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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18190/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza ìndicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Domenico SCIGLITANO per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le due sentenze elencate, aventi ad oggetto: la prima, il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, commesso in provincia di [OSCURATO:PERSONA] e in provincia di Trapani dal dicembre 1996 al 16.10.1997; la seconda, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Palmi e territori limitrofi in epoca successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con condotta perdurante; considerato, in particolare: - che, secondo il giudice adito, non si poteva ipotizzare che al momento della costituzione del sodalizio dedito al narcotraffico il ricorrente avesse già programmato di partecipare anche ad altra associazione mafiosa, che lo ha visto coinvolto almeno nove anni dopo; - che il giudice a quo ha stimato irrilevanti le ulteriori considerazioni prospettate dalla difesa, quali la partecipazione dei fratelli MORGANTE ad entrambi ì sodalizi, la parziale coincidenza del dato territoriale, l'unione matrimoniale tra Filippo MORGANTE e la figlia di Antonio SCIGLITANO, il decreto di prevenzione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che l'abitazione del MORGANTE costituisse punto di appoggio per entrambe le associazioni criminali; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Vista l'ordinanza ìndicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Domenico SCIGLITANO per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i diversi reati giudicati con le due sentenze elencate, aventi ad oggetto: la prima, il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, commesso in provincia di [OSCURATO:PERSONA] e in provincia di Trapani dal dicembre 1996 al 16.10.1997; la seconda, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., commesso in Palmi e territori limitrofi in epoca successiva all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con condotta perdurante; considerato, in particolare: - che, secondo il giudice adito, non si poteva ipotizzare che al momento della costituzione del sodalizio dedito al narcotraffico il ricorrente avesse già programmato di partecipare anche ad altra associazione mafiosa, che lo ha visto coinvolto almeno nove anni dopo; - che il giudice a quo ha stimato irrilevanti le ulteriori considerazioni prospettate dalla difesa, quali la partecipazione dei fratelli MORGANTE ad entrambi ì sodalizi, la parziale coincidenza del dato territoriale, l'unione matrimoniale tra Filippo MORGANTE e la figlia di Antonio SCIGLITANO, il decreto di prevenzione emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che l'abitazione del MORGANTE costituisse punto di appoggio per entrambe le associazioni criminali; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (sì vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18190/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris