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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 22473/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 aprile 2022 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza dell'8 luglio 2021 del Tribunale di Catania resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, esclusa la recidiva, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione.

Per un verso è stato contestato il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. e, per altro verso, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con effetto sulla pena. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Vanno invero riconosciute, contrariamente ai rilievi del ricorrente che non si confronta appieno con la ratio decisoria, l'assoluta adeguatezza e l'evidente logicità della motivazione redatta dalla Corte territoriale, quanto alle questioni nuovamente proposte.

3.2. In particolare, relativamente alla ipotesi lieve di cui al comma 5 cit., la sentenza ha valorizzato innanzitutto - in senso negativo - il quantitativo non certo modico di sostanza (pari a circa 83 dosi medie di cocaina), espressione di una certa disponibilità economica (se l'imputato avesse agito in proprio), o comunque di un pieno inserimento in contesti di criminalità più ampia.

Ancora, la sentenza impugnata ha valorizzato le modalità di confezionamento, dato che la sostanza si presentava in parte già suddivisa in dosi, in parte come pezzo unico.

Infine, sono state evidenziate le modalità di occultamento della cocaina, insieme a due bilancini di precisione funzionanti, ulteriori espressioni di un'attività svolta con professionalità ed accortezza.

3.3. In relazione poi all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha sottolineato, da un lato, le appena richiamate modalità della condotta, e, d'altro canto, l'assenza di elementi positivamente apprezzabili al riguardo, tanto più che il Bonaccorso non aveva fornito alcuna concreta indicazione quanto ai canali di approvvigionamento ed ai soggetti coinvolti nel traffico illecito.

Quanto, poi, alle dedotte difficoltà economiche, la Corte territoriale ne ha evidenziato l'irrilevanza sul punto, oltre alla incompatibilità con il valore commerciale della cocaina detenuta.

Ciò posto, è appunto nozione comune che nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (ad es.

Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440).

In specie, la sentenza impugnata ha ben più riccamente motivato in proposito.

Per quanto infine riguarda il trattamento sanzionatorio, la pena è stata ridotta in appello, con esclusione della recidiva, ed irrogata nei minimi edittali, così che la sentenza non merita alcuna censura sul punto.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14/04/2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 aprile 2022 la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza dell'8 luglio 2021 del Tribunale di Catania resa in esito a giudizio abbreviato, ha rideterminato in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa, esclusa la recidiva, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione, tramite il quale è stato richiesto l'annullamento della decisione. Per un verso è stato contestato il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della fattispecie meno grave di cui al comma 5 dell'art. 73 cit. e, per altro verso, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con effetto sulla pena. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Vanno invero riconosciute, contrariamente ai rilievi del ricorrente che non si confronta appieno con la ratio decisoria, l'assoluta adeguatezza e l'evidente logicità della motivazione redatta dalla Corte territoriale, quanto alle questioni nuovamente proposte. 3.2. In particolare, relativamente alla ipotesi lieve di cui al comma 5 cit., la sentenza ha valorizzato innanzitutto - in senso negativo - il quantitativo non certo modico di sostanza (pari a circa 83 dosi medie di cocaina), espressione di una certa disponibilità economica (se l'imputato avesse agito in proprio), o comunque di un pieno inserimento in contesti di criminalità più ampia. Ancora, la sentenza impugnata ha valorizzato le modalità di confezionamento, dato che la sostanza si presentava in parte già suddivisa in dosi, in parte come pezzo unico. Infine, sono state evidenziate le modalità di occultamento della cocaina, insieme a due bilancini di precisione funzionanti, ulteriori espressioni di un'attività svolta con professionalità ed accortezza. 3.3. In relazione poi all'invocato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha sottolineato, da un lato, le appena richiamate modalità della condotta, e, d'altro canto, l'assenza di elementi positivamente apprezzabili al riguardo, tanto più che il Bonaccorso non aveva fornito alcuna concreta indicazione quanto ai canali di approvvigionamento ed ai soggetti coinvolti nel traffico illecito. Quanto, poi, alle dedotte difficoltà economiche, la Corte territoriale ne ha evidenziato l'irrilevanza sul punto, oltre alla incompatibilità con il valore commerciale della cocaina detenuta. Ciò posto, è appunto nozione comune che nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (ad es. Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440). In specie, la sentenza impugnata ha ben più riccamente motivato in proposito. Per quanto infine riguarda il trattamento sanzionatorio, la pena è stata ridotta in appello, con esclusione della recidiva, ed irrogata nei minimi edittali, così che la sentenza non merita alcuna censura sul punto. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso, stante la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14/04/2023 I
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