CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6879-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 78, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 145, PAL. D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6879/2018 - controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] sezionale 897/2022Numero di raccolta generale 15603/2022- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 537/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 23/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 21.3.2003 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Catanzaro, e esponendo che il confine tra il fondo di sua proprietà e quello dei convenuti era delimitato da una stradina convicinale, lamentava che i Galelli l’avessero ampliata a scapito del terreno di esso attore. Quest’ultimo invocava dunque l’accertamento dei confini e l’apposizione dei termini. Si costituivano in giudizio i Galelli, contestando la domanda e sostenendo che il confine tra i fondi fosse certo. Con sentenza n. 1074/2017 il Tribunale accoglieva la domanda, accertando il confine in coerenza con le risultanze della C.T.U. esperita in prime cure e condannando i Galelli al rilascio della porzione del terreno Falcone da essi occupata con l’ampliamento della stradina posta sul confine. Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] e Pancrazio, eredi di [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, n. 537/2017, resa nella resistenza del Falcone, accoglieva il gravame, rigettando la domanda sul presupposto che il confine tra le due proprietà fosse certo. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6879/2018 Numero sezionale 897/2022 Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 15603/2022Data pubblicazione 16/05/2022 Gennaro, affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione delle risultanze probatorie e l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato le emergenze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito. Con il secondo motivo, invece, lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 950, 2700 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato la certezza del confine tra i due fondi oggetto di causa. La seconda censura, che per ragioni di ordine logico merita di essere esaminata prioritariamente, è fondata. La Corte di Appello, riformando la decisione di prima istanza, ha ritenuto che il confine tra i fondi fosse certo sulla base delle deposizioni dei testimoni, valorizzando il fatto che questi ultimi avessero concordemente dichiarato che in loco esisteva una divisione fisica, rappresentata da una recinzione con pali e filo spinato. Ha quindi affermato che “… l’incertezza sul confine può essere eliminata anche attraverso un negozio di accertamento per facta concludentia, allorquando i proprietari dei fondi limitrofi erigano una rete metallica per delimitarli (in tal senso Cass. n. 4437/2008)”. Ed infine, ha escluso la possibilità di attribuire rilievo alle risultanze delle mappe catastali, stante la loro valenza sussidiaria in presenza di un confine di fatto tra i fondi (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata). F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6879/2018 Il ragionamento della Corte distrettuale, ricostruito nei termini Numero sezionale 897/2022Numero di raccolta generale 15603/2022 appena evidenziati, non si confronta con la natura dell’azione di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] regolamento dei confini, che presuppone, alternativamente, la sussistenza di un profilo di incertezza oggettiva o soggettiva del confine (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 10066 del 24/04/2018, Rv. 648164; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28349 del 22/12/2011, Rv. 620546 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006, Rv. 590173). Proprio tale incertezza costituisce la principale ratio distintiva dell’actio finium regundorum dalla rei vindicatio: nella prima, infatti, la contestazione involge non già i titoli di proprietà, ma la delimitazione dei rispettivi fondi, tanto che l'attore non solo non è sicuro ab initio dei confini del proprio fondo, ma neppure è certo che questo sia stato parzialmente occupato dal convenuto (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20912 del 21/07/2021, Rv. 662051). L’incertezza oggettiva, dunque, si configura nelle ipotesi in cui il confine non sia tracciato, mentre quella soggettiva sussiste ogni qualvolta sorga contestazione sul confine, ancorché in presenza di una divisione fisica dei due fondi confinanti. Il concetto di “confine” al quale fa riferimento l’art. 950 c.c., infatti, non si identifica con la delimitazione fisica eventualmente esistente in loco, essendo ben possibile che quest’ultima non coincida con il confine reale. Da un lato, infatti, l’esistenza della delimitazione non esclude l’incertezza soggettiva sul confine, dalla quale si origina la contestazione che rende necessario il ricorso alla particolare azione prevista dall’art.950 c.c.; e, d’altro canto, non può essere generalizzato un principio secondo cui, ogni volta che esista una delimitazione fisica, non vi sia incertezza sul confine, poiché ciò equivarrebbe ad escludere l’ipotesi dell’incertezza soggettiva, che – invece – è pacificamente ammessa, sia dalla norma che dalla giurisprudenza consolidata. Perchè il confine possa essere ritenuto certo, dunque, non rileva la circostanza che esista una delimitazione fisica tra i due F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6879/2018 fondi, ma occorre che vi sia una evidenza dello stesso derivante dai Numero sezionale 897/2022Numero di raccolta generale 15603/2022 titoli di proprietà, oppure che siano stati apposti i termini, [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] evidentemente a seguito dell’esperimento di azione di regolamento dei confini, o ancora che si possa configurare un negozio di accertamento sul confine, intercorso tra i proprietari dei due fondi confinanti. Solo nella ricorrenza di almeno una delle tre ipotesi suindicate, può essere ravvisata la certezza del confine, e dunque si può rigettare la domanda di regolamento dello stesso proposta da uno dei confinanti. Non v’è dubbio, infatti, che la certezza è diretta conseguenza del contenuto dei titoli di acquisto, posto che “Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12327 del 23/06/2020, Rv. 658462; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15304 del 05/07/2006, Rv. 590174). Altrettanto indubbio è il fatto che i termini, ove esistenti, valgano come elemento di certificazione del confine, posto che l’apposizione di essi presuppone acquisita la certezza giuridica del confine (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3723 del 15/02/2011, Rv. 616693). Tanto è vero che, secondo l’insegnamento di questa Corte, l’azione di apposizione dei termini comprende implicitamente una domanda di regolamento dei confini, laddove la certezza di questi ultimi, così come dedotta dall’attore, venga posta in discussione. In tale eventualità, la prima azione (di apposizione dei termini) si trasforma automaticamente nella seconda (di regolamento del confine), qualora il convenuto contesti l'indicazione degli stessi data dall'attore, e questi insista nella propria pretesa, rendendo necessaria una pronuncia giurisdizionale F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6879/2018 sui confini medesimi (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. Numero sezionale 897/2022Numero di raccolta generale 15603/20223315 del 25/07/1977, Rv. 386865 e Cass. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] Sez. 2, Sentenza n. 1117 del 20/04/1974, Rv. 369100). Per quel che concerne, invece, il negozio di accertamento relative al confine, è opportuno ribadire che esso “… è caratterizzato dall'intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne contenuto ed effetti, rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7640 del 30/03/2009, Rv. 607777). Ne deriva che, seppure esso non sia soggetto a forma scritta ad substantiam, tanto è vero che può essere ravvisato anche in presenza di facta concludentia, è tuttavia necessaria una indagine specifica sulle intenzioni delle parti, al fine di verificare l’esistenza, in concreto, dell’intento comune di cui anzidetto (cfr. ancora Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7640 del 30/03/2009, Rv. 607777, secondo cui non può ravvisarsi un negozio di accertamento riguardo alla linea di confine tra due fondi dal semplice fatto che sia stato costruito un muro "su indicazione" dei confinanti proprietari, poiché a ciò si era provveduto esclusivamente per sostituire quello preesistente che era crollato; negli stessi termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1636 del 22/01/2019, Rv. 652247). Perché, dunque, si possa ravvisare un negozio di accertamento del confine per facta concludentia non basta l’esistenza di una delimitazione fisica, o la sua ricostruzione, ma occorre che sia verificata la sussistenza di un vero e proprio accordo per la collocazione della recinzione in un determinato punto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4437 del 21/02/2008, Rv. 602032, richiamata anche dalla sentenza impugnata). La Corte di Appello ha dunque errato nel ravvisare la certezza del confine sulla sola scorta delle deposizioni testimoniali, le quali avevano confermato – secondo quanto emerge dalla sentenza impugnta: cfr. pagg. 4 e 5 – soltanto che “… il confine, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 6879/2018 Numero sezionale 897/2022 originariamente … era delimitato da pali con filo spinato sosNumero di raccolta generale 15603/2022Data pubblicazione 16/05/2022tituiti, successivamente, dal Falcone con una rete metallica …” e che detto confine non era stato in seguito alterato. La semplice esistenza di una delimitazione fisica tra i due fondi, ancorché risalente nel tempo, non è infatti sufficiente per poter affermare la certezza del confine. L'accoglimento, nei termini indicati, del secondo motivo implica l’assorbimento del primo. La sentenza impugnata va quindi cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Catanzaro, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 27 aprile 2022. Il Presidente (F. Manna) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i