CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20399/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 10 / 07/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 26966 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 26966del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o Faustino de Gregorio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60T04 A973W) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del suo amministratore unico, legale rappresentantepro tempore, [OSCURATO:PERSONA] i rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PCC GPP58C19 E882O ) -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rap- presentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 42H04F839G) -controricorrente-ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 430/2022, pubblicatain data 26 agosto 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 luglio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 26966/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agitoin giudizio nei confronti del Credito ValtellineseS.p.A., per ottenere la restrizione dell’ipo- teca a quest’ultima concessa, a garanzia delle obbligazioni de- rivanti da un contratto di mutuo, su uno solo degli immobili gravati, nonché il risarcimento dei danni subiti per il diniego opposto dalla banca creditrice alla sua preventiva richiesta stra- giudiziale. Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria dei crediti a garanzia dei quali era stata iscritta l’ipoteca. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Terni. La Corte d’appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece accolto la domanda di restrizione ipotecaria, limitando la garanzia a d un solo immobile e dispone ndone la cancellazione sulle residue proprietà immobiliari; ha, invece, ri- gettato la domanda risarcitoria. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(società che ha incorporato il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), sulla base di duemotivi. Resistono,con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., nonché, [OSCURATO:SOCIETA]. (rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA].); quest’ultima propone ricorso incidentale sulla base di due mo- tivi, al quale resiste, con ulteriore controricorso, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso principale (proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società che ha incorporato il [OSCURATO:PERSONA]- tellinese S.p.A.) si denunzia «ai sensi dell’articolo 360 comma Ric. n. 26966/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 1n. 4 e 112 cod. proc. civ. : per la nullità della decisione deri- vante dalla relativa omessa pronuncia nei confronti di una parte del giudizio (corrispondenza tra chiesto e pronunciato)». Secondo la società ricorrente,sarebbe stata omessa, in appello, la pronuncia sulle domande(o, comunque, sulle difese) propo- ste dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito a garanzia del quale era stata iscritta l’ipoteca oggetto della domanda di restrizione. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. 1.1Si premette che [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta nel giudizio di primo grado quale cessionaria del credito garantito dall’ipo- teca e, quindi, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso,ai sensi dell’art. 111 c.p.c., aderendo alle difese delCredito [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo alla domanda di re- strizione dell’ipoteca proposta nei suoi confrontidalla debitrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non può ritenersi avere assunto, invece, la medesima posizione, né sostanziale, né processuale, in rela- zione alla domanda risarcitoria, posto che la cessione risulta successiva alla condotta della banca creditrice ipotecaria di ri- fiuto alla richiesta stragiudiziale di restrizione della garanzia che si assume illecita e causativa di dannoe, dunque, essa non po- trebbe ritenersi essere succeduta anche nella titolarità (dal lato passivo) delpreteso relativo credito risarcitorio (di cui per altro è stata infine esclusa l’esistenza). Tanto premesso, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto una comparsa di costituzione in appello, chiedendo il rigetto del gravame dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avente ad oggetto la domanda di restrizione dell’ipoteca , richiesta alla quale ha sostanzial- mente aderito il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società che si è , inoltre,difesa in appello anche in relazione alla domanda risar- citoria(che è stata infine rigettata). Ric. n. 26966/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 1.2Orbene, deve ritenersi , in primo luogo, in radice inammis- sibile, per difetto di interesse, la censura di omessa pronuncia su domande(o, comunque, su eccezioni e difese) non proposte dalla ricorrente ovvero nei confronti della ricorrente. Tale rilievo vale anche con riguardo alla decisione sulle spese di lite, tenuto conto della sostanziale coincidenza della posi- zione processuale di [OSCURATO:SOCIETA]. e del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con riguardo alla questione della restrizione dell’ipoteca: l’eventualecondanna al pagamento delle spese giudiziali a ca- rico di [OSCURATO:SOCIETA]., considerato l’avvenuto accoglimento della domanda della società attrice,avrebbe, infatti, al più do- vuto avvenire in favoredi quest’ultima, non in favore della ri- corrente. D’altra parte, nel ricorso non vi è alcuna specifica allegazione in ordine alla sussistenza di un eventuale interesse, diretto o indiretto, della società ricorrente ad una pronunciadi condanna diNostos [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con riguardo alle spese giudiziali: sotto tale profilo, la censura è da ritenere, dunque, inammissibile anche per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.. 1.3In ogni caso, va certamente esclusa la dedotta omissione di pronuncia in relazione alle eccezioni e difese della [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale non ha proposto alcuna domanda, ma ha solo chiesto il rigetto di quella proposta dall’attrice di restrizione dell’ipoteca): tali difese sono state, infatti, espressamente ri- chiamate eprese in esame dalla corte d’appello, nella decisione impugnata, che le ha peraltro ritenute infondate. 2.Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia « ai sensi dell’articolo 360, comma 1n. 3 cod. proc. civ. : violazione e/o falsa applicazionedell’art. 115 cod. proc. civ. ». La società ricorrente deduce che la decisione impugnata sa- rebbe stata assunta «sul presupposto di circostanze smentite in atti e neanche contestate in modo “onnicomprensivo” se non Ric. n. 26966/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 in misura residua e, comunque, successive alla formalizzazione del contratto di mutuo fondiario erogato dalla odierna ricorrente ed ottenuto dalla resistente», in violazione del principio di cui all’art. 115 c.p.c., secondo cui «il giudice deve giudicare se- condo quanto allegato e provato dalle parti del processo». Con il primomotivo del ricorso incidentale (proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) si denunzia «violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, c. 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.e all’art. 2697 c.c.». La società ricorrentein via incidentale contesta l’ avvenuta ap- plicazione del principio di non contestazionedi cui all’art. 115 c.p.c.,da parte della corte d’appello , con riguardo al la valuta- zione relativa alvalore dell’immobile sul quale è stata ristretta l’iscrizione ipotecaria. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia « ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.(travisamento del contenuto degli atti e dei documenti)». Sono proposte le medesime censure di cui al primo motivodel medesimo ricorso incidentale, sotto il profilo del travisamento della prova. Il secondo motivo del ricorso principale può essere esaminato congiuntamente ai due motivi del ricorso incidentale, in quanto si tratta di censureche hanno sostanzialmente il medesimo og- getto: si contesta, cioè, l’accoglimento del secondo motivo dell’appello della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., relativo alla restri- zione dell’ipoteca. 2.1La questione posta con i motivi di ricorso in esame riguarda il seguente passo della sentenza impugnata, che è opportuno trascrivere integralmente: «Venendo al secondo motivo di appello, si osserva che la perizia di stima di parte del valore dell’immobile sito in Via di Rosciano n.4 rappresenta in effetti, come sostenuto dagli appellati, una mera allegazione difensiva e pertanto questa Corte non può Ric. n. 26966/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 ritenere provato che esso abbia un valore di € 4.300.000,00: tuttavia deveanche rilevarsi il carattere pacifico, in quanto non contestato dall’odierna appellata, del fatto che la stessa aveva comunque attribuito al bene de quo un valore di almeno € 2.000.000,00, evidentemente più che sufficiente a soddisfare la residua pretesa creditoria (cfr. allegato 2.1 fascicolo 1° grado di parte appellante). Né, in contrario, potrebbe tenersi conto del riferimento del Giudicante di I grado al “notorio andamento negativo del mercato immobiliare”, riferimento in effetti non ancorato a dati tecnici e oggettivi che permettano di individuare e quantificare la ritenuta possibile perdita di valore». 2.1.1La corte d’appello ha richiamato il contenuto di un docu- mento prodotto in giudizio dalla società attrice: si tratta, in par- ticolare, di una lettera inviata, prima del giudizio, dal legale della società [OSCURATO:SOCIETA]. alla banca creditrice, in cui si faceva riferimento alla circostanza di fatto che la stessa banca aveva fatto stimare l’immobile sul quale si chiedeva di restringere l’ipoteca e gli aveva attribuito, in base a tale stima, un valore di circa € 2.000.000,00. 2.1.2 Le ricorrenti sostengono che la corte d’appello avrebbe erroneamente fatto applicazione del principio di non contesta- zione di cui all’art. 115 c.p.c.. Sostengono, in particolare, che il principio in questione non avrebbe potuto operare,sia perché la società attrice non aveva mai allegato specificamente, nelle sue difese, che l’immobilesul quale chiedeva restringersi la garanzia ipotecariaaveva un va- lore di € 2.000.000,00 e, dunque, tale circostanza non poteva ritenersiuna specifica allegazione non oggetto di contestazione, sia perché il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. non opera in relazione a l contenuto dei documenti pro- dottima solo in relazione alle allegazioni difensive , sia perché l’accertamento del valore dell’immobile non costituirebbe una Ric. n. 26966/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 vera e propria circostanza di fatto ma, in definitiva, una stima, cioè un giudizio. Affermano, comunque, che tale giudizio sarebbe stato operato sulla base di una errata valutazione degli elementi istruttori ri- levanti. Le censure sono inammissibili. 2.2In primo luogo, esaminando nel suo complesso la motiva- zione della decisione impugnata, emerge che la corte d’appello, riguardo al valore dell’immobile sul quale era stato chiesto di restringere il vincolo ipotecario, non ha, in realtà, fatto diretta applicazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.. In base a tale disposizione, vanno esc l us e dal cd. thema pro- bandumle circostanze di fatto specificamente allegate da una delleparti e non contestate dalla controparte : tali circostanze di fatto, di conseguenza, non richiedono alcun accertamento o valutazione degli elementi di prova addottia sostegno della loro esistenza. Al contrario,nella specie, al fine di stabilire il valore dell’immo- bile sul quale era stata chiesta la restrizione dell’ipoteca,i giu- dici di secondo grado hanno svolto un vero e proprio accerta- mento di fatto, effettuando una prudente valutazionedegli ele- menti di provadisponibili, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., ed utiliz- zando, a tal fine, quale indizio, tra gli altri, ildocumento pro- dotto dalla società attrice,dal quale emergeva il fatto indicato come “pacifico”che la banca creditrice aveva fatto stimare l’im- mobile in questione e che il relativo risultato aveva evidenziato un valore pari comunque a circa € 2.000.000,00, a fronte del valore di € 4.300.000,00 attestato nella stima fatta eseguire dalla società debitrice. In altri termini, la corte d’appelloha ritenuto plausibile la circo- stanza di fatto obiettivamente emergente da quel documento in relazione all’effettivo valore commerciale dell’immobile in Ric. n. 26966/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 questione, non smentita da alcunelemento contrario, conside- randola un indizio da valutare unitamente agli a l tri elementi istruttori disponibili: di conseguenza, considerando altresì l’esi- stenza di una perizia di stima prodottadall’attrice, che asseve- rava un valore di tale immobile pari ad oltre € 4 .000.000,00, e pur senza attribuire valore di piena prova a tale perizia, ha ri- tenutoragionevolmente attendibile e, quindi, sufficientemente dimostrato,un valore effettivo del bene immobile di almeno € 2.000.000,00, con risultato che si è rivelato corrispondente alle risultanze della perizia pacificamente fatta eseguire dalla credi- trice. Si tratta, in definitiva e contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrenti, di un accertamento di fatto in ordine al valore controverso del bene immobile, vale a dire di un dato che, pur implicando una valutazione, costituisce certamente un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio dalla società attrice. Taleaccertamento risulta sostanzialmente operato in concreto dalla corte d’appello,sulla base della prudente valutazione delle prove, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., e non è stato affatto omesso sulla base della mera applicazione del principio di non conte- stazione di cui all’art. 115 c.p.c.. Esso è, inoltre, sostenuto da adeguata motivazione,non mera- mente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico,fondata sulla prudente valutazione degli elementi istrut- tori disponibili. 2.3 Così individuata l’effettiva ratio decidendi posta alla base della statuizione impugnata, ne consegue che le censure for- mulate con i motivi di ricorso in esame risultano tutte inammis- sibili, in parte perché non colgono adeguatamentel’indicata ef- fettiva ratio decidendi, in parte perché esse si risolvono nella contestazione di un accertamento di fatto sostenuto da ade- guata motivazione, non meramente apparente, né Ric. n. 26966/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 insanabilmente contraddittoria sul piano logico, nonché nella ri- chiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove. 2.4È, infine , appena il caso di osservare che è certamente da escludere il cd. travisamento della prova, quale autonomo vizio della decisione impugnata, non ricorrendo certamente i presup- posti di un siffatto vizio, come definito nella giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte(cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024, Rv. 670391 –01). Nella specie non viene, infatti , denunciata una svista concer- nente il fatto probatorio in sé, ma si contesta la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto proba- torio, vizioche va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostan- ziale(e, nel secondo caso, nei ristretti limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità per il vizio in esame dopo la novella del 2012 di quella norma). Si è,peraltro, già chiarito che le censure prospettate in propo- sito ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. , devono rite- nersi in realtà inammissibili, per le ragioni sin qui esposte. 3.Sono rigettati sia il ricorso principale che il ricorso inciden- tale. Per le spese del giudizio di cassazione, dato atto della natura sostanzialmente adesiva del ricorso incidentale, si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, liquidandole a favore della controricorrente già attrice in primo grado, che ha svolto separate difese contro il ricorso principale e quello incidentale. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 26966/2022 –Sez. 3 – A d. 10 luglio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 - rigetta sia il ricorso principale ch e il ricorso incidentale ; - condanna l e società ricorrent i a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole, a caricodi ciascuna di esse, in complessivi € 15.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamentoal com