CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09853/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15517/2020 R.G. proposto da R.F.I. – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell'institore Vin- cenzo Sica, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 6; – ricorrente e controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 113, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1267/20, depositata il 19 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15517/2020 Numero sezionale 5182/2021 Numero di raccolta generale 9853/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La R.F.I. – [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. convenne in giudizio la Glo- bal [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 10166/10, emesso l'11 maggio 2010, con cui il Tribunale di Roma le aveva intimato il pagamento della somma di Euro 1.600.392,24, a titolo di corri- spettivo dei lavori di realizzazione di un capannone presso l'impianto di for- mazione dei treni di Mestre, affidati con contratto di appalto del 16 marzo 2006. Si costituì la convenuta, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. All'udienza del 29 aprile 2015, il giudizio fu dichiarato interrotto a causa del fallimento della società convenuta, pronunciato dal Tribunale di Milano con sentenza del 26 giugno 2013 e reso noto dal curatore del fallimento, comparso personalmente. A seguito della riassunzione da parte della RFI, avvenuta con ricorso de- positato il 9 giugno 2015, si costituì il curatore del fallimento, che eccepì l'estinzione del giudizio. 1.1. Con ordinanza del 4 maggio 2016, il Tribunale di Roma dichiarò estinto il giudizio, rilevando che il procuratore della RFI aveva avuto legale conoscenza dell'evento interruttivo per effetto di una comunicazione inviata mediante posta elettronica certificata da parte del curatore il 30 settembre 2014, nonché attraverso un documento depositato in Cancelleria il 26 set- tembre 2013, con cui il procuratore della società fallita ne aveva reso noto l'intervenuto fallimento, chiedendo rinvio. 2. L'impugnazione proposta dalla RFI è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Roma con sentenza del 19 febbraio 2020. A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso d'interruzione del giu- dizio per intervenuta dichiarazione di fallimento, il termine per la riassunzione del giudizio ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo che abbia preso parte al procedimento concorsuale non decorre dalla data in cui que- st'ultima abbia avuto legale conoscenza della pendenza del procedimento, ma 2 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15517/2020 Numero sezionale 5182/2021 Numero di raccolta generale 9853/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 da quello in cui ne abbia avuto conoscenza effettiva. Precisato inoltre che a tal fine è necessaria una conoscenza non acquisita in via di mero fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresenta- tiva dell'evento interruttivo, assistita da fede privilegiata, ha affermato che, in quanto equivalente alla notificazione effettuata a mezzo del servizio po- stale, la comunicazione effettuata a mezzo di posta elettronica certificata deve ritenersi idonea a dimostrare la conoscenza legale, in mancanza di prova contraria. Ai fini del perfezionamento della predetta conoscenza, ha ritenuto pertanto sufficiente la comunicazione effettuata dal curatore a mezzo di posta elettronica certificata il 30 settembre 2014, con l'allegazione di copia della sentenza di fallimento, concludendo che alla data di deposito del ricorso per la riassunzione, avvenuto il 9 giugno 2015, era già decorso il termine di cui all'art. 305 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Ha ritenuto invece ininfluente, a tal fine, il visto apposto dal Giudice sulla comunicazione precedentemente depositata in Cancelleria dal curatore, escludendo l'idoneità dello stesso a sottrarre la questione alla disponibilità delle parti e a determi- nare un congelamento del termine per la riassunzione, anche in considera- zione della natura dichiarativa del provvedimento d'interruzione e dell'effica- cia ipso jure dell'evento interruttivo. 