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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 32196/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 18879-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati 2022 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo 1737 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, e la [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12,; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 174/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/01/2016 R.G.N. 1755/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n.18879/2016 [OSCURATO:PERSONA]

1. L'[OSCURATO:PERSONA] dei Brase società semplice agricola di [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proposero opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 84 del 2010 emessa dalla DPL Belluno con la quale era stata contestata la violazione dell'art. 9 bis commi 1 e 2 del d.lgs. n. 181 del 2000 e dell'art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002 con riguardo a cinque lavoratori.

2. Il Tribunale respinse l'opposizione e la Corte di appello di Venezia confermò la sentenza di primo grado osservando che il termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni decorre dalla conclusione dell'accertamento e non dalla commissione del fatto.

2.1. La Corte territoriale rilevò che il verbale del 29.1.2009 era stato notificato al Cadorin il successivo 30.1.2009 nel termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione, chiesta con la diffida del 16.10.2008, avvenuta il 31.10.2008.

2.2. Evidenziò poi che le sanzioni erano state irrogate nel termine di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e che non si applicava l'art. 2 della legge n. 241 del 1990.

Nel merito, poi, ritenne che fosse pacifica la prestazione dell'attività dei cinque lavoratori ed escluse l'occasionalità delle prestazioni (ex art. 61 d.lgs. 276 del 2003) e l'applicabilità del regime dei rapporti occasionali accessori osservando che si trattava di rapporti antecedenti all'estensione della disciplina e che comunque non erano stati rispettati gli adempimenti necessari presupposti, quali la comunicazione all'INAIL dei dati anagrafici del committente e dei prestatori di lavoro oltre che del luogo e periodo della prestazione.

2.3. Accertò la natura subordinata dei rapporti di lavoro tenuto conto della natura delle mansioni, dell'assenza di autonomia nell'espletamento e dell'assoggettamento al potere direttivo dell'imprenditore con inserimento nell'organizzazione aziendale.

Con specifico riguardo ad uno dei lavoratori, il Rold , escluse che il contratto potesse essere ritenuto a progetto mancando la chiara indicazione del progetto e del risultato specifico da conseguire e risultando, anch'egli, inserito nell'organizzazione aziendale, privo di uk r.g. n.18879/2016 autonomia nell'esecuzione della prestazione ed esente da rischio di impresa.

2.4. Ai fini della determinazione delle sanzioni, poi, escluse l'unicità della condotta e ritenne non applicabile il cumulo giuridico non ricorrendone le condizioni dettate dall'art. 8 commi 1 e 2 della legge n. 689 del 1981.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] dei Brase società semplice agricola di [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio affidato a cinque motivi.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Belluno hanno resistito con controricorso.

La D.T.L. di Belluno ha poi notificato il 4 10.2016 separato controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, l'omesso esame fatto di un decisivo oltre che la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma e rispettivamente ai nn. 3, 5 e 4 c.p.c..

4.1. Pur ritenendo astrattamente condivisibili i principi enunciati nella sentenza tuttavia i ricorrenti evidenziano che in concreto, avendo ricevuto la documentazione richiesta il 31.10.2008, la D.T.L. avrebbe dovuto notificare il verbale entro il 29.1.2009 e non, come avvenuto, il 30.1.2009.

5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 1990 e degli artt. 14 e ss. della legge n. 689 del 1981.

L'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma e rispettivamente ai nn. 3, 5 e 4 c.p.c..

5.1. Deducono i ricorrenti che alla fase decisoria del procedimento complessivamente scandito da rigidi termini debba trovare applicazione il termine di trenta giorni dettato dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 coerentemente con la ratio della legge volta ad una rapida definizione del procedimento.

6. I due motivi da trattare congiuntamente non possono essere accolti.

6.1. Va in via generale dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte r.g. n.18879/2016 che ha affermato che la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n.689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr. Cass.11/10/2006 n. 21797 e già Cass. sez. un. 27/04/2006 n. 9591 e 13/04/2010 n. 8763).

6.2. Ne consegue che il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione è di novanta giorni e decorre dalla data di ricezione della documentazione richiesta in via istruttoria nel corso del procedimento amministrativo.

6.3. Nel caso di specie, come accertato dalla Corte territoriale, la documentazione è pervenuta all'amministrazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto l'ordinanza doveva essere notificata, così come è avvenuto, entro il 29 gennaio del 2009.

Non è contestato infatti che la notifica del provvedimento, avvenuta a mezzo del servizio postale, si è perfezionata per il notificante proprio in quella data.

7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 61 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell'art.2094 c.c., dell'art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002 convertito nella

I. n. 73 del 2002, come sostituito dall'art. 36 bis comma 7 lett.

A) della

I. n. 248 del 2006 di conversione del d.l. n. 223 del 2006.

Denuncia inoltre l'omesso esame di un fatto decisivo e la nullità sentenza, tutto in relazione all'art. 360 primo comma e rispettivamente ai nn. 3, 5 e 4 c.p.c..

7.1. Deducono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che nel caso esaminato erano presenti tutti gli indici r.g. n.18879/2016 rivelatori dell'esistenza di un lavoro occasionale: non più di 30 giorni di lavoro nel corso dell'anno ed un compenso di non più di cinquemila euro e che la motivazione sul punto sarebbe assente e comunque lacunosa e l'interpretazione data sarebbe contra legem.

Osservano infatti che ciò che rileva non è tanto cosa facessero i lavoratori ma piuttosto qual' era la durata della prestazione e l'ammontare del compenso.

Per tale aspetto la Corte di merito avrebbe trascurato di prendere in esame le prove documentali offerte.

7.2. Rilevano inoltre che le prestazioni occasionali erano escluse dall'applicazione della disciplina dettata per il lavoro a progetto atteso che l'art. 61, comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 (abrogato dal d.lgs. n. 81 del 2015 ma vigente all'epoca dei fatti) le escluderebbe dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 (che richiede la riconducibilità dell'attività dei collaboratori coordinati e continuativi a progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato).

8. Il motivo è fondato e deve essere accolto.

8.1. L'art. 61 comma 2 della legge n. 276 del 2003, applicabile alla fattispecie in esame, dispone che "Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo."

8.2. Orbene nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che ai fini della qualificazione del rapporto e della conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria fosse decisivo il verificato inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale ma ha trascurato di verificare quale durata avessero avuto in concreto i rapporti di lavoro intercorsi con la società e se il compenso erogato superava o meno l'importo limite di cinquemila euro utile a definire come occasionale il rapporto di lavoro a prescindere dalle modalità con le quali era reso.r.g. n.18879/2016

9. Il quarto motivo di ricorso, invece, non può essere accolto.

9.1. Nel denunciare la violazione degli artt. 61 comma 1 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre che l'omesso esame fatto decisivo e la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma e rispettivamente ai nn. 3, 5 e 4 c.p.c., si sostiene che dalle norme citate non si evincerebbe che i compiti non potessero essere ripetitivi ed esecutivi.

Inoltre, si sottolinea che dal contratto e dalla prova per testi, trascurata dalla Corte di merito, poteva essere desunta la specificità del programma e la corrispondenza del suo contenuto all'attività in concreto prestata.

9.2. Osserva al riguardo il Collegio che la censura è inammissibile poiché trascura di riprodurre il contenuto del contratto e delle prove delle quali è lamentata l'errata valutazione e resta perciò preclusa al Collegio una verifica sin dalla lettura del ricorso della fondatezza o meno della censura che si rivela perciò generica.

10. Quanto all'ultimo motivo di ricorso - che ha ad oggetto la violazione dell'art. art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002 conv. in I. n. 73 del 2002 e modificato dal 36 bis comma 7 lett. a della

I. n. 248 del 2006, l'omesso esame fatto decisivo e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 primo comma e rispettivamente ai nn. 3, 5 e 4 c.p.c. ed investe la misura della sanzione irrogata - il suo esame resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo.

11. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto quanto al terzo motivo, rigettati il primo il secondo ed il quarto ed assorbito l'esame del quinto, e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso.

Accoglie il terzo, assorbito il quo.

Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 18879-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati 2022 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo 1737 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Ministro pro tempore, e la [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12,; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 174/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 28/01/2016 R.G.N. 1755/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n.18879/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1. L'[OSCURATO:PERSONA] dei Brase società semplice agricola di [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio proposero opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 84 del 2010 emessa dalla DPL Belluno con la quale era stata contestata la violazione dell'art. 9 bis commi 1 e 2 del d.lgs. n. 181 del 2000 e dell'art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002 con riguardo a cinque lavoratori. 2. Il Tribunale respinse l'opposizione e la Corte di appello di Venezia confermò la sentenza di primo grado osservando che il termine di 90 giorni per la contestazione delle violazioni decorre dalla conclusione dell'accertamento e non dalla commissione del fatto. 2.1. La Corte territoriale rilevò che il verbale del 29.1.2009 era stato notificato al Cadorin il successivo 30.1.2009 nel termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione, chiesta con la diffida del 16.10.2008, avvenuta il 31.10.2008. 2.2. Evidenziò poi che le sanzioni erano state irrogate nel termine di cinque anni previsto dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 e che non si applicava l'art. 2 della legge n. 241 del 1990. Nel merito, poi, ritenne che fosse pacifica la prestazione dell'attività dei cinque lavoratori ed escluse l'occasionalità delle prestazioni (ex art. 61 d.lgs. 276 del 2003) e l'applicabilità del regime dei rapporti occasionali accessori osservando che si trattava di rapporti antecedenti all'estensione della disciplina e che comunque non erano stati rispettati gli adempimenti necessari presupposti, quali la comunicazione all'INAIL dei dati anagrafici del committente e dei prestatori di lavoro oltre che del luogo e periodo della prestazione. 2.3. Accertò la natura subordinata dei rapporti di lavoro tenuto conto della natura delle mansioni, dell'assenza di autonomia nell'espletamento e dell'assoggettamento al potere direttivo dell'imprenditore con inserimento nell'organizzazione aziendale. Con specifico riguardo ad uno dei lavoratori, il Rold , escluse che il contratto potesse essere ritenuto a progetto mancando la chiara indicazione del progetto e del risultato specifico da conseguire e risultando, anch'egli, inserito nell'organizzazione aziendale, privo di uk r.g. n.18879/2016 autonomia nell'esecuzione della prestazione ed esente da rischio di impresa. 2.4. Ai fini della determinazione delle sanzioni, poi, escluse l'unicità della condotta e ritenne non applicabile il cumulo giuridico non ricorrendone le condizioni dettate dall'art. 8 commi 1 e 2 della legge n. 689 del 1981. 3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] dei Brase società semplice agricola di [OSCURATO:PERSONA] & C. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio affidato a cinque motivi. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Belluno hanno resistito con controricorso. La D.T.L. di Belluno ha poi notificato il 4 10.2016 separato controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, l'omesso esame fatto di un decisivo oltre che la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma e rispettivamente ai nn. 3, 5 e 4 c.p.c.. 4.1. Pur ritenendo astrattamente condivisibili i principi enunciati nella sentenza tuttavia i ricorrenti evidenziano che in concreto, avendo ricevuto la documentazione richiesta il 31.10.2008, la D.T.L. avrebbe dovuto notificare il verbale entro il 29.1.2009 e non, come avvenuto, il 30.1.2009. 5. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241 1990 e degli artt. 14 e ss. della legge n. 689 del 1981. L'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma e rispettivamente ai nn. 3, 5 e 4 c.p.c.. 5.1. Deducono i ricorrenti che alla fase decisoria del procedimento complessivamente scandito da rigidi termini debba trovare applicazione il termine di trenta giorni dettato dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990 coerentemente con la ratio della legge volta ad una rapida definizione del procedimento. 6. I due motivi da trattare congiuntamente non possono essere accolti. 6.1. Va in via generale dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte r.g. n.18879/2016 che ha affermato che la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tanto nella sua originaria formulazione, applicabile "ratione temporis", secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni, quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n.689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi, i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve (cfr. Cass.11/10/2006 n. 21797 e già Cass. sez. un. 27/04/2006 n. 9591 e 13/04/2010 n. 8763). 6.2. Ne consegue che il termine per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione è di novanta giorni e decorre dalla data di ricezione della documentazione richiesta in via istruttoria nel corso del procedimento amministrativo. 6.3. Nel caso di specie, come accertato dalla Corte territoriale, la documentazione è pervenuta all'amministrazione il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto l'ordinanza doveva essere notificata, così come è avvenuto, entro il 29 gennaio del 2009. Non è contestato infatti che la notifica del provvedimento, avvenuta a mezzo del servizio postale, si è perfezionata per il notificante proprio in quella data. 7. Con il terzo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 61 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell'art.2094 c.c., dell'art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002 convertito nella I. n. 73 del 2002, come sostituito dall'art. 36 bis comma 7 lett. A) della I. n. 248 del 2006 di conversione del d.l. n. 223 del 2006. Denuncia inoltre l'omesso esame di un fatto decisivo e la nullità sentenza, tutto in relazione all'art. 360 primo comma e rispettivamente ai nn. 3, 5 e 4 c.p.c.. 7.1. Deducono i ricorrenti che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare che nel caso esaminato erano presenti tutti gli indici r.g. n.18879/2016 rivelatori dell'esistenza di un lavoro occasionale: non più di 30 giorni di lavoro nel corso dell'anno ed un compenso di non più di cinquemila euro e che la motivazione sul punto sarebbe assente e comunque lacunosa e l'interpretazione data sarebbe contra legem. Osservano infatti che ciò che rileva non è tanto cosa facessero i lavoratori ma piuttosto qual' era la durata della prestazione e l'ammontare del compenso. Per tale aspetto la Corte di merito avrebbe trascurato di prendere in esame le prove documentali offerte. 7.2. Rilevano inoltre che le prestazioni occasionali erano escluse dall'applicazione della disciplina dettata per il lavoro a progetto atteso che l'art. 61, comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 (abrogato dal d.lgs. n. 81 del 2015 ma vigente all'epoca dei fatti) le escluderebbe dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 (che richiede la riconducibilità dell'attività dei collaboratori coordinati e continuativi a progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato). 8. Il motivo è fondato e deve essere accolto. 8.1. L'art. 61 comma 2 della legge n. 276 del 2003, applicabile alla fattispecie in esame, dispone che "Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo." 8.2. Orbene nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che ai fini della qualificazione del rapporto e della conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria fosse decisivo il verificato inserimento dei lavoratori nell'organizzazione aziendale ma ha trascurato di verificare quale durata avessero avuto in concreto i rapporti di lavoro intercorsi con la società e se il compenso erogato superava o meno l'importo limite di cinquemila euro utile a definire come occasionale il rapporto di lavoro a prescindere dalle modalità con le quali era reso.r.g. n.18879/2016 9. Il quarto motivo di ricorso, invece, non può essere accolto. 9.1. Nel denunciare la violazione degli artt. 61 comma 1 e 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, dell'art. 2094 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre che l'omesso esame fatto decisivo e la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 primo comma e rispettivamente ai nn. 3, 5 e 4 c.p.c., si sostiene che dalle norme citate non si evincerebbe che i compiti non potessero essere ripetitivi ed esecutivi. Inoltre, si sottolinea che dal contratto e dalla prova per testi, trascurata dalla Corte di merito, poteva essere desunta la specificità del programma e la corrispondenza del suo contenuto all'attività in concreto prestata. 9.2. Osserva al riguardo il Collegio che la censura è inammissibile poiché trascura di riprodurre il contenuto del contratto e delle prove delle quali è lamentata l'errata valutazione e resta perciò preclusa al Collegio una verifica sin dalla lettura del ricorso della fondatezza o meno della censura che si rivela perciò generica. 10. Quanto all'ultimo motivo di ricorso - che ha ad oggetto la violazione dell'art. art. 3 comma 3 del d.l. n. 12 del 2002 conv. in I. n. 73 del 2002 e modificato dal 36 bis comma 7 lett. a della I. n. 248 del 2006, l'omesso esame fatto decisivo e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 primo comma e rispettivamente ai nn. 3, 5 e 4 c.p.c. ed investe la misura della sanzione irrogata - il suo esame resta assorbito dall'accoglimento del terzo motivo. 11. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto quanto al terzo motivo, rigettati il primo il secondo ed il quarto ed assorbito l'esame del quinto, e la sentenza cassata in relazione al motivo accolto deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso. Accoglie il terzo, assorbito il quo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla C
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