CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 45668/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdate-~i&e-a-I4g-Raft-i-;- udita la relazione. s‘v•olta dai ronsigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in data 4 giugno 2024 con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza ex art. 507 cod. proc. pen. avanzata dal ricorrente, concernente la richiesta di acquisizione documentale della memoria difensiva; Considerato che il ricorso, con il quale il ricorrente si duole della nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è inammissibile in quanto proposto avverso un'ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi di cui all'art.586 cod. proc. pen., ai sensi del quale l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza; Ritenuto, pertanto, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]