3. Avverso la predetta sentenza la RFI ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. Il curatore del falli- mento ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo ed anch'esso illustrato con memoria, al quale la RFI ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, per violazione e/o la falsa applicazione degli artt.170, 299, 300 e 305 cod. proc. civ. e dell'art. 43, ultimo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, osservando che, nel far decorrere il termine per la rias- sunzione dalla data della comunicazione del fallimento, anziché da quella della interruzione del giudizio, la Corte d'appello non ha considerato che l'art. 43 cit. si limita a disciplinare gli effetti della dichiarazione di fallimento sui giudizi 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15517/2020 Numero sezionale 5182/2021 Numero di raccolta generale 9853/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 in corso, senza intervenire sul termine per la riassunzione, la cui decorrenza dev'essere ancorata ad atti formali. Afferma che l'automatismo previsto dallo art. 43 si riferisce esclusivamente all'interruzione, che dev'essere dichiarata non appena il giudice viene a conoscenza dell'evento, e non anche alla rias- sunzione, la quale presuppone uno stato di quiescenza del processo, deri- vante dalla formale constatazione dell'evento interruttivo da parte del giu- dice. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 83, 84, 125, 170, 299, 305 e 307 cod. proc. civ. e dell'art. 14 disp. prel. cod. civ., nonché l'omesso esame di un fatto contro- verso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato l'idoneità della comunicazione inviata dal curatore a far decorrere il termine per la riassunzione. Rileva infatti che la comunicazione non poteva ritenersi assistita da fede privilegiata, essendo riportata in un documento in formato PDF non sottoscritto in forma digitale allegato al mes- saggio di posta elettronica certificata, ed essendo accompagnata da un altro documento in formato PDF non sottoscritto né autenticato contenente sol- tanto un estratto della sentenza di fallimento. Aggiunge che essa non era stata effettuata dal procuratore costituito per la società prima della dichiara- zione di fallimento, ma dal curatore non costituito in giudizio, senza dimo- strare i propri poteri e senza sottoscrivere né autenticare gli allegati, e non era rivolta alla parte, ma al suo procuratore, il quale non era abilitato a rice- vere comunicazioni extraprocessuali o stragiudiziali. Sostiene infine che, nel ritenere irrilevante la riserva di provvedere in udienza, aggiunta dal Giudice al visto apposto sulla comunicazione depositata in Cancelleria dal curatore, la Corte di merito non ha considerato che essa ricorrente non ne aveva avuto alcuna notizia fino alla data dell'udienza. 3. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sen- tenza impugnata per aver omesso di esaminare l'appello incidentale da essa proposto avverso la decisione di primo grado, nella parte in cui non aveva provveduto alla liquidazione delle spese processuali. Premesso di aver ripe- 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15517/2020 Numero sezionale 5182/2021 Numero di raccolta generale 9853/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 tutamente insistito per la dichiarazione di estinzione del giudizio, alla quale la RFI si era opposta, sostiene che, essendo insorta controversia al riguardo, avrebbe dovuto trovare applicazione il criterio della soccombenza, non assu- mendo alcun rilievo, a tal fine la circostanza che l'estinzione fosse stata di- chiarata con ordinanza, poiché la stessa rivestiva natura sostanziale di sen- tenza. 4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato. Ai fini della dichiarazione di estinzione del processo per inosservanza del termine di cui all'art. 305 cod. proc. civ., la sentenza impugnata ha infatti richiamato il principio enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso d'in- terruzione determinata ipso jure dall'apertura del fallimento, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il termine per la riassun- zione del giudizio ad opera della parte non colpita dall'evento interruttivo, la quale abbia preso parte al procedimento fallimentare, non decorre dal mo- mento in cui la stessa abbia avuto legale conoscenza della pendenza del pro- cedimento concorsuale, ma dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza effettiva (cfr. Cass., Sez. V, 14/06/2019, n. 15996); ha tuttavia precisato, in conformità di altre pronunce di legittimità, che a tal fine non è sufficiente una conoscenza di mero fatto, ma occorre una dichiarazione, notificazione o cer- tificazione rappresentativa dell'evento interruttivo, rivolta alla parte interes- sata ed assistita da fede privilegiata (cfr. Cass., Sez. I, 15/09/2017, n. 21375), identificabile, in mancanza di prova contraria, anche in una comuni- cazione effettuata dal curatore a mezzo di posta elettronica certificata (cfr. Cass., Sez. I, 30/01/2019, n. 2658). Attraverso la combinazione dei richiamati principi, la Corte di merito ha inteso fornire una ricostruzione unitaria di un panorama giurisprudenziale che all'epoca si presentava in realtà piuttosto variegato e non esente da antino- mie, in quanto caratterizzato dalla coesistenza di una pluralità di orientamenti che, pur muovendo da identiche premesse e rispondendo alle medesime fi- nalità di garanzia, pervenivano a conclusioni differenziate, foriere di gravi in- certezze nell'individuazione dell'evento idoneo a far decorrere il termine per la riassunzione. In sintesi, mentre alcune pronunce ritenevano che tale de- correnza dovesse essere necessariamente subordinata alla pronuncia dell'in- 5 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15517/2020 Numero sezionale 5182/2021 Numero di raccolta generale 9853/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 terruzione, in mancanza della quale non è configurabile quello stato di quie- scenza del giudizio che costituisce il presupposto della riassunzione (cfr. Cass., Sez. I, 11/04/2018, n. 9016; Cass., Sez. VI, 27/04/2018, n. 4519; 9/ 04/2018, n. 8640; 1/03/2017, n. 5288), altre reputavano sufficiente la cono- scenza dell'evento interruttivo, da porsi tuttavia in relazione con quella dello specifico giudizio in cui lo stesso era destinato in concreto ad operare, e ciò tanto nel caso in cui a riassumere il giudizio fosse il curatore del fallimento (cfr. Cass., Sez. III, 28/12/2016, n. 27165; Cass., Sez. lav., 13/03/2013, n. 6331; 7/03/2013, n. 5650), quanto nel caso in cui fosse la controparte del fallito (cfr. Cass., Sez. III, 26/06/2020, n. 12890; 30/11/2018, n. 31010; 15/ 03/2018, n. 6398); altre ancora ritenevano invece superflua, in quest'ultimo caso, la conoscenza dello specifico giudizio, osservando che, a differenza del curatore del fallimento, la controparte del fallito non può non essere al cor- rente della pendenza dello stesso (cfr. Cass., Sez. II, 29/08/2018, n. 21325); uniformità d'indirizzo si registrava soltanto in ordine all'individuazione del de- stinatario della comunicazione, concordemente identificato nel difensore della parte, quale soggetto in grado di apprezzare gli effetti giuridici dell'evento interruttivo e di rendersi conto della necessità di riassumere tempestivamente il giudizio (cfr. Cass., Sez. I, 30/01/2019, n. 2658; Cass., Sez. III, 26/06/ 2020, n. 12890; 15/03/2018, n. 6398). Le perplessità derivanti da tali divergenze di opinione hanno determinato la rimessione della questione alle Sezioni Unite, le quali hanno risolto il con- trasto di giurisprudenza mediante l'enunciazione del principio di diritto se- condo cui la dichiarazione di fallimento di una delle parti, intervenuta nel corso del giudizio, pur determinando l'interruzione automatica del processo, ai sensi dell'art. 43, terzo comma, della legge fall., nonché l'improcedibilità della domanda, ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fall., qualora la stessa abbia ad oggetto l'accertamento di un credito, non comporta anche l'imme- diata decorrenza del termine per la riassunzione o la prosecuzione del giudi- zio, a tal fine occorrendo che la dichiarazione d'interruzione sia portata a co- noscenza di ciascuna delle parti, con la conseguenza che, ove non possa ri- tenersi già conosciuta, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto della pronuncia in udienza, la stessa dev'essere notificata alle parti 6 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15517/2020 Numero sezionale 5182/2021 Numero di raccolta generale 9853/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla anche d'ufficio, allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento (cfr. Cass., Sez. Un., 7/05/2021, n. 12154). A sostegno di tale affermazione, si è rilevata innanzitutto la diversità tra