Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 18166/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16593/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente rappresentato difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE BERGAMO n. 6702/2021 depositata il26/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A.

RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto regola mento di competenza esponendo di essere una società a intero capitale pubblico, organizzata secondo il modello in house providing, di gestire il servizio idrico integrato nell’intero territorio della Provincia di Bergamoe di forni re ai cittadini e alle imprese bergamasche i serv izi di acquedotto, fognatura e depurazione, riceve ndo dai suddetti utenti –previa fatturazione con la c.d.

“bolletta” – il pagamento della tariffa idrica.

La società espone che c on un unico atto di citazione del 6 settembre 2021, ventotto cittadini, ciascuno titolare di un proprio contratto di utenza, hanno convenuto la società dinanzi al Tribunale ordinario di Bergamo, al fine di fare accertare la (presunta) illegittimità di una voce delle loro rispettive bollette (in particolare, si tratta della voce “conguaglio”) e qualificando quanto richiesto a titolodi illegittimo arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Deduce di avere sollevato specifica eccezione di difetto di competenza per valore ai sensi dell’art.10, comma 2 c.p.c..

Con ordinanza del 26 maggio 2022 il giudice monocratico del Tribunale di Bergamo ha ritenuto la propria competenza per valore, posto che tutte le domande svolte dagli attori sono rivolte verso la convenuta Uniacque e le domande tra di loro sommate restituiscono un valore di causa pari a 5.100,00 euro .

Avverso detto provvedimento la società proponeregolamento di competenza affidandosi a un motivo.

Non si sono costituiti gli intimati.

Il PG. ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 10 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la errata individuazione del giudice competente e la violazione degli artt. 7 e 10 c.p.c..

Laparte deduce che la citazione non è a ltro che la somma delle ventotto singole e autonome azioni di ciascun utente.

Ciascuno degli attori è totalmente autonomo rispetto agli altri, vanta un proprio titolo giuridico sul quale fondare la propria pretesa e formula una specifica domanda anche per ciò che riguarda l’ammontare economico richiesto in ripetizione ad essa società.

Poiché non vi è alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario –si tratta di cause scindibili ossia di litisconsorzio facoltativo – le domande sono da ritenersi autonome, distinte e indipendenti tra loro.

Esse, per mera comodità dell’azione,sono state formulate in un unico atto che, tuttavia, non fa mutare il valore della singola controversia introdotta da ciascuno degli attori.Rileva quindi che i l valore della controversia è il valore della singola domanda, non la somma dei valori delle singole domande degli attori.

Il PG. ha chiesto l’accoglimento rilevando che il cumulo delle domande stabilito dal secondo comma dell'art. 10 c.p.c. riguarda esclusivamente le domande tra le stesse parti e non si riferisce, quindi, al caso di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, ove la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda. 2.-Il motivo è fondato.

Tanto in giurisprudenza che in dottrina è consolidata l’opinione che l'art. 10, comma II c.p.c. si riferisce alla fattispecie del c.d. cumulo oggettivo, che ricorre quando una parte proponga nello stesso processo una pluralità di domande, anche non altrimenti connesse, contro una stessa parte.

La giurisprudenza di questa Corte da tempo afferma che il cumulo di cui all'art. 10, comma II cit. riguarda solo il caso di pluralità di domande proposte tra le stesse parti; di conseguenza ne esclude l'operatività nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo attivo (art. 103), quando più domande sono proposte da distinti soggetti nei confronti dello stesso convenuto, ove la competenza deve essere determinata in base al valore di ogni singola domanda (Cass. 10081/1998; Cass.974/1990).

Più specificamente si è affermato il principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale i n ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10c.p.c. che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo, sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (Cass. n. 50 del 07/01/2009; Cass. n. 15638 del 03/07/2009; Cass.n. 1833 del 2021, non massimata) Ne consegue l’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di pace di Bergamo, dinanzi al quale il pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16593/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente rappresentato difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA d el TRIBUNALE BERGAMO n. 6702/2021 depositata il26/05/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E.A. RUSSO . [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto regola mento di competenza esponendo di essere una società a intero capitale pubblico, organizzata secondo il modello in house providing, di gestire il servizio idrico integrato nell’intero territorio della Provincia di Bergamoe di forni re ai cittadini e alle imprese bergamasche i serv izi di acquedotto, fognatura e depurazione, riceve ndo dai suddetti utenti –previa fatturazione con la c.d. “bolletta” – il pagamento della tariffa idrica. La società espone che c on un unico atto di citazione del 6 settembre 2021, ventotto cittadini, ciascuno titolare di un proprio contratto di utenza, hanno convenuto la società dinanzi al Tribunale ordinario di Bergamo, al fine di fare accertare la (presunta) illegittimità di una voce delle loro rispettive bollette (in particolare, si tratta della voce “conguaglio”) e qualificando quanto richiesto a titolodi illegittimo arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Deduce di avere sollevato specifica eccezione di difetto di competenza per valore ai sensi dell’art.10, comma 2 c.p.c.. Con ordinanza del 26 maggio 2022 il giudice monocratico del Tribunale di Bergamo ha ritenuto la propria competenza per valore, posto che tutte le domande svolte dagli attori sono rivolte verso la convenuta Uniacque e le domande tra di loro sommate restituiscono un valore di causa pari a 5.100,00 euro . Avverso detto provvedimento la società proponeregolamento di competenza affidandosi a un motivo. Non si sono costituiti gli intimati. Il PG. ha chiesto l’accoglimentodel ricorso. La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 10 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la errata individuazione del giudice competente e la violazione degli artt. 7 e 10 c.p.c.. Laparte deduce che la citazione non è a ltro che la somma delle ventotto singole e autonome azioni di ciascun utente. Ciascuno degli attori è totalmente autonomo rispetto agli altri, vanta un proprio titolo giuridico sul quale fondare la propria pretesa e formula una specifica domanda anche per ciò che riguarda l’ammontare economico richiesto in ripetizione ad essa società. Poiché non vi è alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario –si tratta di cause scindibili ossia di litisconsorzio facoltativo – le domande sono da ritenersi autonome, distinte e indipendenti tra loro. Esse, per mera comodità dell’azione,sono state formulate in un unico atto che, tuttavia, non fa mutare il valore della singola controversia introdotta da ciascuno degli attori.Rileva quindi che i l valore della controversia è il valore della singola domanda, non la somma dei valori delle singole domande degli attori. Il PG. ha chiesto l’accoglimento rilevando che il cumulo delle domande stabilito dal secondo comma dell'art. 10 c.p.c. riguarda esclusivamente le domande tra le stesse parti e non si riferisce, quindi, al caso di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, ove la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda. 2.-Il motivo è fondato. Tanto in giurisprudenza che in dottrina è consolidata l’opinione che l'art. 10, comma II c.p.c. si riferisce alla fattispecie del c.d. cumulo oggettivo, che ricorre quando una parte proponga nello stesso processo una pluralità di domande, anche non altrimenti connesse, contro una stessa parte. La giurisprudenza di questa Corte da tempo afferma che il cumulo di cui all'art. 10, comma II cit. riguarda solo il caso di pluralità di domande proposte tra le stesse parti; di conseguenza ne esclude l'operatività nell'ipotesi di litisconsorzio facoltativo attivo (art. 103), quando più domande sono proposte da distinti soggetti nei confronti dello stesso convenuto, ove la competenza deve essere determinata in base al valore di ogni singola domanda (Cass. 10081/1998; Cass.974/1990). Più specificamente si è affermato il principio, al quale questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale i n ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10c.p.c. che è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo, sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato (Cass. n. 50 del 07/01/2009; Cass. n. 15638 del 03/07/2009; Cass.n. 1833 del 2021, non massimata) Ne consegue l’accoglimento del ricorso. P.Q.M. Accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Giudice di pace di Bergamo, dinanzi al quale il pr
Sentenza Cassazione n. 18166/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris