CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2026
Cassazione n. 30731/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che [OSCURATO:PERSONA] per cassazione contro ilprovvedimento indicato in intestazione;osservato che l’ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali echiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezzae logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegnocriminoso tra i reati giudicati con le tre sentenze indicate dal ricorrente; il G.E.ha rilevato che, pur trattandosi di violazioni omogenee, relative a furti inabitazione, dalle sentenze non emergessero elementi idonei a ricondurre i fattiad una previa e unitaria ideazione, anche in ragione dell’arco temporale, nonristretto, nel quale gli stessi erano stati commessi, compreso tra ottobre 2015 esettembre 2016; tale motivazione, benché sintetica, consente di ritenereimplicitamente esclusa anche la ravvisabilità di un collegamento ideativolimitato solo ad alcune delle condotte giudicate;ricordato che il riconoscimento della continuazione necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di unaapprofondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmatedi vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, nonessendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazioneestemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio percui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti dacui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di talidati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degliaddebiti od all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, diabitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingenteconsumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminosounitario.ricordato altresì che il programma criminoso non deve essere confuso conla sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimineintende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali larecidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere,secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istitutodella continuazione, preordinato al favor rei: cfr. Sez. 5, n. 10917 del12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la ricostruzione del processo ideativo diuna serie di episodi è per natura indiziaria, atteso che trattandosi diaccertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsiesclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotteposte in essere, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad unsistema di vita; che l’accertamento degli indici sintomatici dell’unitarietà deldisegno criminoso «è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice siasorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici etravisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata);Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto dimotivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato,in fatto, non consentita in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchéal versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata,in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]