Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 18911/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza emessa in data 12/01/2022; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso; vista la memoria di replica a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si insiste nel ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa in data 12/01/2021 dal Tribunale di Matera, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso commessa a Scanzano ionico il 4 aprile 2017.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni delle persone offese ai sensi dell'art. 512 bis cod. proc. pen. e al principio del contraddittorio di cui all'ad 111 Cost. e art. 6 Cedu; motivazione insufficiente, apparente e illogica.

Nel dettaglio, premesso che sarebbero state acquisite ex art. 512 bis cod. proc. pen. le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dalle persone offese in quanto dichiarate irreperibili all'estero, assume la difesa che la sentenza di primo grado ha motivato succintamente sull'effettiva irreperibilità e impossibilità di escussione e che il collegio di medio ha rigettato le deduzioni difensive sul punto, affermando che la responsabilità dell'imputato si fonda su circostanze provate "indipendentemente dalle informazioni rese dalle persone offese" (pp. 5-6 sentenza impugnata); secondo la difesa, invece, la responsabilità dell'imputato è fondata proprio su tali dichiarazioni, atteso che i testi della polizia giudiziaria avrebbero soltanto indicato la presenza dell'imputato sul luogo del fatto, senza riferire di condotte utili ad integrare una partecipazione consapevole e volontaria all'azione delittuosa.

In particolare, in punto di irreperibilità, la difesa osserva che la corte di appello ha affermato che "la notifica di intimazione testimoniale fatta presso la residenza dei testimoni (alcuni in Bulgaria) aveva dato esito infruttuoso per essere gli stessi irreperibili [...] e che non sono emersi elementi dai quali potere inferire che essi si fossero volontariamente sottratti all'esame in contraddittorio; secondo 'le informazioni fornite dalla polizia giudiziaria, essi si erano verosimilmente trasferiti all'estero senza che fosse possibile rintracciare un loro indirizzo" (pp. 6-7 sentenza impugnata).

La difesa censura la decisione del collegio di merito che ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni delle persone offese nonostante: mancanza di prova dell'effettiva irreperibilità all'estero, fondata solo sulla nascita in Bulgaria senza alcun elemento concreto del loro radicamento in quello Stato; mancata attivazione della rogatoria internazionale, essendo stato interpellato il consolato solo informalmente con la motivazione che la procedura sarebbe stata troppo lunga; assenza dei rigorosi accertamenti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Cedu, secondo cui la deroga al contraddittorio è consentita solo laddove sia oggettivamente impossibile escutere i testi e previa motivazione analitica sulle ricerche esperite.

La motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente e illogica in quanto si limita a riportare che non sono emersi elementi per potere inferire che i testi si siano volontariamente sottratti e non fornisce concreta argomentazione sui tentativi di rintraccio né sulle ragioni per cui non sia stato 2attivato il canale della rogatoria o altri strumenti di cooperazione, limitandosi ad affermare la generica difficoltà di ulteriori accertamenti.

2.2. Con il secondo motivo, si deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità concorsuale per tentata estorsione e alla valutazione delle prove ex art. 192 cod. proc. pen.; motivazione apparente e contraddittoria; assume la difesa che la sentenza impugnata, nel confermare in toto la decisione del giudice di primo grado, ha fondato il proprio giudizio su elementi inidonei quali le dichiarazioni delle persone offese, la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti, la sua fuga all'arrivo dei carabinieri e la testimonianza degli operanti, senza spiegare con argomentazioni concrete in che modo tali condotte abbiano rappresentato un contributo causale alla realizzazione del reato e omettendo di valutare le doglianze difensive circa la marginalità del ruolo dell'imputato; essendo stato visto dai carabinieri in compagnia del fratello, la sua partecipazione al reato sarebbe stata desunta dalla mera presenza sul luogo senza riscontri oggettivi di atti di agevolazione, istigazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, né le dichiarazioni delle persone offese, acquisite in assenza di contraddittorio, sarebbero state riscontrate da altri elementi oggettivi; la motivazione, inoltre, sarebbe contraddittoria ed illogica laddove definisce il ruolo dell'imputato marginale, senza però valutare la connivenza non punibile e senza considerare che la stessa fuga dell'imputato alla vista dei carabinieri escluderebbe la sua partecipazione morale all'azione delittuosa del fratello, mostrando di volersi dissociare da tale azione e di volersi sottrarre al controllo delle forze dell'ordine, agendo così in modo incompatibile con qualsiasi forma di compartecipazione all'illecito.

2.3. Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in reazione all'art. 533 cod. proc. pen. per violazione del principio dell —oltre ogni ragionevole dubbio"; assume la difesa che la Corte di merito, in un contesto probatorio di natura meramente indiziaria, avrebbe dovuto, quantomeno, considerare plausibile l'ipotesi difensiva alternativa della connivenza non punibile.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in reazione ai criteri di commisurazione della pena e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; lamenta la difesa che i giudici di merito, pur riconoscendo l'incensuratezza, il ruolo marginale dell'imputato, ed avendo concesso le circostanze attenuanti generiche, non avrebbero adeguatamente esplicitato il percorso logico-giuridico seguito per la determinazione della pena, con riferimento alla richiesta difensiva .di applicare il minimo edittale e la circostanza attenuante del minimo contributo causale, negata dalla corte di appello (p. 10), pur riconoscendo la marginalità del ruolo, limitandosi ad affermare la "compartecipazione attiva" del ricorrente. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, oltre che totalmente reiterativi di quelli proposti con l'atto di appello, ai quali la Corte di merito ha puntualmente risposto con argomentazioni esaustive, logiche, non apparenti e giuridicamente corrette, con le quali il ricorso non si confronta.

2. Il primo motivo - con il quale è stata ribadita l'eccezione di illegittima acquisizione e di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, per l'insufficienza delle loro ricerche e la prevedibilità della loro irreperibilità - non è fondato ed è del tutto reiterativo di doglianza alla quale entrambi i giudici di merito hanno risposto con argomentazioni né illogiche né apparenti.

In particolare, la Corte di merito (pp. 3-4 della sentenza) ha chiaramente spiegato che, nel caso di specie, si tratta di innanzitutto di dichiarazioni di cittadini stranieri che, al momento del rilascio delle stesse, erano residente in Italia, anche solo di fatto, né vi erano elementi concreti, oltre alla diversa nazionalità, che potessero indurre a ritenere che si sarebbero resi irreperibili, in quanto disponevano di un domicilio stabile e di attività lavorativa; risulta, dunque, corretta l'esclusione, da parte dei giudici di merito, della prevedibilità della successiva irreperibilità, in quanto tale valutazione deve essere compiuta ex ante (cfr. Sez. 6, n. 21312 del 5 Q.1.: 05/04/2018, Singh, Rv. 273465; Sez. 6, n. 50994 dei 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, Shishlov) e la sola condizione di stranieri non costituiva elemento che, di per sé, facesse presagire l'allontanamento dal territorio dello Stato e la successiva irreperibilità, potendo dunque ritenere legittima la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari.

2.1. Quanto all'idoneità delle ricerche, il cui esito vano ha costituito il presupposto per la lettura, avvenuta ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria, va ricordato che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (sez. 3 - , sente.

N. 12927 del 23/03/2022 Ud., Rv. 283129 - 01).

Orbene, la Corte d'appello ha dato atto della loro completezza, evidenziando che: "la notifica di intimazione testimoniale fatta presso la residenza dei testimoni (alcuni in Bulgaria) aveva dato esito infruttuoso, per essere gli stessi irreperibili (né per alcuni di tali testimoni era possibile procedere con rogatoria internazionale, non essendo stato individuato il luogo dell'allora attuale dimora); non sono emersi elementi dai quali potere inferire che essi si fossero volontariamente sottratti all'esame in contraddittorio; secondo le informazioni fornite dalla p.g., essi si erano verosimilmente trasferiti all'estero, senza 4che fosse possibile rintracciare un loro indirizzo" (p. 6 sentenza impugnata).

Tale valutazione, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa, è conforme agli indicati criteri da seguire nell'indagine da compiere per verificare la effettiva irreperibilità del testimone, al fine di potere legittimamente procedere alla lettura delle sue dichiarazioni predibattimentali, non essendo state compiute più approfondite indagini nel paese di origine delle persone offese proprio a causa della loro irreperibilità e/o della mancanza di elementi in ordine alla residenza o al domicilio in detto paese.

3. Il secondo, il terzo motivo e il quarto motivo (correlati tra loro e, dunque, esaminabili congiuntamente), con i quali ci si duole della carenza e comunque manifesta illogicità del costrutto argomentativo con riferimento all'affermato giudizio di responsabilità concorsuale dell'imputato, sono inammissibili in quanto generici.

La difesa del ricorrente, invero, non si confronta con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato (pp. 8-9) che, con argomentazioni non manifestamente illogiche ed aderenti al compendio probatorio richiamato anche nella sentenza di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] partecipe nel delitto di tentata estorsione contestata in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di un apparato motivazionale condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti reali e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321- 01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677), Orbene, la lettura della sentenza impugnata fornisce contezza di come la Corte distrettuale abbia operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti, e il loro logico raccordo per superare la parzialità del singolo elemento informativo, così giungendo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato.

Quanto alla valenza concorsuale della condotta prestata dal ricorrente, come correttamente evidenziato dal collegio di meri to, nessun rilievo assume a detti fini la circostanza che l'imputato non abbia direttamente minacciato o aggredito le persone offese in quanto l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile 5contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione, di talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei ricorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati ed è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui ( Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820; Sez. 2 n. 990 del 13/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass).

La sentenza impugnata (pp. 8-9) ha diffusamente argomentato in modo né illogico né apparente come, lungi dal tenere un comportamento meramente passivo, il ricorrente abbia fornito consapevole adesione alla condotta del fratello, prendendo parte "a tutte le diverse fasi attraverso le quali la condotta estorsiva tentata si dipanò".

4. Il quarto motivo, che censura il vizio di motivazione in relazione ai criteri di commisurazione della pena e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è fondato.

Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - come nel caso di specie -, che va calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019).

La sentenza impugnata ha chiaramente spiegato, senza alcuna contraddizione, di avere tenuto conto della complessiva gravità del fatto nella commisurazione della pena, appena superiore al minimo edittale (p. 10 sentenza).

Parimenti adeguata risulta la motivazione relativa all'esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., avendo i giudici di merito precisato che, pur essendo minoritario, l'apporto causale del ricorrente non era né accessorio né insignificante nell'economia generale del reato commesso, ai fini della diminuzione di pena di cui all'art. 114 cod. perì.

5. Per tutto quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente imonetta [OSCURATO:PERSONA] iel 6 NCELLERIA L026 E ESPERTO 5irna Pugliese-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza emessa in data 12/01/2022; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso; vista la memoria di replica a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale si insiste nel ricorso. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa in data 12/01/2021 dal Tribunale di Matera, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso commessa a Scanzano ionico il 4 aprile 2017. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento all'acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni delle persone offese ai sensi dell'art. 512 bis cod. proc. pen. e al principio del contraddittorio di cui all'ad 111 Cost. e art. 6 Cedu; motivazione insufficiente, apparente e illogica. Nel dettaglio, premesso che sarebbero state acquisite ex art. 512 bis cod. proc. pen. le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari dalle persone offese in quanto dichiarate irreperibili all'estero, assume la difesa che la sentenza di primo grado ha motivato succintamente sull'effettiva irreperibilità e impossibilità di escussione e che il collegio di medio ha rigettato le deduzioni difensive sul punto, affermando che la responsabilità dell'imputato si fonda su circostanze provate "indipendentemente dalle informazioni rese dalle persone offese" (pp. 5-6 sentenza impugnata); secondo la difesa, invece, la responsabilità dell'imputato è fondata proprio su tali dichiarazioni, atteso che i testi della polizia giudiziaria avrebbero soltanto indicato la presenza dell'imputato sul luogo del fatto, senza riferire di condotte utili ad integrare una partecipazione consapevole e volontaria all'azione delittuosa. In particolare, in punto di irreperibilità, la difesa osserva che la corte di appello ha affermato che "la notifica di intimazione testimoniale fatta presso la residenza dei testimoni (alcuni in Bulgaria) aveva dato esito infruttuoso per essere gli stessi irreperibili [...] e che non sono emersi elementi dai quali potere inferire che essi si fossero volontariamente sottratti all'esame in contraddittorio; secondo 'le informazioni fornite dalla polizia giudiziaria, essi si erano verosimilmente trasferiti all'estero senza che fosse possibile rintracciare un loro indirizzo" (pp. 6-7 sentenza impugnata). La difesa censura la decisione del collegio di merito che ha ritenuto legittima l'acquisizione delle dichiarazioni delle persone offese nonostante: mancanza di prova dell'effettiva irreperibilità all'estero, fondata solo sulla nascita in Bulgaria senza alcun elemento concreto del loro radicamento in quello Stato; mancata attivazione della rogatoria internazionale, essendo stato interpellato il consolato solo informalmente con la motivazione che la procedura sarebbe stata troppo lunga; assenza dei rigorosi accertamenti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Cedu, secondo cui la deroga al contraddittorio è consentita solo laddove sia oggettivamente impossibile escutere i testi e previa motivazione analitica sulle ricerche esperite. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe apparente e illogica in quanto si limita a riportare che non sono emersi elementi per potere inferire che i testi si siano volontariamente sottratti e non fornisce concreta argomentazione sui tentativi di rintraccio né sulle ragioni per cui non sia stato 2attivato il canale della rogatoria o altri strumenti di cooperazione, limitandosi ad affermare la generica difficoltà di ulteriori accertamenti. 2.2. Con il secondo motivo, si deducono, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità concorsuale per tentata estorsione e alla valutazione delle prove ex art. 192 cod. proc. pen.; motivazione apparente e contraddittoria; assume la difesa che la sentenza impugnata, nel confermare in toto la decisione del giudice di primo grado, ha fondato il proprio giudizio su elementi inidonei quali le dichiarazioni delle persone offese, la presenza dell'imputato sul luogo dei fatti, la sua fuga all'arrivo dei carabinieri e la testimonianza degli operanti, senza spiegare con argomentazioni concrete in che modo tali condotte abbiano rappresentato un contributo causale alla realizzazione del reato e omettendo di valutare le doglianze difensive circa la marginalità del ruolo dell'imputato; essendo stato visto dai carabinieri in compagnia del fratello, la sua partecipazione al reato sarebbe stata desunta dalla mera presenza sul luogo senza riscontri oggettivi di atti di agevolazione, istigazione o rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, né le dichiarazioni delle persone offese, acquisite in assenza di contraddittorio, sarebbero state riscontrate da altri elementi oggettivi; la motivazione, inoltre, sarebbe contraddittoria ed illogica laddove definisce il ruolo dell'imputato marginale, senza però valutare la connivenza non punibile e senza considerare che la stessa fuga dell'imputato alla vista dei carabinieri escluderebbe la sua partecipazione morale all'azione delittuosa del fratello, mostrando di volersi dissociare da tale azione e di volersi sottrarre al controllo delle forze dell'ordine, agendo così in modo incompatibile con qualsiasi forma di compartecipazione all'illecito. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in reazione all'art. 533 cod. proc. pen. per violazione del principio dell —oltre ogni ragionevole dubbio"; assume la difesa che la Corte di merito, in un contesto probatorio di natura meramente indiziaria, avrebbe dovuto, quantomeno, considerare plausibile l'ipotesi difensiva alternativa della connivenza non punibile. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in reazione ai criteri di commisurazione della pena e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; lamenta la difesa che i giudici di merito, pur riconoscendo l'incensuratezza, il ruolo marginale dell'imputato, ed avendo concesso le circostanze attenuanti generiche, non avrebbero adeguatamente esplicitato il percorso logico-giuridico seguito per la determinazione della pena, con riferimento alla richiesta difensiva .di applicare il minimo edittale e la circostanza attenuante del minimo contributo causale, negata dalla corte di appello (p. 10), pur riconoscendo la marginalità del ruolo, limitandosi ad affermare la "compartecipazione attiva" del ricorrente. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, oltre che totalmente reiterativi di quelli proposti con l'atto di appello, ai quali la Corte di merito ha puntualmente risposto con argomentazioni esaustive, logiche, non apparenti e giuridicamente corrette, con le quali il ricorso non si confronta. 2. Il primo motivo - con il quale è stata ribadita l'eccezione di illegittima acquisizione e di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese, per l'insufficienza delle loro ricerche e la prevedibilità della loro irreperibilità - non è fondato ed è del tutto reiterativo di doglianza alla quale entrambi i giudici di merito hanno risposto con argomentazioni né illogiche né apparenti. In particolare, la Corte di merito (pp. 3-4 della sentenza) ha chiaramente spiegato che, nel caso di specie, si tratta di innanzitutto di dichiarazioni di cittadini stranieri che, al momento del rilascio delle stesse, erano residente in Italia, anche solo di fatto, né vi erano elementi concreti, oltre alla diversa nazionalità, che potessero indurre a ritenere che si sarebbero resi irreperibili, in quanto disponevano di un domicilio stabile e di attività lavorativa; risulta, dunque, corretta l'esclusione, da parte dei giudici di merito, della prevedibilità della successiva irreperibilità, in quanto tale valutazione deve essere compiuta ex ante (cfr. Sez. 6, n. 21312 del 5 Q.1.: 05/04/2018, Singh, Rv. 273465; Sez. 6, n. 50994 dei 26/03/2019, D., Rv. 278195; Sez. 1, n. 3135 del 14/12/2021, dep. 2022, Shishlov) e la sola condizione di stranieri non costituiva elemento che, di per sé, facesse presagire l'allontanamento dal territorio dello Stato e la successiva irreperibilità, potendo dunque ritenere legittima la lettura in dibattimento delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari. 2.1. Quanto all'idoneità delle ricerche, il cui esito vano ha costituito il presupposto per la lettura, avvenuta ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni predibattimentali rese dalle persone offese alla polizia giudiziaria, va ricordato che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l'obbligo di effettuare ricerche, anche all'estero, va necessariamente correlato all'esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall'interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un'attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (sez. 3 - , sente. N. 12927 del 23/03/2022 Ud., Rv. 283129 - 01). Orbene, la Corte d'appello ha dato atto della loro completezza, evidenziando che: "la notifica di intimazione testimoniale fatta presso la residenza dei testimoni (alcuni in Bulgaria) aveva dato esito infruttuoso, per essere gli stessi irreperibili (né per alcuni di tali testimoni era possibile procedere con rogatoria internazionale, non essendo stato individuato il luogo dell'allora attuale dimora); non sono emersi elementi dai quali potere inferire che essi si fossero volontariamente sottratti all'esame in contraddittorio; secondo le informazioni fornite dalla p.g., essi si erano verosimilmente trasferiti all'estero, senza 4che fosse possibile rintracciare un loro indirizzo" (p. 6 sentenza impugnata). Tale valutazione, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa, è conforme agli indicati criteri da seguire nell'indagine da compiere per verificare la effettiva irreperibilità del testimone, al fine di potere legittimamente procedere alla lettura delle sue dichiarazioni predibattimentali, non essendo state compiute più approfondite indagini nel paese di origine delle persone offese proprio a causa della loro irreperibilità e/o della mancanza di elementi in ordine alla residenza o al domicilio in detto paese. 3. Il secondo, il terzo motivo e il quarto motivo (correlati tra loro e, dunque, esaminabili congiuntamente), con i quali ci si duole della carenza e comunque manifesta illogicità del costrutto argomentativo con riferimento all'affermato giudizio di responsabilità concorsuale dell'imputato, sono inammissibili in quanto generici. La difesa del ricorrente, invero, non si confronta con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato (pp. 8-9) che, con argomentazioni non manifestamente illogiche ed aderenti al compendio probatorio richiamato anche nella sentenza di primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] partecipe nel delitto di tentata estorsione contestata in concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un apparato motivazionale condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti reali e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la - astratta - relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321- 01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677), Orbene, la lettura della sentenza impugnata fornisce contezza di come la Corte distrettuale abbia operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti, e il loro logico raccordo per superare la parzialità del singolo elemento informativo, così giungendo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato nel rispetto dello standard probatorio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decisione di primo grado aveva ritenuto integrato. Quanto alla valenza concorsuale della condotta prestata dal ricorrente, come correttamente evidenziato dal collegio di meri to, nessun rilievo assume a detti fini la circostanza che l'imputato non abbia direttamente minacciato o aggredito le persone offese in quanto l'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile 5contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione, di talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei ricorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati ed è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui ( Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820; Sez. 2 n. 990 del 13/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass). La sentenza impugnata (pp. 8-9) ha diffusamente argomentato in modo né illogico né apparente come, lungi dal tenere un comportamento meramente passivo, il ricorrente abbia fornito consapevole adesione alla condotta del fratello, prendendo parte "a tutte le diverse fasi attraverso le quali la condotta estorsiva tentata si dipanò". 4. Il quarto motivo, che censura il vizio di motivazione in relazione ai criteri di commisurazione della pena e il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., non è fondato. Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - come nel caso di specie -, che va calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, Sentenza n. 29968 del 22/02/2019). La sentenza impugnata ha chiaramente spiegato, senza alcuna contraddizione, di avere tenuto conto della complessiva gravità del fatto nella commisurazione della pena, appena superiore al minimo edittale (p. 10 sentenza). Parimenti adeguata risulta la motivazione relativa all'esclusione dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., avendo i giudici di merito precisato che, pur essendo minoritario, l'apporto causale del ricorrente non era né accessorio né insignificante nell'economia generale del reato commesso, ai fini della diminuzione di pena di cui all'art. 114 cod. perì. 5. Per tutto quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente imonetta [OSCURATO:PERSONA] iel 6 NCELLERIA L026 E ESPERTO 5irna Pugliese-
Sentenza Cassazione n. 18911/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris