CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2021
Cassazione n. 36523/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], nato ad Avola il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 03/06/2021 il Tribunale del riesame di Catania, decidendo ex art. 309 cod. proc. pen., confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta il 30/04/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi A e K della rubrica. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato nel contesto di una più ampia attività d'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, che riguardava la sfera di operatività e le attività delittuose commesse dal clan Trigila di Noto, storicamente presente nell'area siracusana meridionale. Queste attività d'indagine avevano evidenziato l'immutata capacità della cellula criminale netina di controllare la sua area geografica di riferimento, attraverso l'imposizione di estorsioni agli imprenditori locali e la gestione di alcuni settori economici strategici - come quello dei caseifici, che rileva ai presenti fini -, reso possibile dalle ingenti disponibilità economiche della consorteria oggetto di vaglio cautelare. Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo il Tribunale del riesame di Catania, il sodalizio mafioso storicamente egennonizzato da [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula" e dai componenti del suo nucleo familiare, descritto al capo A, operava secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen. - risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui si era imposto sul territorio aretuseo -, come accertato in altri procedimenti penali, definiti con sentenze irrevocabili, rispetto ai quali la fattispecie associativa contestata al ricorrente costituisce l'espressione di un'attività delinquenziale rappresentativa di un immutato potere di controllo dell'area in questione. In questa cornice, al capo A della rubrica, si contestava a [OSCURATO:PERSONA] la partecipazione al clan Trigila di Noto - operante nell'area siracusana meridionale -, all'interno del quale gravitava, in cui attualmente militava quale affiliato alla frangia egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula", nel cui contesto informava gli associati delle direttive impartite dai vertici consortili e gestiva una parte delle attività economiche controllate dalla consorteria mafiosa netiria. Nello stesso contesto, si inseriva la fattispecie di cui al capo K, in cui si contestava a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di avere minacciato [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], allo scopo di costringerlo a non vendere più prodotti caseari nell'area netina, inserendosi tale attività imprenditoriale, gestita dalla persona offesa e dalla sua famiglia, nello stesso settore zootecnico nel quale, da tempo, operava il ricorrente. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività delittuose contestategli ai capi A e K della rubrica, secondo il Tribunale del riesame di Catania, si riteneva dimostrato attraverso le captazioni svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 2-6 del provvedimento impugnato, da cui emergeva il collegamento del ricorrente con i vertici del clan Trigila di Noto, con cui collaborava nei settori di sua pertinenza consortile, tra cui il controllo del settore caseario, nel quale si concretizzava l'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame di Catania, infine, riteneva sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime restrittivo carcerario applicato a [OSCURATO:PERSONA], rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte illecite contestate all'indagato ai capi A e K della rubrica e della loro riconducibilità a una consorteria criminale storicamente radicata nell'area siracusana meridionale, come il clan Trigila, che, come detto, risultava egemonizzata dall'omonimo nucleo familiare. Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Catania confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo promiscuamente tre distinte censure difensive. Con la prima di queste doglianze si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento alla tentata estorsione aggravata commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA], conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, necessario alla configurazione del reato contestato al capo K della rubrica, essendo gli elementi probatori relativi a tale ipotesi di reato privi di univocità e inidonei alla formulazione del giudizio cautelare censurato, anche alla luce del fatto che non era emerso alcun collegamento diretto tra le condotte illecite estorsive ascritte all'indagato e la sfera di operatività del clan Trigila di Noto. Con la seconda di tali censure difensive si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio mafioso oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che venivan'o censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] al clan Trigila sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Con la terza di tali censure difensive si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, resa evidente dalle doglianze cui sopra ci si è riferiti, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Catania si era espresso in termini assertivi e svincolati dalle risultanze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Tanto premesso, osserva preliminarmente il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Catania fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento cautelare genetico, relativamente alle ipotesi delittuose di cui ai capi A e K della rubrica, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna, mediante pertinenti richiami testuali, nelle pagine 2-6 dell'ordinanza impugnata. Tra queste captazioni, si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza indiziaria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, le intercettazioni registrate il 20/03/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citate a pagina 2; l'intercettazione registrata il 21/03/2018 tra gli stessi colloquianti, citata nelle pagine 2 e 3; l'intercettazione registrata il 20/10/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 4 e 5; l'intercettazione registrata il 23/04/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata nelle pagine 5 e 6.Secondo il Tribunale del riesame di Catania, gli esiti indiziari di queste attività di intercettazione facevano emergere il ruolo consortile svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione delle attività illecite riconducibili al clan Triglia di Noto, nelle quali era coinvolto per effetto del suo collegamento, familiare e associativo, con i vertici della consorteria mafiosa, storicamente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula". Tale coinvolgimento imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra il ricorrente e i vertici della cosca mafiosa di cui al capo A della rubrica, attestata dalle risultanze captative che si sono richiamate, dalle quali si evinceva la consapevolezza dell'indagato di contribuire al perseguimento delle strategie criminali del sodalizio netino, che veniva affermata dal Tribunale del riesame di Catania nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177-01; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloja, Rv. 261379- 01). 2.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] risulta, direttamente o indirettamente, convolto, costituisce una questione meramente fattuale, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali il Collegio si deve attenere (Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01; Sez. 6, n. 15396 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636- 01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto, pur pregevolmente, prospettato dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] nell'atto di impugnazione in esame, essendo una siffatta operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 11794 de1111/02/2013, Melfi, 254439-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nel giudizio cautelare. Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi indiziari valutati dal giudice cautelare ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 4, n. 21602 del 17/04/2007, Ventola, Rv. 237588-01). Questa posizione ermeneutica, da ultimo, è stata ribadita dalle Sezioni unite, che hanno affermato il seguente principio di diritto: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3. In questa cornice, deve ritenersi infondata la doglianza prospettata dalla difesa del ricorrente con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui al capo A della rubrica - che appare opportuno esaminare prioritariamente rispetto a quella proposta con riferimento al reato di cui al capo K -, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto al ricorrente al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale tra il ruolo consortile attribuito al ricorrente all'interno del sodalizio mafioso oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che venivano censurate sia sotto il profilo del contributo causale fornito da [OSCURATO:PERSONA] al clan Trigila sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo. Non può, in proposito, non ribadirsi che degli elementi indiziari che si sono richiamati nei paragrafi 2 e 2.1, cui si deve rinviare, il Tribunale del riesame di Catania forniva un'interpretazione ineccepibile e non rivisitabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.), inserendoli in un compendio probatorio omogeneo, che imponeva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di pianificazione criminosa e di controllo illecito delle attività imprenditoriali svolte nel settore caseario, forte dei suoi consolidati legami, consortili e familiari, con i vertici della consorteria mafiosa netina, storicamente egemonizzata da [OSCURATO:PERSONA] detto "pinnintula". Le conclusioni formulate dal Tribunale del riesame di Catania con riferimento alla posizione associativa di [OSCURATO:PERSONA], dunque, appaiono rispettose del compendio indiziario acquisito nei suoi confronti e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez. U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01). Si tratta, dunque, di ribadire che, sul ruolo associativo svolto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio mafioso netino, che gli veniva correttamente contestato al capo A, il percorso argomentativo seguito dal provvedimento impugnato appare ineccepibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In materia di associazione di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali» (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, Modafferi, Rv. 254915-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279507-01). Appaiono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 6 del provvedimento impugnato, nel confermare il giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il suo inserimento nella consorteria mafiosa di cui al capo A, richiamava la circostanza «che i componenti del clan si fossero divisi le zone d'influenza economica [...]», nel cui contesto maturava la anche la vicenda delittuosa di cui al capo K, espressiva di tali logiche spartitorie.Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza della doglianza in esame. 5. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per l'ulteriore censura difensiva, relativa alla configurazione dell'ipotesi delittuosa di cui al capo K, che costituisce una concretizzazione delle logiche egemoniche cui ci si è riferiti nel paragrafo precedente nel descrivere l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] all'omonima consorteria. Occorre premettere che, con tale doglianza - che, come detto, è opportuno esaminare dopo l'esposizione di quella proposta con riferimento al reato di cui al capo A della rubrica -, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato contestato al capo K, essendo gli elementi probatori relativi a tale ipotesi di reato privi di univocità e inidonei alla formulazione del giudizio cautelare censurato, anche alla luce del fatto che non era emerso alcun collegamento diretto tra le condotte illecite estorsive ascritte all'indagato e la sfera di operatività del clan Trigila. Non può, in proposito, non rilevarsi che, anche in questo caso, il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Catania fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla fattispecie di cui al capo K, è costituito dalle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, citate nelle pagine 2-6 del provvedimento impugnato. Il coinvolgimento del ricorrente nella gestione della vicenda estorsiva contestata al capo K, dunque, veniva accertato nello stesso contesto indiziario passato in rassegna nei paragrafi 2 e 2.1, cui si rinvia ulteriormente, dal quale emergevano le strategie di controllo del settore caseario netino, in cui si concretizzavano le intimidazione in essere dal ricorrente in danno di [OSCURATO:PERSONA], finalizzate a estrometterlo dal segmento commerciale nel quale la vittima era inserita, in attuazione delle direttive criminali ricevute dai vertici della consorteria mafiosa di cui al capo A. Si aggiunga che di queste captazioni, che chiarivano con quali modalità [OSCURATO:PERSONA] era stato minacciato dal ricorrente, il Tribunale del riesame di Catania forniva un'interpretazione ineccepibile - oltre che non rivisitabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, cit.) -, mediante il loro inserimento in un compendio indiziario omogeneo, che consentiva di ritenere dimostrati, in riferimento alla gestione della vicenda estorsiva in esame, i rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e i vertici del sodalizio mafioso netino, al quale l'indagato era collegato. Si ritengono, pertanto, condivisibili le conclusioni alle quali giungeva il Tribunale del riesame di Catania, che, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 3 del provvedimento impugnato, con riferimento alla condizione di sudditanza psicologica nella quale versava [OSCURATO:PERSONA], per effetto delle intimidazioni subite, evidenziava che «il tenore delle conversazioni nel loro complesso [.•.] confermavano che quest'ultimo era stato picchiato selvaggiamente [...] e che il fratello Giuseppe era stato poco dopo minacciato per avere mancato di "rispetto" e gli era stato intimato di non vendere più prodotti a Noto [...]». In questa, univoca, cornice indiziaria, prive di rilievo appaiono le censure difensive relative all'assenza di collegamenti tra le condotte estorsive di [OSCURATO:PERSONA] e la sfera di operatività della consorteria mafiosa di cui al capo A della rubrica, prospettata residualmente nel contesto censorio in esame, dovendosi richiamare in proposito la giurisprudenza consolidata di questa Corte, formatasi sull'interpretazione dell'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, secondo cui: «In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da. ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione» (Sez..6, n. 44698 del 22 settembre 2015, Cannizzaro, Rv. 265359-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina, Rv. 253218-01). Le considerazioni esposte imponevano di ribadire l'infondatezza della doglianza in esame. 5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a fronte della contraddittorietà del compendio indiziario acquisito in relazione alle ipotesi delittuose di cui ai capi A e K, era stata applicata in modo automatico e senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell'indagato, sui quali il Tribunale del riesame di Catania, a fronte delle specifiche censure difensive, si era espresso in termini assertivi. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in carcere per un indagato di associazione mafiosa, salvo che non risultino interrotti i suoi legami con la consorteria di riferimento ovvero quando il venire meno della pericolosità derivi da elementi concreti e specifici, che dimostrino l'effettivo allontanamento dal sodalizio dell'affiliato (Sez. 5, n. 57580 del 14/09/2017, Lupia, Rv. 272435- 01; Sez. 2, n. 19283 del 03/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062-01). Differente, invece, è la valutazione che deve essere compiuta, nell'ambito della stessa presunzione prefigurata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento ai reati fine aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. - analogamente a quanto contestato a [OSCURATO:PERSONA] al capo K della rubrica -„ atteso che gli elementi che, in questo caso, si richiedono per superare la presunzione di pericolosità non possono coincidere con quelli richiesti per l'associato. In tali ipotesi, infatti, non vi è alcun legame associativo da rescindere, anche tenuto conto del fatto che il collegamento dell'agente al sodalizio può essere occasionale o addirittura limitato alla singola condotta (Sez. 2, n. 2242 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Riela, Rv. 261701-01; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013, dep. 2014, Palumbo, Rv. 257774-01). Ne discende che il giudizio di pericolosità non può prescindere dalle emergenze indiziarie, in relazione alle quali occorre verificare se il rischio di ulteriori condotte illecite, analoghe a quelle contestate a Trigila ai capi A e K, sia concreto e reso probabile dai collegarilenti esistenti tra l'indagato e la consorteria mafiosa di riferimento. Questi collegamenti, nel caso di specie, risultano dimostrati, per effetto del ruolo svolto dal ricorrente nella gestione di una parte delle attività economiche del clan Trigila di Noto - con particolare riferimento al settore caseario -, alla luce del quale il Tribunale del riesame di Catania confermava il provvedimento cautelare genetico, sulla base di una valutazione ineccepibile del compendio indiziario (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso. 6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'art. 94, comma i- ter, disp. att.