la posizione del curatore e quella della parte non colpita dall'evento interruttivo, osservandosi che, mentre quest'ultima è già a conoscenza della pendenza del giudizio su cui l'evento è destinato ad inci- dere, ed ha pertanto bisogno soltanto di avere notizia dell'intervenuta dichia- razione di fallimento della controparte, il primo può anche ignorare quali siano i giudizi pendenti in cui è parte il fallito. E' stata inoltre evidenziata la difficoltà di tipizzare le forme di comunicazione idonee a determinare la conoscenza legale dell'evento interruttivo, in ragione non solo della varietà delle stesse, ritenute non circoscrivibili ai soli atti previsti dall'art. 300 cod. proc. civ., ma anche della qualità di terzo rivestita dal curatore rispetto ai giudizi in cui è parte il fallito e dell'estinzione del mandato da quest'ultimo conferito al difen- sore, nonché della possibile identificazione del destinatario nella parte, anzi- ché nel difensore. Si è infine dubitato dell'assimilabilità dell'effetto interruttivo automatico della dichiarazione di fallimento a quello delle altre fattispecie previste dal codice di procedura civile, in considerazione del carattere speciale della disciplina dettata dall'art. 43, terzo comma, della legge fall. e delle fi- nalità acceleratorie perseguite mediante l'introduzione della stessa, e si è pertanto concluso che la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze di af- fidabilità, prevedibilità ed uniformità interpretativa connesse alla realizza- zione dell'uguaglianza dei cittadini e della giustizia del processo è proprio quella che, pur confermando l'automatica operatività dell'interruzione e la sottrazione della relativa pronuncia all'iniziativa di parte, subordina la decor- renza del termine per la riassunzione alla dichiarazione giudiziale dell'interru- zione, in assenza della quale non è configurabile alcun onere di riassunzione a carico delle parti. Alla stregua del predetto principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non possono condividersi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata: la stessa, infatti, pur rilevando che la di- chiarazione d'interruzione del giudizio era stata pronunciata all'udienza del 7 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 15517/2020 Numero sezionale 5182/2021 Numero di raccolta generale 9853/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 29 aprile 2015, ha conferito rilievo alla comunicazione della dichiarazione di fallimento della convenuta, effettuata il 30 settembre 2014, ancorando a que- st'ultima data la decorrenza del termine per la riassunzione, e ritenendo con- seguentemente tardivo il deposito del relativo atto, intervenuto il 9 giugno 2015. Peralto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, l'effet- tuazione della predetta comunicazione ad iniziativa del curatore del fallimento e la destinazione della stessa al difensore della controparte, nonché l'allega- zione alla stessa di copia della sentenza di fallimento, non potevano conside- rarsi sufficienti a soddisfare le esigenze di certezza sottese all'individuazione della data di decorrenza del termine per la riassunzione, ai fini della quale veniva in rilievo esclusivamente la data dell'udienza in cui, a seguito della pronuncia dell'interruzione, il processo era entrato in stato di quiescenza, su- scettibile di superamento soltanto per effetto della riassunzione ad opera della parte interessata; e poiché il deposito del relativo atto ha avuto luogo nel termine di tre mesi dalla predetta data, conformemente alla previsione dello art. 305 cod. proc. civ., deve concludersi per la tempestività della riassun- zione, con la conseguente esclusione dell'intervenuta estinzione del giudizio. 5. Il ricorso principale va pertanto accolto, restando assorbiti il secondo motivo, avente ad oggetto l'idoneità della comunicazione effettuata dal cura- tore a determinare la decorrenza del termine per la riassunzione, nonché il ricorso incidentale, riguardante il regolamento delle spese processuali. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 354, secondo comma, cod. proc. civ., il quale provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, e rinvia al Tri- bunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14/12/2021 Il Presidente 8 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A