CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 29171/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14417/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] C., in persona della socia accomandataria e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale socio accomandante, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, viale Mazzini, n. 113; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 1 – AZIENDA UNITA’ [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata – Avverso la sentenza n. 1274/2020 resa dal Tribunale di Perugia all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Oggetto: sanzione amministrativa ex art. dell’art. 123 del r.d. 27 luglio 1924, n. 1265 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci accomandatari e il primo quale rappresentante legale di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., impugnarono dinanzi al Tribunale di Perugia la sentenza n. 940/2017 del Giudice di Pace di Perugia, pronunciata il 28/11/2017, che, nella resistenza dell’[OSCURATO:PERSONA] 1-Dipartimento di Prevenzione, aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 159 del 15/11/2016, con la quale quest’ultima, aveva irrogato, ai sensi dell’art. 123 del r.d. 27 luglio 1924, n. 1265, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20,66 oltre spese, perché, come accertato dal [OSCURATO:PERSONA] per la tutela della Salute N.A.S. di Perugia in data 2/11/2015, era stata rinvenuta nei relativi locali una confezione di iodio bisublimato con data di scadenza oltrepassata di validità (luglio 2015), mentre non erano presenti altre confezioni della medesima sostanza in corso di validità, in violazione delle prescrizioni di cui alla tabella 2 della [OSCURATO:PERSONA] vigente. Il giudizio così instaurato, nel quale non si costituì l’appellata Amministrazione, si concluse con la sentenza n. 1274/2020, pubblicata il 18/11/2020, con la quale il Tribunale di Perugia dichiarò l’appello inammissibile siccome tardivo, ritenendo che l’atto di impugnazione, depositato in cancelleria il 10/03/2020, avesse superato il termine lungo previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dal deposito della sentenza del Giudice di Pace avvenuto in data 11/06/2019. 2. Avverso la suddetta sentenza, l’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] 1 è rimasta intimata. Considerato che: 1.1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta l’ error in procedendo per violazione e/o omessa applicazione dell’art. 430 cod. proc. civ. e/o comunque per non aver esaminato la documentazione ritualmente prodotta e costituita dalla copia, con certificazione di conformità, della pec della cancelleria del Giudice di Pace di Perugia, con la quale era stata data comunicazione del deposito della sentenza e l’omesso esame censurabile anche per violazione e/o mancata applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.. La ricorrente, dopo avere premesso che la sentenza conteneva errori in ordine alle date, giacché la data del deposito del dispositivo era quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (e non 2019) e che la comunicazione della cancelleria era del 10/9/2019 (e non del 19 settembre), ha evidenziato che andava applicato alla specie l’art.430 cod. proc. civ., in quanto la lettura del solo dispositivo era stata effettuata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza che venisse indicato, come invece avrebbe dovuto essere, il differimento del termine di cui al primo comma dell’art. 429 cod. proc. civ.; che la motivazione era stata depositata in data 11/6/2018, ben oltre i quindici giorni di cui al richiamato art. 430 cod. proc. civ. e i sessanta giorni di cui all’art. 429, primo comma, cod. proc. civ. (applicabile in materia visto che l’art. 2 del d.lgs. n. 150 del 2011 escludeva l’applicabilità del solo terzo comma dell’art. 429); e che il vistoso superamento dei termini rendeva applicabile il disposto di cui all’art. 430 cod. proc. civ., con conseguente necessità della comunicazione della cancelleria, decorrendo da tale data (nella specie quella del 10/9/2020) il termine semestrale per impugnare. Il giudice aveva, invece , omesso di esaminare i documenti attestanti tali circostanze, affermando che non vi era neanche un principio di prova, benché la comunicazione della cancelleria, recante la data del 10/9/2020, fosse stata allegata all’atto di appello. 1.2.La censura è fondata. Va rilevato che il presente procedimento è iniziato dinnanzi al Giudice di pace di Perugia con ricorso depositato il 21/12/2016, dopo l'entrata in vigore (in data 6 ottobre 2011) del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, che ha abrogato l’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e ha disposto, all'art. 6, comma 1, che «le controversie previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 (opposizione ad ordinanza-ingiunzione), sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo. Ciò significa che il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, così come lo è l'appelloavverso la sentenza di primo grado. Come chiarito da Cass., Sez. 2, 4/1/2018, n. 72, l’art. 2 del medesimo decreto legislativo dispone, al comma 1, che «nelle controversie disciplinate dal Capo II [rubricato Delle controversie regolate dal rito del lavoro, tra cui appunto le opposizioni ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 6], non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo 6 al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile», con la conseguenza che alle medesime controversie sono invece applicabili, in mancanza appunto della previsione in contrario, le altre disposizioni per le controversie in materia di lavoro dettate dal codice di rito, tra le quali quella di cui all'art. 429, primo comma, come modificata dall'art. 53, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 2008 - applicabile ratione temporis-. Alla stregua di quest’ultima disposizione, che - per il giudizio di primo grado - dispone che il giudice all'udienza di discussione decide la causa e procede alla lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, può allora dirsi che il termine "lungo" per proporre l'impugnazione, ex art. 327 c.p.c., decorre dalla data della pronuncia, che equivale, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'art. 133 c.p.c., con esonero, quindi, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza (Cass., Sez. 6-L, 11/2/2021, n. 3394; Cass., Sez. L, 30/5/2017, n. 13617; Cass., Sez. 3, 31/08/2015, n. 17311), analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 281 sexies c.p.c., essendo identica la funzione acceleratoria cui entrambe le norme risultano preordinate in attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, Cost. (Cass., Sez. 3, 07/06/2018, n. 14724). Non osta, tra l’altro, a tale interpretazione la disposizione di cui all’art. 430 c.p.c., secondo cui la sentenza deve essere depositata entro quindici giorni dalla pronuncia, la quale opera in via meramente sussidiaria nel caso in cui venga omessa l'indicazione del termine didifferimento previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 429 c.p.c., che mantiene la struttura bifasica della pubblicazione della sentenza nel caso di controversie di particolare complessità (Cass., Sez. 3, 07/06/2018, n. 14724, cit.), sicché, nella residuale ipotesi di particolare complessità della controversia, in cui il giudice fissi un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza, ai sensi dell'art. 430 c.p.c., il termine decorrerà dalla comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere (in questi termini Cass., Sez. 6-L, 11/2/2021, n. 3394; Cass., Sez. L, 30/5/2017, n. 13617). E’ allora evidente l’errore in cui è incorso il giudice di merito, allorché ha ritenuto che il termine di sei mesi per impugnare la sentenza del giudice di pace, resa in udienza, fosse quello della sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l’aveva pronunciata, in quanto non ha verificato se la motivazione fosse stata depositata unitamente alla lettura del dispositivo e, in caso contrario, la data della sua comunicazione alle parti, atteso che nel secondo caso il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. avrebbe avuto scadenza, tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 di cui all’art. 83, d.l. n. 18 del 2020 e all’art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020 (periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020), al 13/5/2020, siccome decorrente dalla data di comunicazione da parte della cancelleria (ossia dal 10/9/2019), comportando la tempestività dell’impugnazione, stante il deposito del ricorso in data 10/3/2020. Consegue da quanto detto la fondatezza della censura. 2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al Tribunale di Perugia, in persona di altro magistrato, che dovrà pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia a