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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 1976

Cassazione n. 33239/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1976 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata genericità ed indeterminatezza delle censure presentate, atteso che il ricorrente si è limitato ad invocare astratte massime giurisprudenziali senza indicare gli elementi di fatto o di diritto asseritamente non valutati in maniera completa e plausibile dalla Corte territoriale; - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1976 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia vizio di motivazione, è inammissibile in ragione della conclamata genericità ed indeterminatezza delle censure presentate, atteso che il ricorrente si è limitato ad invocare astratte massime giurisprudenziali senza indicare gli elementi di fatto o di diritto asseritamente non valutati in maniera completa e plausibile dalla Corte territoriale; - ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 33239/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris