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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 marzo 2025

Cassazione n. 31862/2025

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugiaha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all’art. 495 cod. pen. 2.

Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato , tramite il difensore, deducendo vizi in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato oltre il termine prescritto.

4. Come risulta dagli atti del processo (non dalla erronea intestazione della sentenzache sembra riferirsi alla trattazione in udienza pubblica ) i l processo di appello è stato celebrato nelle forme del rito c.d. cartolare.

La disciplina del rito in esamenon è intervenuta sui termini di impugnazione, che l’art. 585 cod. proc. pen. regola come segue: -comma 1: «Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3». -comma 2: « I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito [omissis]».

Nella specie: -la sentenza della Corte di appello è stata deliberatain data 28 febbraio 202 5 , senza indicazione di termine per il deposito della motivazione, che pertanto, per legge, è pari a quindici giorni; -il dispositivo è stato ritualmente comunicato alle parti; -il termine per il deposito è spirato sabato 1 5 marzo 2025 ; -la sentenza è stata depositata tempestivamente il 4 marzo 2025; -dal 15 marzo 2025 è iniziato a decorrere il termine di 30 giorni (art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre ricorso per cassazione; -il termine per l’impugnazione — tenuto conto di ulteriori quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.— è decorso martedì 29 aprile 2025 ; -il ricorso è stato presentato, tardivamente, il 12 maggio 202 5 .

5. Discende l’inammissibilitàdel ricors o ex artt. 585 e 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a mente dell’art. 610 comma 5-biscod. proc. pen. 6.

Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che,si stima equa, di e uro quattromila .

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugiaha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] il reato di cui all’art. 495 cod. pen. 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorre l’imputato , tramite il difensore, deducendo vizi in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto presentato oltre il termine prescritto. 4. Come risulta dagli atti del processo (non dalla erronea intestazione della sentenzache sembra riferirsi alla trattazione in udienza pubblica ) i l processo di appello è stato celebrato nelle forme del rito c.d. cartolare. La disciplina del rito in esamenon è intervenuta sui termini di impugnazione, che l’art. 585 cod. proc. pen. regola come segue: -comma 1: «Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo 544 comma 1; b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2;c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 3». -comma 2: « I termini previsti dal comma 1 decorrono: a) dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura; c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito [omissis]». Nella specie: -la sentenza della Corte di appello è stata deliberatain data 28 febbraio 202 5 , senza indicazione di termine per il deposito della motivazione, che pertanto, per legge, è pari a quindici giorni; -il dispositivo è stato ritualmente comunicato alle parti; -il termine per il deposito è spirato sabato 1 5 marzo 2025 ; -la sentenza è stata depositata tempestivamente il 4 marzo 2025; -dal 15 marzo 2025 è iniziato a decorrere il termine di 30 giorni (art. 585, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) per proporre ricorso per cassazione; -il termine per l’impugnazione — tenuto conto di ulteriori quindici giorni ex art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.— è decorso martedì 29 aprile 2025 ; -il ricorso è stato presentato, tardivamente, il 12 maggio 202 5 . 5. Discende l’inammissibilitàdel ricors o ex artt. 585 e 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, a mente dell’art. 610 comma 5-biscod. proc. pen. 6. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma che,si stima equa, di e uro quattromila . P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euroquattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 31862/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris