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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025

Cassazione n. 11337/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata è manifestamente inconferente atteso che la sentenza gravata argomenta in termini puntuali, privi di manifeste incongruenze logiche e coerenti alle emergenze acquisite quanto alla correlazione tra le condotte intimidatorie tenute dal ricorrente l'attività d'ufficio dei soggetti qualificati così da rendere corretta la qualificazione del fatto in termini di resistenza ex art 337 cp, non messa in dubbio dal documento allegato dalla difesa a sostegno del ricorso rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata è manifestamente inconferente atteso che la sentenza gravata argomenta in termini puntuali, privi di manifeste incongruenze logiche e coerenti alle emergenze acquisite quanto alla correlazione tra le condotte intimidatorie tenute dal ricorrente l'attività d'ufficio dei soggetti qualificati così da rendere corretta la qualificazione del fatto in termini di resistenza ex art 337 cp, non messa in dubbio dal documento allegato dalla difesa a sostegno del ricorso rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 11337/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris