CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04219/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente IL NZ1ON SENTENZA Lu a sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Mariella de Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato, pronunciando all'esito dell'udienza preliminare nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 33- sexies cod. proc. pen., affinché proceda con citazione diretta a giudizio. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato proponendo un unico motivo, con il quale deduce l'abnormità del provvedimento impugnato osservando che: a) ai fini dell'esercizio dell'azione penale con citazione diretta o con richiesta di rinvio a giudizio, occorre aver riguardo al massimo della pena edittale prevista per il reato al momento dell'esercizio dell'azione penale (nella specie esercitata in data 30/04/201) non alla pena vigente alla data di consumazione del reato; b) nel caso di specie, il delitto di cui all'art. 4, d.lgs. n. 74 del 2000, alla data della richiesta di rinvio a giudizio era punito con pena edittale da due anni a quattro anni e sei mesi di reclusione (a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 39, comma 1 lett. d) del di 124/2019, conv con modif. nella legge n. 157/2019 che ha inasprito la sanzione prevista per il reato in questione passando da una forbice edittale originaria di "da uno a tre anni " a quella attuale di "da due anni a quattro anni e sei mesi"), con conseguente inapplicabilità dell'art. 550, comma 1, cod. proc. pen.; c) il provvedimento del giudice produce una stasi irrisolvibile perché impone al pubblico ministero di esercitare direttamente l'azione penale in violazione dell'art. 550 cod. proc. pen. e, dunque, con atto nullo. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con ordinanza adottata in data 23.9.2021, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero rilevando che per il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativo a dichiarazione annuale presentata per l'anno di imposta 2016 (reato consumatosi il 02.02.2017), avrebbe dovuto procedersi con citazione diretta e non con richiesta di rinvio a giudizio, attesi i limiti edittali della pena prevista al momento del fatto. All'epoca, infatti, il reato era punito con la pena della reclusione da uno a tre anni, rientrando tra i casi di citazione diretta previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., mentre solo a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 39 comma 1 lett. d) del d.I 214/2019, conv. con modificazioni dalla legge n. 157/2019, la pena è stata inasprita, passandosi ad una pena della reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi. 3. La recente sentenza delle Sezioni Unite del 5 ottobre 2022, n. 37502 ha affermato il seguente principio di diritto, che trova applicazione della fattispecie in esame; «E' abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies, cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento» Le Sezioni Unite hanno osservato che in virtù del principio processuale «tempus regit actum», allorché si tratti di applicare una norma processuale incidente sulla competenza o, come nella specie, sulle modalità di esercizio dell'azione penale e di riparto delle attribuzioni, deve apprezzarsene il contenuto nel momento in cui l'applicazione avviene attraverso il concreto esercizio dell'azione penale, così da dare luogo ad una correlata sequenza procedimentale. Da tanto discende che ai fini dell'individuazione delle modalità di esercizio dell'azione penale e, dunque, della verifica della necessità o meno della fissazione dell'udienza preliminare, deve aversi riguardo alla disciplina desumibile dall'art.550 cod. proc. pen. al momento di quell'esercizio. Nel caso di specie, dunque, il PM aveva esercitato correttamente l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio (il delitto era in quel momento punito con pena superiore a quattro anni di reclusione) con conseguente erroneità del provvedimento di restituzione, che ha determinato un'indebita regressione del procedimento. L'ordinanza di restituzione degli atti al PM adottata ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen. non è impugnabile, non essendo previsto uno specifico mezzo di impugnazione. Le Sezioni Unite hanno, quindi, anche chiarito che, in tutti i casi di indebita restituzione degli atti ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., perché si proceda con citazione diretta a giudizio, ricorre almeno un'ipotesi di abnormità funzionale dell'atto, da cui discende una situazione di stasi, in quanto il provvedimento, di cui non può direttamente ravvisarsi e dichiararsi la nullità, si risolve nell'imposizione di un successivo adempimento, cioè l'atto di impulso consistente nell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, che è affetto da nullità a regime intermedio, suscettibile di essere rilevata entro precise scansioni temporali nello sviluppo del processo; la mancanza dell'udienza preliminare, si è osservato, dà luogo anche ad una grave alterazione della corretta sequenza procedimentale, che concerne, fra l'altro, la competenza funzionale in materia di riti alternativi, oltre a determinare la diretta esposizione delle parti ad una fase processuale connotata da pubblicità, prima del momento in cui il vaglio assicurato dal giudizio demandato al giudice dell'udienza preliminare sia stato svolto. Il provvedimento, pur adottato nell'esercizio di un potere in astratto attribuito al giudice, impone al pubblico ministero un adempimento che concretizzerebbe un atto nullo, rilevabile nel corso del processo, comportante un nuovo esercizio dell'azione penale con modalità meno garantita e, in caso di eccezione di nullità, una nuova ordinanza di trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 550, comma 3, cod. proc. pen. Di conseguenza il pubblico ministero, il quale non può opporsi al provvedimento, sollevando conflitto, ha uno specifico interesse alla sua rimozione, non essendo a tal fine sufficiente il meccanismo contemplato dall'art. 550, comma 3, cod. proc. pen., incentrato sulla successiva formulazione dinanzi al giudice del dibattimento di eccezione avente ad oggetto il mancato svolgimento della prevista udienza preliminare. Alla luce di tale principio di diritto, pertanto, deve ritenersi che, nella specie, il provvedimento impugnato non sia solo illegittimo, ma debba considerarsi abnorme, in quanto tale da imporre al pubblico ministero un adempimento contra legem, destinato a dare luogo ad un atto nullo. Ne discende che il ricorso è ammissibile e in concreto fondato e che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Prato - Ufficio del Giudice dell'udienza preliminare -, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pr