CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 16/03/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 03/07/2020, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle truffe commesse sino al 16/09/2014 poiché estinte per prescrizione, ha rideterminato la pena nei suoi riguardi nella misura di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 640,00 di multa, con conferma delle statuizioni civili in relazione ai reati di truffa aggravata e riciclaggio allo stesso ascritti. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in punto di determinazione della pena in relazione alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, nonché la falsa applicazione degli artt. 1418 cod. civ. e 539 comma secondo cod. proc. pen., non sono ammessi dalla legge in sede di legittimità poiché tutti reiterativi di doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta a pagg. 2 e ss. dell'impugnata sentenza, ove i giudici del gravame hanno già adeguatamente dato conto delle ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, stante la presenza di condotte gravi e reiterate per anni che hanno cagionato danni economici di preminente entità; ritenuto pure che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); osservato altresì che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; esaminato che analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo in ordine alle statuizioni civili, posto che le doglianze difensive contestano argomentazioni prive di illogicità, tanto più manifesta e, pertanto, non censurabili nella presente sede, ove si consideri pure che la Corte territoriale ha pertinentemente motivato sulla congruità della provvisionale esecutiva, tenuto conto dei rilevanti importi versati dalle persone offese, nonché del pregiudizio morale subito dalle stesse per la perdita dei propri risparmi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni avente alcun carattere di novità rispetto a quanto evidenziato dalla sentenza impugnata (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta le richieste di condanna al pagamento dee spese processuali sostenute alle parti civili Così decis