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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34009/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.), Esaminato l'unico motivo di ricorso.

OSSERVA Il ricorso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello e disattende la valutazione critica delle dichiarazioni rese dal verbalizzante poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario.

La Corte di appello ha, inoltre, puntualmente motivato in ordine alla configurabilità del reato a pag. 3,4 della sentenza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.), Esaminato l'unico motivo di ricorso. OSSERVA Il ricorso omette una puntuale disamina critica della valutazione del compendio probatorio compiuta dai giudici di appello e disattende la valutazione critica delle dichiarazioni rese dal verbalizzante poste a fondamento della decisione con la quale i giudici hanno ritenuto accertata la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite, collegate al compimento di un atto dell'ufficio del destinatario. La Corte di appello ha, inoltre, puntualmente motivato in ordine alla configurabilità del reato a pag. 3,4 della sentenza. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0
Sentenza Cassazione n. 34009/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris