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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2021

Cassazione n. 38526/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 luglio 2020, la Corte d'appello di Bologna - nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 15200 del 14/02/2018 - in relazione alla sentenza del Tribunale di Forlì del 14 luglio 2010, ha confermato il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti nei confronti dell'imputato, condannato per furto aggravato e simulazione di reato.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un motivo unico di doglianza, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

Esso si basa su generiche asserzioni difensive, che rappresentano la mera riproposizione di analoghe censure e risultano del tutto sganciate da una puntuale critica logica alla motivazione del provvedimento impugnato.

La sentenza della Corte d'appello reca, del resto, una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove, in sede di rinvio a seguito di annullamento, condivide il giudizio di bilanciamento espresso dal primo giudice ed esclude, conseguentemente, la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.

Ed invero, sul punto, evidenzia che le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata, alla luce: dei precedenti penali riportati dal ricorrente, sia per fatti analoghi a quello in oggetto che per altri di diversa natura; dell'assoluta mancanza di presa di distanza dalla costante e persistente tendenza a porre in essere reati contro il patrimonio; dell'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza o tentativo, anche parziale, di risarcire il danno,.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 luglio 2020, la Corte d'appello di Bologna - nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 15200 del 14/02/2018 - in relazione alla sentenza del Tribunale di Forlì del 14 luglio 2010, ha confermato il giudizio di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti nei confronti dell'imputato, condannato per furto aggravato e simulazione di reato. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando, con un motivo unico di doglianza, il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. Esso si basa su generiche asserzioni difensive, che rappresentano la mera riproposizione di analoghe censure e risultano del tutto sganciate da una puntuale critica logica alla motivazione del provvedimento impugnato. La sentenza della Corte d'appello reca, del resto, una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove, in sede di rinvio a seguito di annullamento, condivide il giudizio di bilanciamento espresso dal primo giudice ed esclude, conseguentemente, la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. Ed invero, sul punto, evidenzia che le circostanze attenuanti non possono essere ritenute prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva contestata, alla luce: dei precedenti penali riportati dal ricorrente, sia per fatti analoghi a quello in oggetto che per altri di diversa natura; dell'assoluta mancanza di presa di distanza dalla costante e persistente tendenza a porre in essere reati contro il patrimonio; dell'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza o tentativo, anche parziale, di risarcire il danno,. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021 Il Consigliere estensore
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