CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 18542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7835-2022 proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,in persona del Ministro pro tempore,e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ope legisdall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12. -ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 07835 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25; -controricorrente- REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso la casella PEC [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 391/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ALE D’ [OSCURATO:PERSONA] - ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA], con ingiunzione di pagamento del 9 giugno 2020, n. 001GI/2020, adottata ai sensi e per gli effetti di cui al R.D. n. 639 del 1910, riferita “al gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale relativo all’anno d’imposta 2011, 2012, 2013, 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011, ingiungeva (art. 2 del R.D. n. 639 del 1910)”, all’Agenzia delle entrate, e in solido con essa al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), di pagare la somma di euro 34.540.036,77 entro il termine di 30 giorni. Nell’ingiunzione si esponeva che l’Agenzia delle entrate eil MEF non avevano provveduto al riversamento obbligatorio diretto, in favore della Regione Basilicata, dei proventi (IRAP e addizionale regionale Ric. 2022 n. 07835 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 3 - IRPEF) derivanti dall’attività di recupero dell’evasione fiscale, né detto riversamento era stato assicuratodiversamente. Nell’ingiunzione si indicava la Corte dei conti quale autorità giurisdizionale alla quale presentare l’opposizione avverso l’ingiunzione. 2. Il MEF e l’Agenzia delle entrate hanno proposto, nei confronti della Regione Basilicata, dinanzi alla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Basilicata, “ricorso in opposizione ex artt. 172 e ssg. del d.lgs. n. 174 del 2016 con istanza di sospensione in via cautelare” all’ingiunzione fiscale, anche dubitando della giurisdizione contabile. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva all’opposizione e argomentava sulla corretta elezione di giurisdizione presso la Corte dei conti. 4. Il Procuratore regionale della Corte dei conti premetteva la giurisdizione contabile e deduceva la fondatezza delle Ragioni poste a fondamento della ingiunzione. 5. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, con la sentenza n. 45 del 2020, in via preliminare, ha statuito sulle doglianze diverse dal merito della controversia, rappresentate in chiave critica dall’Avvocatura dello Stato “ivi compresi i profili di giurisdizione”, in ordine ai quali vi era “eccezione formalmente sollevata dalle Amministrazioni ricorrenti sul plesso giurisdizionale a cui spetti decidere la controversia”, e ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile, in ragione della nozione di contabilità pubblica. Ha affermato che, nella specie, veniva in rilievo il riversamento o mancato riversamento di entrate pubbliche, che è tematica contabile, in relazione alla quale sussiste la giurisdizione contabile. Nel merito, ha rigettato il ricorso, ritenendo la sussistenza del credito della Regione Basilicata nei confronti delle Amministrazioni, tenute all’adempimento in solido. Ric. 2022 n. 07835 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 4 - La Corte dei conti ha accertato e rideterminato il credito della Regione Basilicata nella misura complessiva di euro 32.275.314,59, oltre rivalutazione monetaria dalla data di ciascun pagamento e sino alla data di pubblicazione della sentenza, nonché interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo. 6. [OSCURATO:PERSONA] statali hanno proposto appello, articolato in plurimi motivi, di cui il primo avente ad oggetto “difetto di giurisdizione della Corte di conti in relazione agli artt. 103, secondo comma, Cost., art. 1, comma 1 e 172, lett. d) del d.lgs. n. 174 del 2016; giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione all’art. 133, n. 2 del cd. proc. amm., difetto assoluto di giurisdizione e giurisdizione della Corte costituzionale in relazione all’art. 134 Cost. 7.La Corte dei Conti, Sezione Seconda giurisdizionale centrale di appello, con la sentenza n. 391, depositata il 9 novembre 2021, ha rigettato l’appello confermando la sentenza di primo grado. In relazione al motivo di gravame sulla giurisdizione, la Corte dei conti, con la suddetta sentenza n. 391 del 2021 , ne ha dichiarato l’inammissibilità, facendo applicazione dei principi affermati da Cass. S.U. n. 21260 del 2016, secondo i quali l’attore non può ritenersi legittimato a contestare il capo relativo alla giurisdizione rispetto al quale non sia soccombente. 8. Il MEF e l’Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, con il quale hanno chiesto che la Corte “cassi senza rinvio la sentenza in epigrafe e per l’effetto, previa declaratoria dell’ammissibilità della questione, dichiari il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e la giurisdizione, in via gradata, del giudice amministrativo o del giudice civile o della Corte costituzionale”. 9. Resiste con controricorso la Regione Basilicata deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. 10. Il Procuratore Generale della Corte dei conti ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, atteso che proprio le Ric. 2022 n. 07835 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 5 - Amministrazioni statali avevano incardinato il ricorso dinanzi alla giurisdizione contabile, o comunque non fondato. 11. Il ProcuratoreGenerale ha depositato conclusioni scritte con cui ha dedotto che la controversia rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti, e ha chiesto il rigetto del ricorso. 12. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1., cod. proc. civ. 13. In data 19 giugno 2023, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, PCT , memoria con la quale ha eccepito la sussistenza di giudicato esterno sulla giurisdizionecontabile, allegando la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata n. 75, depositata il 9 novembre 2021. DIRITTO 1. Con il primo motivo di ricorso le Amministrazioni statali ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2909, cod. civ.; degli artt. 100, 112 e 382, cod. proc. civ.; dell’art. 111, ottavo comma, Cost.; degli artt. 177 e 184, comma 3, del d.lgs. n. 174 del 2016; dell’art. 3 del R.D. n. 639 del 1910; dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990. In relazione all’art. 360,n. 4, cod. proc. civ. Con il motivo si censura, attraverso plurime doglianze la statuizione di inammissibilità del motivo di appello sulla giurisdizione. 1.1. Premettono le Amministrazioni statali che la suddetta statuizione era impugnabile, diversamente venendo meno la garanzia di controllo dei limiti della giurisdizione della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, che la Costituzione e il codice di procedura civile accentrano nelle Sezioni Unite della Corte. La sentenza di appello avrebbe violato l’art. 112,cod. proc. civ., e l’art. 184, comma 3, del codice di giustizia contabile, nonché l’art.2909 cod. civ. Ric. 2022 n. 07835 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 6 - In primo grado la pronuncia sulla giurisdizione aveva come premessa l’aver ritenuto ammissibile la relativa eccezione proposta. Su tale statuizione implicita di ammissibilità della deduzione della questione di giurisdizione, da parte delle Amministrazioni statali che avevano promosso l’opposizione, la Regione Basilicata avrebbe dovuto proporre appello incidentale. In mancanza di impugnazione, la statuizione del giudice di appello sull’inammissibilità della questione di giurisdizione palesava vizio di ultra petizione. 1.2. Ulteriore censura è specificata in relazione alla violazione dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990; dell’art. 2907 cod. civ., e dell’art. 100, cod. proc. civ. È censurata la statuizione che ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto le Amministrazioni statali avevano esse stesse introdotto il giudizio dinanzi alla Corte dei conti. Esse ricorrenti avevano adito la Corte dei conti in quanto tale indicazione era contenuta nell’ordinanza ingiunzione. Non vi era stato alcun abuso del processo, né alcuna scelta definitiva e volontaria del giudice da parte delle stesse, di talché non poteva sostenere che la statuizione della giurisdizione effettuata dal primo giudice non desse luogo a soccombenza delle medesime Amministrazioni statali. La pronuncia sulla giurisdizione era stata favorevole all’Amministrazione regionale, che aveva indicato il giudice da adire. Pertanto, dichiarando il difetto di legittimazione o di interesse a proporre con motivo di appello la questione di giurisdizione, la Corte dei conti di secondo grado aveva violato l'articolo 3, comma 4 della legge n. 241 del 1990, e in correlazione l’art. 2907, cod. civ., e l’art.100 cod. proc. civ. 1.3. La sentenza di secondo grado avrebbe violato l’art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in quanto, anche a prescindere dall’indicazione del giudice da adire, contenuta nell’ingiunzione, non poteva affermarsi Ric. 2022 n. 07835 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 7 - che sulla giurisdizione vi era soccombenza del solo convenuto, atteso che l’attore in senso sostanziale non è l’opponente ma l’Amministrazione regionale che aveva avanzato la richiesta di pagamento e aveva fatto notificare l’ingiunzione. [OSCURATO:PERSONA] statali nel proporre l’opposizione all’ingiunzione, avevano pieno titolo a contestare la giurisdizione. 1.4. Infine, non poteva condividersi l’assunto della esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, come affermato dalla sentenza di appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione all’art. 103, secondo comma, Cost., agli artt. 1, comma 1, e 172, lett. d), del d.lgs. n. 174 del 2016. Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione all’art., 133, comma 2, cod. proc. amm.; difetto assoluto di giurisdizione e giurisdizione della Corte costituzionale in relazione all’art. 134 Cost. In relazione all’art. 360, n.1, cod. proc. civ. 2.1. Le ricorrenti espongono che l’Agenzia delle entrate non può essere qualificata come esattore della Regione, per radicare la giurisdizione della Corte dei conti, né rileva a tal fine, nella specie, la ipotetica qualifica di agente contabile Si era in presenza di una convenzione organizzativa tra [OSCURATO:PERSONA], la Regione Basilicata e l’Agenzia delle entrate, volta a disciplinare non una fattispecie contabile, come il riversamento da parte di uno dei contraenti all'altro del gettito dei tributi applicati dal secondo ma riscossi dal primo per conto di questo, ma a sostituire un ente pubblico all’altro nella complessiva titolarità ed esercizio di tutte le potestà pubbliche di imposizione tributaria e di gestione del rapporto con il contribuente. Dunque, si era al di fuori della materia di contabilità pubblica e dei rapporti tra ente impositore ed esattore. Ric. 2022 n. 07835 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 8 - Sussisterebbe, nella specie, la giurisdizione del giudice amministrativo,ai sensi dell'articolo 133, lettera a), n. 2 del cod. proc. amm. In subordine, qualora nella convenzione tra L’Agenzia delle entrate e la Regione Basilicata non si ravvisasse un accordo tra enti pubblici, si sarebbe in presenza di un contratto di diritto privato e di posizione di diritto soggettivo e di obbligazioni di natura patrimoniale, la cui cognizione spetterebbe alla giurisdizione ordinaria. 2.2. Con riguardo al MEF, la controversia in esame, quale generica controversia sul riversamento, non potrebbe essere ricondotta, in quanto tale, in mancanza di una previsione legislativa, alla giurisdizione contabile, ma alla giurisdizione ordinaria generale sui diritti soggettivi. 2.3 Qualorapoi la sentenza di appello avesse inteso rilevare la lesione dell’autonomia finanziaria regionale, garantita dall’art. 119 Cost.,la giurisdizione spetterebbe alla Corte costituzionale, ex art. 134 Cost. 3. Prima di passare all’esame dei motivi di ricorso, occorre rilevare che in data 19 giugno 2023 la controricorrente ha depositato memoria, con allegata la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Basilicata, n. 75 depositata il 9 novembre 2021. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] nella memoria ha dedotto che in ragione della suddetta sentenza del giudice contabile, passata in giudicato, intervenuta tra le stesse parti, con riguardo al mancato riversamento per le annualità 2015-2018, si sarebbe formato giudicato esternorispetto all’odierna controversia. 4. La produzione della memoria e della documentazione allegata, a termini ormai scaduti, pone questione processuale in relazione al novellato art. 372, cod. proc. civ., e questione sostanziale con riguardo alla valenza del giudicato esterno invocato, che rilevano ai fini della decisione della controversia, entrambe non trattate negli scritti delle Ric. 2022 n. 07835 sez. SU -ud. 20-06-2023 - 9 - parti, ciò che rende opportuna la rimessione della causa in pubblica udienza, onde consentire