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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021

Cassazione n. 44546/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Cciato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ti

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze di condanna.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di cassazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Cciato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ti 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due diverse sentenze di condanna. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'interessato e non sottoscritto da difensore iscritto all'Albo speciale della Corte di cassazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44546/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris