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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021

Cassazione n. 01215/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del Gip del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] La Corte, Letta la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino che all'udienza del 21 giugno 2021 applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione di 2 kg di hashish destinato allo spaccio nonché dell'art. 73, comma 5,

I. cit. per la detenzione di 1 g di cocaina,disponendo altresì la confisca della somma dì 4480 C ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'art. 240 bis cod. pen.

Letto il ricorso proposto nell'interesse dei ricorrente con il quale si deduce la violazione di legge quanto alla misura di sicurezza della confisca della somma di 4480 Cpsservandosi che si tratta di somme accumulate grazie alla convivenza con la compagna stipendiata.

Letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto dichiararsi !a inammissibilità del ricorso.

Rilevato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo in quanto il giudice ha disposto la confisca delle somme motivando in modo congruo e logico sulla sproporzione della somma accumulata a fronte della complessiva condizione personale dell'imputato, privo di fonti lecite documentate di reddito, tenendo conto delle giustificazioni addotte e, in particolare, della inadeguatezza della giustificazione consistente nella retribuzione da lavoro dipendente della compagna dell'imputato, ai limiti della mera sussistenza.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, così deciso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore il [OSCURATO:PERSONA] sjr-i cuoio 1DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del Gip del Tribunale di Torino udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] La Corte, Letta la sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino che all'udienza del 21 giugno 2021 applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena su richiesta per i reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione di 2 kg di hashish destinato allo spaccio nonché dell'art. 73, comma 5, I. cit. per la detenzione di 1 g di cocaina,disponendo altresì la confisca della somma dì 4480 C ai sensi dell'art. 85 bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'art. 240 bis cod. pen. Letto il ricorso proposto nell'interesse dei ricorrente con il quale si deduce la violazione di legge quanto alla misura di sicurezza della confisca della somma di 4480 Cpsservandosi che si tratta di somme accumulate grazie alla convivenza con la compagna stipendiata. Letta la requisitoria del procuratore generale presso questa Corte che ha chiesto dichiararsi !a inammissibilità del ricorso. Rilevato che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dell'unico motivo in quanto il giudice ha disposto la confisca delle somme motivando in modo congruo e logico sulla sproporzione della somma accumulata a fronte della complessiva condizione personale dell'imputato, privo di fonti lecite documentate di reddito, tenendo conto delle giustificazioni addotte e, in particolare, della inadeguatezza della giustificazione consistente nella retribuzione da lavoro dipendente della compagna dell'imputato, ai limiti della mera sussistenza. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso il 13 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore il [OSCURATO:PERSONA] sjr-i cuoio 1DEPOSITATO
Sentenza Cassazione n. 01215/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris