CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 20364/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI RAVENNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~ conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]- Q. eQ.,t.T. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 610, artt. 582, 585 comma 1 e 2 cod. pen., procedendo anche per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 1991, ritenendo insussistente lo stato di flagranza. 2. Avverso il descritto provvedimento ricorre il Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica in sede, deducendo inosservanza di legge penale, in relazione agli artt. 391 e 382 cod. proc. pen. Dalle premesse in fatto descritte dallo stesso giudice, secondo l'impugnante, emergerebbe già la quasi fragranza ritenuta in diritto non integrata nel provvedimento impugnato. Infatti, quando è intervenuta la polizia giudiziaria le ferite che la persona offesa presentava al braccio erano ancora fresche. Inoltre, la maglietta strappata e sporca di sangue era stata rinvenuta sul posto, sul retro dell'abitazione, unitamente a un sacchetto di stupefacente, beni evidentemente occultati dall'aggressore proprio per l'imminente intervento della polizia. Dunque si tratterebbe, per il ricorrente, di tracce del reato. Si deduce, pertanto, violazione di legge per essere stato erroneamente non ritenuto lo stato di quasi flagranza, pur essendo presenti ed acclarati dalla polizia giudiziaria segni recentissimi della commissione dei reati. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, G. Casella, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1.In tema di arresto in flagranza, la quasi flagranza presuppone che l'inseguimento dell'indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, pur senza postulare la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede all'arresto (Sez. 5, n. 34326 del 12/10/2020, Ritacca, Rv. 280247). 1.1. La giurispridenza di questa Corte, poi, ha affermato reiteratamente (Sez. 1, n. 43394 del 03/10/2014, Quaresima, Rv. 260527; Sez. 3, n. 34918 del 13/07/2011, Z., Rv. 250861; Sez. 5, n. 19078 del 31/03/2010, Festa, Rv. 247248) che non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi. Si è, infatti, reputato illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria che pervenga all'individuazione del responsabile del reato in seguito allo svolgimento di attività di indagine consistita nell'assunzione di informazioni e di elementi fattuali diversi da quelli indicati dall'art. 382 cod. proc. pen. e alle conseguenti valutazioni, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone l'immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato (Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021, Martone, Rv. 281887). 2.Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio, quanto all'operato della polizia giudiziaria, i militari, ai fini dell'arresto, hanno valorizzato non solo la deposizione della persona offesa e lo stato di questa immediatamente percepito al momento del loro arrivo (quando constatavano le vistose ferite al braccio), ma, soprattutto, le dichiarazioni raccolte sul posto, da due soggetti che avevano dato atto del possesso di un coltello da parte dell'arrestato e della circostanza che, dopo una colluttazione all'interno dell'abitazione, alla quale, peraltro, questi non avevano assistito, la persona offesa aveva riportato ferite. 2.1. Ancora risulta dagli atti, che al momento dell'intervento sul posto, i militari avevano trovato, nel giardino retrostante l'abitazione, una t-shirt strappata, risultata appartenere alla persona offesa e un involucro contenente marijuana, oggetti di cui l'arrestato si era disfatto, ma non era stato reperito alcun coltello. Nella specie, dunque, vi è stata senz'altro una cesura tra la percezione diretta del fatto delittuoso (quantomeno attraverso tracce rivelatrici della sua immediata consumazione) ed il successivo intervento di privazione della libertà dell'autore del reato, tenuto conto non solo dell'acquisizione di dichiarazioni da parte della persona offesa e del rinvenimento degli oggetti descritti, ma anche dell'attività di acquisizione di informazioni, recepite da parte di terzi testimoni informati dei fatti. Dunque, alla stregua degli atti, non sussiste il requisito previsto dalla legge che postula la necessità della correlazione funzionale tra la diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà dell'autore del fatto, in presenza di un'altissima probabilità di colpevolezza dell'arrestato, con diretta percezione e constatazione della condotta delittuosa da parte degli agenti di polizia giudiziaria procedenti all'arresto, tale da suffragare, nel senso fin qui indicato, con una valutazione da svolgersi ex ante, la sicura previsione dell'accertamento giudiziario della colpevolezza.3.Ne deriva l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PM. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] ardiano CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE DEPOS