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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 29077/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12392/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n. 874/2018 depositata i l 26/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. A ntonino [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n. 29720110002364337, notificatail 3novembre 2011, con riferimento a maggiori redditi da lavoro dipendente per l’anno 2004, deducendo la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento, per violazione dell’art. 140 c.p.с.

2. Le ragioni del contribuente trovavano positivo riscontro nei giudizi di merito.

3. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe, che, rigettando l’appello dell’Amministrazione ha compensato le spese di lite.

4. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi, contrastato da controricorso del contribuente, che ha, in prossimità dell’adunanza, depositato altresì memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., di mero richiamo alle difese già formulate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.с., la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.с., per avere la CTR compensato le spese senza alcuna motivazione.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.с.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.с. 118 disp. att. c.p.с., 36 D.Lgs.n. 546/1992, 111, comma 6, Cost., deducendo la nullità della sentenza di appello in quanto sorretta da motivazione apparente perché formulata per relationem alla pronuncia di primo grado.

3. Con il secondo strumento di impugnazione incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione dell’art.140 c.p.с.

Deduce l’Amministrazione che la Commissione regionale, a fronte delle precise contestazioni sollevate dall’Agenzia delle entrate a sostegno della tesi della validità della notificazione, avrebbe altresì fondato il proprio contrario convincimento su un elemento irrilevante e mai sollevato in precedenza, ovverosia la circostanza che l'affissione fosse avvenut a con esposizione di un nominativo erroneo ([OSCURATO:PERSONA]).

4. È opportuno premettere, per ragioni di pregiudizialità logica, l’esame del ricorso incidentale, con il quale si contesta il merito della decisione di appello. 5.Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato.

5.1. Questa Corte ritiene che nel processo tributario la motivazione di unasentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa,in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico -giuridica.

5.2. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione dellafonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass.

VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018).

Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza diprimo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisio ne della decisione di prime cure il giudicesia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass.

VI – 5, n. 22022/2017).

5.3. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno dato conto delle ragioni, condivisibili o no,per cui hanno confermatoil rilievo di nullità operato dalla CTP, osservando che «la notificazione in questione è avvenuta ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., con deposito del plico "nella casa del comune" e affissione all'albo pretorio.

Ciò posto, risulta incontroverso tra le parti, e dirimente della controversia, la circostanza che l'affissione è avvenuta con esposizione di nominativo erroneo (Antonio anz iché [OSCURATO:PERSONA]).

Siffatta indicazione sbagliata, tenuto conto del sistema di rigorose formalità che vanno seguite perché possa nascere la presunzione di conoscenza ex lege, determina ad avviso del collegiola nullità della notificazione.»

6. Il secondo motivo di ricorso incidentale è fondato.

6.1. Va rammentato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre personea riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. Sez.

U., 15/04/2021, n. 10012, Rv. 660953 -01) Anche ove la notifica, come si assume nel caso di specie, sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 258 del 2012, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dall'indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte costituzionale (da ultimo v.

Cass. Sez.

T , 08/08/2025, n. 22912).

6.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale non si è attenuta ai principi superiormente richiamati, in quanto nella specie non ha proceduto alcorretto esame della procedura notificatoria, omettendo la verifica della produzione dell’avviso di ricevimento della “CAD” e dando rilievo ad un elemento marginale, ossia che l’affissione riportasse una non corretta trascrizione (limitata ad una sola lettera)del nome di battesimo del contribuente.

7. L’accoglimento del superiore motivo di ricorso incidentale determina l’assorbimento del ricorso principale.

8. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso incidentale e rigettato il primo, ed assorbito il ricorso principale, la sentenza impugnata va cassatain relazione al motiv o accolt o , con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e rigetta il primo, dichiara assorbito il ricorso principale , cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia – Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa compos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12392/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dalla Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la Sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia – Sezione Staccata di Catania n. 874/2018 depositata i l 26/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A ntonino [OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n. 29720110002364337, notificatail 3novembre 2011, con riferimento a maggiori redditi da lavoro dipendente per l’anno 2004, deducendo la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento, per violazione dell’art. 140 c.p.с. 2. Le ragioni del contribuente trovavano positivo riscontro nei giudizi di merito. 3. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con unico motivo, avverso la sentenza della CTR della Sicilia indicata in epigrafe, che, rigettando l’appello dell’Amministrazione ha compensato le spese di lite. 4. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi, contrastato da controricorso del contribuente, che ha, in prossimità dell’adunanza, depositato altresì memoria ex art. 380-bis.1 c.p.с., di mero richiamo alle difese già formulate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5 c.p.с., la violazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992 e 92 c.p.с., per avere la CTR compensato le spese senza alcuna motivazione. 2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.с.,la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.с. 118 disp. att. c.p.с., 36 D.Lgs.n. 546/1992, 111, comma 6, Cost., deducendo la nullità della sentenza di appello in quanto sorretta da motivazione apparente perché formulata per relationem alla pronuncia di primo grado. 3. Con il secondo strumento di impugnazione incidentale si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.с., la violazione dell’art.140 c.p.с. Deduce l’Amministrazione che la Commissione regionale, a fronte delle precise contestazioni sollevate dall’Agenzia delle entrate a sostegno della tesi della validità della notificazione, avrebbe altresì fondato il proprio contrario convincimento su un elemento irrilevante e mai sollevato in precedenza, ovverosia la circostanza che l'affissione fosse avvenut a con esposizione di un nominativo erroneo ([OSCURATO:PERSONA]). 4. È opportuno premettere, per ragioni di pregiudizialità logica, l’esame del ricorso incidentale, con il quale si contesta il merito della decisione di appello. 5.Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato. 5.1. Questa Corte ritiene che nel processo tributario la motivazione di unasentenza può essere redatta "per relationem" rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa,in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico -giuridica. 5.2. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione dellafonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. VI – 5, n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Deve, poi, considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza diprimo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisio ne della decisione di prime cure il giudicesia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Cass. VI – 5, n. 22022/2017). 5.3. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno dato conto delle ragioni, condivisibili o no,per cui hanno confermatoil rilievo di nullità operato dalla CTP, osservando che «la notificazione in questione è avvenuta ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., con deposito del plico "nella casa del comune" e affissione all'albo pretorio. Ciò posto, risulta incontroverso tra le parti, e dirimente della controversia, la circostanza che l'affissione è avvenuta con esposizione di nominativo erroneo (Antonio anz iché [OSCURATO:PERSONA]). Siffatta indicazione sbagliata, tenuto conto del sistema di rigorose formalità che vanno seguite perché possa nascere la presunzione di conoscenza ex lege, determina ad avviso del collegiola nullità della notificazione.» 6. Il secondo motivo di ricorso incidentale è fondato. 6.1. Va rammentato che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre personea riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, Rv. 660953 -01) Anche ove la notifica, come si assume nel caso di specie, sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 258 del 2012, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dall'indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte costituzionale (da ultimo v. Cass. Sez. T , 08/08/2025, n. 22912). 6.2. [OSCURATO:PERSONA] regionale non si è attenuta ai principi superiormente richiamati, in quanto nella specie non ha proceduto alcorretto esame della procedura notificatoria, omettendo la verifica della produzione dell’avviso di ricevimento della “CAD” e dando rilievo ad un elemento marginale, ossia che l’affissione riportasse una non corretta trascrizione (limitata ad una sola lettera)del nome di battesimo del contribuente. 7. L’accoglimento del superiore motivo di ricorso incidentale determina l’assorbimento del ricorso principale. 8. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso incidentale e rigettato il primo, ed assorbito il ricorso principale, la sentenza impugnata va cassatain relazione al motiv o accolt o , con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso incidentale e rigetta il primo, dichiara assorbito il ricorso principale , cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia – Sezione Staccata di Catania affinché, in diversa compos
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