CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023
Cassazione n. 43740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la prima doglianza contenuta nel ricorso, che lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale con motivazione esente da illogicità (pagina 4); i giudici di merito hanno fatto buon uso del principio di diritto secondo cui l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi di difficoltà economica permanente non connotata dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia, tanto più che gli alloggi popolari sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate (vedi in proposito Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296 - 01; Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, Tortorici, Rv. 278520 - 01). Considerato che l'ulteriore doglianza, con cui si deduce violazione di legge nella determinazione della pena inflitta, è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito correttamente individuato il delitto ex art. 633 cod. pen. quale reato più grave e determinato la sanzione sulla base della nuova cornice edittale, in considerazione della permanenza della condotta illecita quantomeno fino al novembre 2021 (si veda pagina 3 della sentenza) e quindi successivamente alla modifica legislativa del 2018; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]/