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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 17945/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che coptesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge, fondata sulla puntale indicazione delle ragioni per le quali la mancata risposta al citofono dell'abitazione nella quale l'imputato doveva stare ristretto agli arresti domiciliari ha fatto ritener provato ch'egli fosse assente (orario pomeridiano e non notturno, allertamento del padre mediante comunicazione telefonica e sua risposta che il figlio probabilmente stava dormendo, vana reiterazione del controllo trascorso un quarto d'ora).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore I residente Angelo cr,_izo Pierlu tefano [OSCURATO:PERSONA].I.LERIA G 2022 IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il ricorso, che coptesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il quale si procede, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze di fatto e non evidenzia manifeste illogicità nella argomentazione che la regge, fondata sulla puntale indicazione delle ragioni per le quali la mancata risposta al citofono dell'abitazione nella quale l'imputato doveva stare ristretto agli arresti domiciliari ha fatto ritener provato ch'egli fosse assente (orario pomeridiano e non notturno, allertamento del padre mediante comunicazione telefonica e sua risposta che il figlio probabilmente stava dormendo, vana reiterazione del controllo trascorso un quarto d'ora). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il Consigliere estensore I residente Angelo cr,_izo Pierlu tefano [OSCURATO:PERSONA].I.LERIA G 2022 IL
Sentenza Cassazione n. 17945/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris