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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39682/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - essi deducono una violazione di legge e l'esistenza di un vizio della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, per effetto del sovrapporsi tra brevi periodi di espiazione e periodi di libertà intermedi ben riepilogati nell'ordinanza impugnata, il semestre in valutazione ai fini della liberazione anticipata è iniziato il 17 giugno 2019 e si è concluso il 4 marzo 2024, ed all'interno di questo semestre (il 25 maggio 2021) il ricorrente ha commesso il reato che ha indotto il Tribunale a negare il beneficio; - il ricorso deduce che alla data di commissione del reato non era ancora iniziata l'attività trattamentale, ma l'argomento è manifestamente infondato in quanto il semestre in valutazione è iniziato il 17 giugno 2019 ed è da quella data che occorre partire per valutare il comportamento tenuto dal reo durante l'espiazione; - il ricorso deduce che il reato commesso (una diffamazione) sarebbe "risibile", ma l'argomento è manifestamente infondato, in quanto, se ai fini del giudizio sulla liberazione anticipata, può non essere sufficiente neanche la mera buona condotta, ma occorre la sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, a maggior ragione non è manifestamente illogico che il Tribunale di sorveglianza abbia tratto dalla commissione di un reato in epoca intermedia alle espiazioni indici di mancanza di tale adesione; in base alla lettera della norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame, che è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, la liberazione anticipata può essere concessa, infatti, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - essi deducono una violazione di legge e l'esistenza di un vizio della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, per effetto del sovrapporsi tra brevi periodi di espiazione e periodi di libertà intermedi ben riepilogati nell'ordinanza impugnata, il semestre in valutazione ai fini della liberazione anticipata è iniziato il 17 giugno 2019 e si è concluso il 4 marzo 2024, ed all'interno di questo semestre (il 25 maggio 2021) il ricorrente ha commesso il reato che ha indotto il Tribunale a negare il beneficio; - il ricorso deduce che alla data di commissione del reato non era ancora iniziata l'attività trattamentale, ma l'argomento è manifestamente infondato in quanto il semestre in valutazione è iniziato il 17 giugno 2019 ed è da quella data che occorre partire per valutare il comportamento tenuto dal reo durante l'espiazione; - il ricorso deduce che il reato commesso (una diffamazione) sarebbe "risibile", ma l'argomento è manifestamente infondato, in quanto, se ai fini del giudizio sulla liberazione anticipata, può non essere sufficiente neanche la mera buona condotta, ma occorre la sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, a maggior ragione non è manifestamente illogico che il Tribunale di sorveglianza abbia tratto dalla commissione di un reato in epoca intermedia alle espiazioni indici di mancanza di tale adesione; in base alla lettera della norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame, che è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, la liberazione anticipata può essere concessa, infatti, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estensore
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