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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023

Cassazione n. 43403/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 18 novembre, che ha riformato la sentenza di assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 619, in relazione all'art. 616, comma 1, cod. pen., pronunciata dal Tribunale di Brindisi del 3 novembre 2017 ed appellata dal Procuratore Generale della Repubblica di Lecce, dichiarandolo colpevole del reato ascrittogli (fatto commesso in Brindisi in data 12 ottobre 2015); - che, con memoria in data 2 ottobre 2023, il difensore del ricorrente è tornato ad eccepire l'improcedibilità del reato contestato per difetto di valida condizione di procedibilità; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia l'omesso rilievo officioso dell'assenza della condizione di procedibilità in relazione al reato di cui all'art. 619 cod. pen., divenuto procedibile a querela di parte ex lege 36 del 10 aprile 2018, è manifestamente infondato, posto che la 'querela' della persona offesa, così espressamente nominato l'atto di denuncia proposto da [OSCURATO:PERSONA]., è stata tempestivamente trasmessa alla Corte di Appello di Lecce in data 24 febbraio 2022, e indubitabilmente contiene l'istantia puniendi, come evincibile dall'affermazione della parte offesa «di voler tutelare gli interessi aziendali e di volere scongiurare possibili eccezioni di improcedibilità»; che, al riguardo, occorre richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv. 284670), ciò, tantopiù che la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela (Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, Rv. 280627); - che il secondo motivo, che deduce, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'omessa valutazione di elementi di prova a discarico, è affidato a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag.2 della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolando due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 18 novembre, che ha riformato la sentenza di assoluzione dell'imputato dal reato di cui all'art. 619, in relazione all'art. 616, comma 1, cod. pen., pronunciata dal Tribunale di Brindisi del 3 novembre 2017 ed appellata dal Procuratore Generale della Repubblica di Lecce, dichiarandolo colpevole del reato ascrittogli (fatto commesso in Brindisi in data 12 ottobre 2015); - che, con memoria in data 2 ottobre 2023, il difensore del ricorrente è tornato ad eccepire l'improcedibilità del reato contestato per difetto di valida condizione di procedibilità; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia l'omesso rilievo officioso dell'assenza della condizione di procedibilità in relazione al reato di cui all'art. 619 cod. pen., divenuto procedibile a querela di parte ex lege 36 del 10 aprile 2018, è manifestamente infondato, posto che la 'querela' della persona offesa, così espressamente nominato l'atto di denuncia proposto da [OSCURATO:PERSONA]., è stata tempestivamente trasmessa alla Corte di Appello di Lecce in data 24 febbraio 2022, e indubitabilmente contiene l'istantia puniendi, come evincibile dall'affermazione della parte offesa «di voler tutelare gli interessi aziendali e di volere scongiurare possibili eccezioni di improcedibilità»; che, al riguardo, occorre richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023, Rv. 284670), ciò, tantopiù che la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela (Sez. 3, n. 28837 del 08/09/2020, Rv. 280627); - che il secondo motivo, che deduce, sotto l'egida del vizio di motivazione, l'omessa valutazione di elementi di prova a discarico, è affidato a doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa a pag.2 della sentenza impugnata; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023 Il consigliere es
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