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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 32421/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32255/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 81000090621, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2008/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Benevento, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare all’esecuzione delle opere necessarie per evitare l’allagamento del proprio fondo agricolo adiacente alla strada cosiddetta “Bretella di collegamento”, in caso di deflusso delle acque piovane provenienti da quest’ultima, ed al risarcimento dei danni subiti a causa dell’allagamento del proprio fondo, verificatosi il 5 luglio 2009, in occasione di abbondanti piogge.

A fondamento della propria pretesa l’attrice dedusse che il sistema di canalizzazione delle acque piovane non era assolutamente idoneo a garantire lo scolo delle acque della bretella di collegamento, tanto che una precipitazione superiore alla media aveva determinato un allagamento nel terreno di sua proprietà per un danno pari ad € 10.000,35.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e negando la sua responsabilità per l’accaduto, deducendo che il violento nubifragio del 5 luglio 2009 costituiva un evento eccezionale edimprevedibile, integrante gli estremi del caso fortuito, e che, al più, la responsabilità era da addebitare alla società appaltatrice dei lavori di costruzione della “Bretella di collegamento”, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ex Impregima, sottoposta a fallimento.

Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1463/2016, dopo aver affermato la propria giurisdizione, sulla scorta di quanto emerso dalla CTU, che sosteneva come l’attività manutentiva della strada non spettava al convenuto e che le acque piovane provenienti dalla “bretella di collegamento” non si riversavano nel fondo attoreo, rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di lite.

2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli, domandando l’accertamento della responsabilità del Comune per non aver provveduto, nel realizzare la bretella di collegamento, a verificare l’idoneità del canale preesistente di scolo delle sue acque e confinante con il fondo dell’attrice a contenere tutta l’acqua piovana, al fine di arginare il rischio di recare danno ai fondi limitrofi in caso di abbondanti piogge; e dunque la condanna del Comune alla realizzazione delle opere di canalizzazione indicate dal CTU, nonché al risarcimento del danno pari ad € 1.083,40.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2693/21, ha rigettato il gravame, statuendo che dalle risultanze della consulenza tecnica si doveva desumere che la responsabilità per l’accaduto era da riscontrarsi in una erronea progettazione o realizzazione dell’opera, tuttavia, l’appellante non aveva assolto l’onere probatorio relativo alla colpa del Comune, non avendo, nella fattispecie, dimostrato che la manutenzione del canale di scolo era di spettanza di quest’ultimo.

3. Avverso t ale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Considerato che:

4. Con primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta ex art. 360, co.1, n.4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n.4 c.p.c., asserendo la nullità della sentenza di secondo grado in quanto corredata da una motivazione meramente apparente.

In particolare, la ricorrente censura il capo della sentenza di appello relativo all’assenza di responsabilità del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’erronea progettazione e realizzazione dell’opera, non essendo né il proprietario né l’ente obbligato alla sua manutenzione.

Ed invero, ad avviso della ricorrente, il Giudice del gravame non avrebbe posto a fondamento della propria decisione la missiva di riscontro del Comune alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal CTU, così come non avrebbe considerato che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha mai contestato la propria legittimazione passiva e titolarità dell’esecuzione dell’opera, il quale si era limitato ad asserire che eventuali responsabilità dovevano essere imputate alla società appaltatrice.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360, co.1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Nel caso di specie, la ricorrente denuncia che il Giudice dell’Appello abbia posto a fondamento della propria decisione di escludere la responsabilità del Comune le risultanze della CTU, sebbene, ad avviso della ricorrente, la consulenza tecnica dice l’esatto contrario.

5. Il primo motivo è inammissibile anzitutto perché il vizio di motivazione apparente non può essere dedotto facendo riferimento ad elementi estranei alla motivazione stessa: "è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (Cass. Sez.

U. n. 8053 del 2014).

Ma anche ove si volesse interpretare il motivo come due distinte censure: a) violazione del principio di non contestazione; b) omesso esame di documenti (le missive del 2018 e del 2021) esse sarebbero ugualmente inammissibili.

Quanto alla prima trattandosi di "non contestazione" in tesi risalente, com'è ovvio, al primo grado, della sua mancata rilevazione ci si sarebbe dovuto dolere con l’appello.

La ricorrente omette però di precisare se tanto fu fatto, tanto meno nel rispetto degli oneri di specificità dettati dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., di modo che la relativa questione risulta indeducibile per la prima volta in questa sede (v.

Cass. n. 18326 del 2022, in motivazione, pp. 14-15).

E comunque la dedotta non contestazione, desumibile dalla comparsa di costituzione, riguardava la titolarità delle opere di realizzazione della bretella, non del canale e dell'obbligo di sua manutenzione.

5.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice attribuito alla C.T.U. una affermazione decisiva contraria al suo contenuto.

Il motivo è innanzitutto inammissibile perché si risolve in una manifestazione di dissenso dalla valutazione delle risultanze istruttorie, e ciò al di là di quanto avrebbe comunque consentito l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. se non avesse operato la preclusione da cd. doppia conforme.

Il motivo sarebbe inammissibile anche per difetto di specificità, dal momento che la ricorrente si limita a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica, senza indicare specificamente ove il Giudice le avrebbe disattese in maniera irragionevole.

Nello specifico, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il Giudice dell’Appello non ha disatteso la consulenza tecnica, escludendo che i danni sia imputabili ai lavori svolti sulla “Bretella”, ma ha ritenuto che alcuna prova fosse stata fornita in ordine alla colpa del Comune, che è un accertamento di spettanza del solo giudice di merito e non del consulente tecnico.

Il consulente tecnico difatti, è chiamato a fornire al giudice chiarimenti di natura tecnica, ma non può sostituirsi a quest’ultimo per l’accertamento della responsabilità (Cass., Sez.

II, Ord. n. 27702/20, Cass., III Sez., n. 17369).

Il motivo sarebbe, inoltre, infondato perché contrariamente a quanto afferma la ricorrente, e come peraltro emerge dagli stralci della C.T.U. trascritti nel ricorso, il perito non ha imputato al Comune la responsabilità dei danni subiti dalla ricorrente.

Il perito ha accertato soltanto che i danni erano riconducibili a un errore di progettazione o di realizzazione del canale che, in occasione della realizzazione della bretella, era stato oggetto di lavori di stabilizzazione.

Muovendo da quanto emergente dalla C.T.U., la Corte d’appello ha quindi rilevato che anche “il consulente non ha potuto accertare quando è stato eseguito l’intervento di sistemazione del canale né l’ente che ha eseguito l’opera”, così che in difetto della prova che sia stato il Comune a realizzare l’intervento di sistemazione del canale, la Corte d’appello ha legittimamente escluso la responsabilità dell’ente per i danni subiti dall’odierna ricorrente. 6.Le spese seguono la soccombenza.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32255/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 81000090621, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2008/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il31/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Benevento, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentirlo condannare all’esecuzione delle opere necessarie per evitare l’allagamento del proprio fondo agricolo adiacente alla strada cosiddetta “Bretella di collegamento”, in caso di deflusso delle acque piovane provenienti da quest’ultima, ed al risarcimento dei danni subiti a causa dell’allagamento del proprio fondo, verificatosi il 5 luglio 2009, in occasione di abbondanti piogge. A fondamento della propria pretesa l’attrice dedusse che il sistema di canalizzazione delle acque piovane non era assolutamente idoneo a garantire lo scolo delle acque della bretella di collegamento, tanto che una precipitazione superiore alla media aveva determinato un allagamento nel terreno di sua proprietà per un danno pari ad € 10.000,35. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e negando la sua responsabilità per l’accaduto, deducendo che il violento nubifragio del 5 luglio 2009 costituiva un evento eccezionale edimprevedibile, integrante gli estremi del caso fortuito, e che, al più, la responsabilità era da addebitare alla società appaltatrice dei lavori di costruzione della “Bretella di collegamento”, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ex Impregima, sottoposta a fallimento. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1463/2016, dopo aver affermato la propria giurisdizione, sulla scorta di quanto emerso dalla CTU, che sosteneva come l’attività manutentiva della strada non spettava al convenuto e che le acque piovane provenienti dalla “bretella di collegamento” non si riversavano nel fondo attoreo, rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di lite. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello dinnanzi alla Corte di Appello di Napoli, domandando l’accertamento della responsabilità del Comune per non aver provveduto, nel realizzare la bretella di collegamento, a verificare l’idoneità del canale preesistente di scolo delle sue acque e confinante con il fondo dell’attrice a contenere tutta l’acqua piovana, al fine di arginare il rischio di recare danno ai fondi limitrofi in caso di abbondanti piogge; e dunque la condanna del Comune alla realizzazione delle opere di canalizzazione indicate dal CTU, nonché al risarcimento del danno pari ad € 1.083,40. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 2693/21, ha rigettato il gravame, statuendo che dalle risultanze della consulenza tecnica si doveva desumere che la responsabilità per l’accaduto era da riscontrarsi in una erronea progettazione o realizzazione dell’opera, tuttavia, l’appellante non aveva assolto l’onere probatorio relativo alla colpa del Comune, non avendo, nella fattispecie, dimostrato che la manutenzione del canale di scolo era di spettanza di quest’ultimo. 3. Avverso t ale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 4. Con primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta ex art. 360, co.1, n.4 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, co.2, n.4 c.p.c., asserendo la nullità della sentenza di secondo grado in quanto corredata da una motivazione meramente apparente. In particolare, la ricorrente censura il capo della sentenza di appello relativo all’assenza di responsabilità del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per l’erronea progettazione e realizzazione dell’opera, non essendo né il proprietario né l’ente obbligato alla sua manutenzione. Ed invero, ad avviso della ricorrente, il Giudice del gravame non avrebbe posto a fondamento della propria decisione la missiva di riscontro del Comune alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal CTU, così come non avrebbe considerato che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non ha mai contestato la propria legittimazione passiva e titolarità dell’esecuzione dell’opera, il quale si era limitato ad asserire che eventuali responsabilità dovevano essere imputate alla società appaltatrice. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 360, co.1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Nel caso di specie, la ricorrente denuncia che il Giudice dell’Appello abbia posto a fondamento della propria decisione di escludere la responsabilità del Comune le risultanze della CTU, sebbene, ad avviso della ricorrente, la consulenza tecnica dice l’esatto contrario. 5. Il primo motivo è inammissibile anzitutto perché il vizio di motivazione apparente non può essere dedotto facendo riferimento ad elementi estranei alla motivazione stessa: "è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali" (Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014). Ma anche ove si volesse interpretare il motivo come due distinte censure: a) violazione del principio di non contestazione; b) omesso esame di documenti (le missive del 2018 e del 2021) esse sarebbero ugualmente inammissibili. Quanto alla prima trattandosi di "non contestazione" in tesi risalente, com'è ovvio, al primo grado, della sua mancata rilevazione ci si sarebbe dovuto dolere con l’appello. La ricorrente omette però di precisare se tanto fu fatto, tanto meno nel rispetto degli oneri di specificità dettati dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., di modo che la relativa questione risulta indeducibile per la prima volta in questa sede (v. Cass. n. 18326 del 2022, in motivazione, pp. 14-15). E comunque la dedotta non contestazione, desumibile dalla comparsa di costituzione, riguardava la titolarità delle opere di realizzazione della bretella, non del canale e dell'obbligo di sua manutenzione. 5.1. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice attribuito alla C.T.U. una affermazione decisiva contraria al suo contenuto. Il motivo è innanzitutto inammissibile perché si risolve in una manifestazione di dissenso dalla valutazione delle risultanze istruttorie, e ciò al di là di quanto avrebbe comunque consentito l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. se non avesse operato la preclusione da cd. doppia conforme. Il motivo sarebbe inammissibile anche per difetto di specificità, dal momento che la ricorrente si limita a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze della consulenza tecnica, senza indicare specificamente ove il Giudice le avrebbe disattese in maniera irragionevole. Nello specifico, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, il Giudice dell’Appello non ha disatteso la consulenza tecnica, escludendo che i danni sia imputabili ai lavori svolti sulla “Bretella”, ma ha ritenuto che alcuna prova fosse stata fornita in ordine alla colpa del Comune, che è un accertamento di spettanza del solo giudice di merito e non del consulente tecnico. Il consulente tecnico difatti, è chiamato a fornire al giudice chiarimenti di natura tecnica, ma non può sostituirsi a quest’ultimo per l’accertamento della responsabilità (Cass., Sez. II, Ord. n. 27702/20, Cass., III Sez., n. 17369). Il motivo sarebbe, inoltre, infondato perché contrariamente a quanto afferma la ricorrente, e come peraltro emerge dagli stralci della C.T.U. trascritti nel ricorso, il perito non ha imputato al Comune la responsabilità dei danni subiti dalla ricorrente. Il perito ha accertato soltanto che i danni erano riconducibili a un errore di progettazione o di realizzazione del canale che, in occasione della realizzazione della bretella, era stato oggetto di lavori di stabilizzazione. Muovendo da quanto emergente dalla C.T.U., la Corte d’appello ha quindi rilevato che anche “il consulente non ha potuto accertare quando è stato eseguito l’intervento di sistemazione del canale né l’ente che ha eseguito l’opera”, così che in difetto della prova che sia stato il Comune a realizzare l’intervento di sistemazione del canale, la Corte d’appello ha legittimamente escluso la responsabilità dell’ente per i danni subiti dall’odierna ricorrente. 6.Le spese seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.200 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principa
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