CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21449/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Livorno con la quale era stato condannato in relazione ai reat di cui agli artt. 81, 590, comma 1, cod. pen. e 189, comma 7 (assolvendolo dal comma 6) d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285 e 590 bis cod. pen. Il ricorrente, articolando tre motivi, lamenta: il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad entrambi i reati a lui contestati; la contraddittorietà degli argomenti addotti con riferimento all'omissione di soccorso nonché al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 12. 1 motivi in questione risultano inammissibili in quanto, oltre che palesemente versati in fatto, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3. Con riguardo al primo motivo e al secondo motivo, il ricorrente non si confronta con le sentenze conformi che hanno ritenuto provato che, dopo l'urto con il motorino condotto dalla persona offesa, lo stesso si sarebbe fermato per interloquire con la persona offesa, allontanandosi con il dire posteggiava altrove il proprio motoveicolo, senza fare più ritorno come confermato non solo dalla persona offesa e dai testi escussi che seguivano i mezzi a due ruote ma anche dal carabinieri intervenuto il quale ha confermato di non avere rinvenuto alcun motoveicolo e di essersi quindi recato a casa del [OSCURATO:PERSONA], intestatario del mezzo a due ruote per informazioni. Avuto riguardo alla dinamica del sinistro, il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, non ammessa in sede di legittimità. I giudici di merito hanno fornito ampia e logica motivazione in relazione a entrambi i reati contestati che il ricorrente confuta con argomenti in fatto, generici, inidonei a scardinare l'impianto motivazionale posto a fondamento del giudizio espresso essendo stati ritenuto in termini certi che il ricorrente ha tamponato il ciclomotore condotto dalla persona offesa, staccando così il bauletto che la colpiva alla schiena. Subito dopo l'urto il ricorrente si soffermava pochi istanti allontanandosi subito dopo con il pretesto di dovere parcheggiare, senza neppure togliersi il caso e fornire le proprie generalità. Tale motivazione è coerente con le risultanze probatorie e non soffre le generiche criticità dedotte dal ricorrente. 4. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso. Diffusamente la Corte territoriale, da pag. 22 e ss, facendo corretta applicazione dei principi in materia, ha respinto la richiesta formulata ai . sensi dell'art. 131 bis cod. pen. Le lesioni riportate dalla persona offesa, giudicate guaribili in dieci giorni non sono state ritenute di minimale consistenza, la marcata violazione della regola di condotta e l'alto grado della colpa (consistito nel superare mezzi incolonnati), la condotta susseguente, dolosa, aggravatrice della condotta colposa tenuta in precedenza, sono stati ritenuti fattori ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità. La motivazione, congrua e non contraddittoria viene attaccata in maniera generica e priva di reale confronto. 25. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre che in forza della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, del versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M