferimento ai contratti stipulati nonoltre il 31/12/2015.Nella specie, la società in epigrafe aveva provveduto adassumere sei nuovi lavoratori in relazione ai quali aveva ricevuto ibenefici contributivi.L’irregolarità contributiva riscontrata dall’INPS aveva portatoalla revoca dei contributi, per quanto qui rileva, con l’avviso diaddebito impugnato nella presente sede, con cui l’Inps haprovveduto alla ripetizione dei contributi per circa € 77.050,36.Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n.296 del 2006, la fruizione dei benefici normativi e contributivi, neiquali possono essere ricompresi anche quelli in esame, èsubordinata alla regolarità contributiva del datore di lavoro neiconfronti degli enti previdenziali.Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, talerequisito ha carattere generale e deve sussistere con riferimentoalla posizione complessiva dell’impresa, senza che sia necessarioalcun collegamento tra l’irregolarità accertata e i lavoratori cui siriferisce l’agevolazione. Ne consegue che l’irregolarità contributivarileva anche quando riguardi altre posizioni previdenzialidell’impresa o debiti derivanti da sanzioni civili e accessori, i qualicostituiscono parte integrante dell’obbligazione contributiva eNumero registro generale 17795/2021incidono sulla regolarità della posizione previdenziale del datoNreum deroi sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 10817/2026lavoro (Cass. 25/10/2018 n. 27107).Data pubblicazione 23/04/2026Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ritenutoirrilevante la circostanza che l’irregolarità riguardasse debitimaturati nell’ambito della gestione separata e non direttamente lacontribuzione dei lavoratori beneficiari dell’esonero, trattandosi direquisito che attiene alla complessiva regolarità contributivadell’impresa ai fini dell’accesso alle agevolazioni.I benefici contributivi, infatti, sono finanziati con risorse pubblichee il legislatore ha subordinato il loro riconoscimento alla regolaritàcomplessiva dell’impresa, proprio per evitare che impreseirregolari usufruiscano di incentivi.5. Con il quinto motivo è denunciata la violazione falsaapplicazione, ai sensi dell’articolo 360, numero 3 c.p.c.,dell’articolo 1, commi 1175 e seguenti della legge n. 296 del 2006,degli articoli 3 ed 8 del d.m. 30. 01. 2015, relativo alle causeostative alla regolarità.6. Con il sesto motivo, si denuncia, ai sensi dell’articolo 360,numero 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 113,comma 1 c.p.c. ovvero del principio iura novit curia.7. Con il settimo motivo, si denuncia la violazione falsaapplicazione dell’articolo 6, comma 10 della legge n. 338 del 1989,che disciplina il principio di proporzionalità della sanzione peromissione contributiva.7.1. I motivi possono essere esaminati congiuntamente,perché connessi, e vanno dichiarati infondati.In materia di benefici normativi e contributivi, lagiurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che laregolarità contributiva costituisce un requisito legale di accesso aibenefici stessi ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296del 2006, il cui difetto preclude la fruizione delle agevolazioni,Numero registro generale 17795/2021indipendentemente dalla ricorrenza degli ulteriori presupposNtuim eoro sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 10817/2026dalla gravità dell’irregolarità.Data pubblicazione 23/04/2026Solo con il decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19 (art. 29),convertito nella legge 29 aprile 2024 n. 56, il legislatore haintrodotto nell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 il comma 1175-bis, prevedendo, per alcune violazioni non sanabili, un criterio diproporzionalità nel recupero dei benefici contributivi. Taleintervento normativo depone per la considerazione che nel regimeprevigente — applicabile alla fattispecie in esame — il sistema erafondato su un meccanismo automatico di perdita del beneficio incaso di irregolarità contributiva.7.2. La Corte ha inoltre precisato che il possesso del DURC nonè di per sé sufficiente a dimostrare la regolarità contributiva e nonpuò, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto,all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi cherisultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni efinalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma nonsufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresìrichiesta “l’assenza di violazioni nelle predette materie” e restano“fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratticollettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali deidatori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale” (cfr. in motivazione Cass. n.30788 del 2024).Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema di beneficicontributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175,l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico diregolarità contributiva), la mancata segnalazione dell'irregolaritàostativa al suo rilascio, da parte dell'INPS, non determinaNumero registro generale 17795/2021l'inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in consegueNunmzearo sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 10817/2026dell'inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro,Data pubblicazione 23/04/2026poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto dicertazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso dicontestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni difatto e di diritto resta demandata all'accertamento giudiziale”(Cass. nn. 30273 del 2024 e 27107 del 2018).7.3. Nella specie la sanatoria in assenza del rispetto deltermine dei quindici giorni dalla comunicazione di irregolaritàsarebbe in contrasto con l’esigenza, che è insita nella norma di cuiall’art. 1 comma 1175, di una necessaria e costante regolaritàcontributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravicontributivi (cfr. Cass. n. 27107 del 2018 cit.). In particolare, laCorte del merito ha accertato la mancanza di regolaritàcontributiva della società beneficiaria degli sgravi, anche se perimporti esigui, ma comunque tali da far decadere dal beneficiocontributivo la società odierna ricorrente.8. Con l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso, la parte denunciaviolazione e falsa applicazione ai sensi del 360 numero 3dell’articolo 1, comma 1175 e seguenti della legge n. 296 del 2006,nonché dell’articolo 1, comma 118 e seguenti della legge n. 190del 2014.Si sostiene l’estraneità dell’esonero contributivo di cui allalegge n. 190 del 2014 (che avrebbe finalità promozionaledell’occupazione e quindi rivolto ad un interesse di ordine pubblico)alla categoria dei benefici contributivi di cui all’articolo 1, commi1175 seguenti legge n. 296 del 2006, con conseguenteimpossibilità per l’Inps di recuperare i contributi oggetto diesonero.8.1 Il motivo è infondato.Numero registro generale 17795/2021Come sopra chiarito, l’esonero contributivo è comunque Numnearo sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 10817/2026forma di beneficio contributivo e il comma 1175 della legge n. 296Data pubblicazione 23/04/2026del 2006 riguarda tutti i benefici normativi e contributivi.Qualsiasi riduzione o esenzione dall’obbligo contributivo è unbeneficio. La qualificazione terminologica (“esonero”, “sgravio”,“decontribuzione”) non incide sulla natura sostanziale diun’agevolazione contributiva, che resta soggetta alla disciplinagenerale dei benefici.Secondo il chiarimento offerto da questa Corte i beneficicontributivi, cui fa riferimento l’art. 1, comma 1175, della legge n.296 del 2006, comprendono tutte le misure che comportano unaderoga al regime contributivo ordinario, tra cui rientrano gli sgravie gli esoneri contributivi connessi alla costituzione o gestione delrapporto di lavoro (Cass. n. 6428 del 2018; Cass. n. 27107 del2018).Ne consegue che anche l’esonero contributivo previsto dall’art.1, commi 118 ss., della legge n. 190 del 2014 deve esserericondotto alla categoria dei benefici contributivi soggetti allecondizioni di regolarità contributiva e di rispetto della normativalavoristica previste dal citato art. 1, comma 1175.9. Il ricorso va pertanto rigettato.10. Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese dilite, come da dispositivo che segue.La Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità in favore dell’INPS, liquidate in € 2500,00per compensi, €200 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agliaccessori di legge;Si dà atto che, atteso il rigetto, sussiste il presuppostoprocessuale di applicabilità dell'art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115Numero registro generale 17795/2021Numero sezionale 1293/2026del 2002, con conseguente obbligo in capo a parte riNcuomrerroedni rtaecc odltai generale 10817/2026Data pubblicazione 23/04/2026versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, previsto per il ricorso.Così deciso in Roma all’adunanza camerale del 12 marzo 2026La Presidente