Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:T:2010:481
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 24 novembre 2010 – RWE Transgas / Commissione
(causa T‑381/09)
«Ricorso di annullamento – Mercato interno del gas naturale – Art. 22 della direttiva 2003/55/CE – Lettera della Commissione con cui si chiede ad un’autorità di regolamentazione di modificare la sua decisione relativa alla
concessione di una deroga – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Lettera inviata dalla Commissione ad un’autorità di regolamentazione nell’ambito della procedura prevista all’art. 22, n. 4,
della direttiva 2003/55 – Esclusione (Art. 230 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, art. 22, n. 4) (v. punti 37‑47, 52)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera della Commissione del 12 giugno 2009, inviata
alla Bundesnetzagentur (autorità tedesca di regolamentazione) sul fondamento dell’art. 22, n. 4, della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che
abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La RWE Transgas a.s. sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
3)
La Repubblica ceca sopporterà le proprie spese.