CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14921/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30352-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Crescenzo, socio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato presso la Cancellerai della Corte di cassazione; - ricorrente — contro AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso l'ordinanza n. 27437/2020 della Corte di cassazione, depositata in data 01/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Il ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] Crescenzo nel giudizio iscritto al n. 29866/2018 R.G., promosso dinanzi a questa Corte dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR della Campania n. 4012/02/2017, depositata in data 02/05/2018, propone ricorso, cui non replica l'intimata, per la correzione dell'errore materiale contenuta nell'ordinanza in epigrafe indicata, con cui questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente in quel giudizio, omettendo tuttavia di distrarle in favore del predetto difensore che ne aveva fatto espressa istanza. Il ricorso va accolto. Invero, il ricorrente, quale difensore di [OSCURATO:PERSONA], aveva chiesto, nelle conclusioni del controricorso depositato in quel giudizio, la distrazione in suo favore delle spese processuali. Orbene, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., sez. un., 7/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., ord., 11/04/2014, n. 8578). Il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell'ordinanza in epigrafe indicata sia corretto, a cura della Cancelleria di questa Corte, aggiungendo la frase: «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo le parole «accessori di legge». Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M., accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell'ordinanza di questa Corte n. 27437/2020, depositata in data 01/12/2020, sia corretto aggiungendo la frase «da distrarsi in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]» dopo la parola «accessori». Dispone che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordin