CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 36805/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIdato atto che si è proceduto con trattazione scritta; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP dello stesso Tribunale che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 89 d.P.R. 309/90. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Vizio di motivazione, per avere il Tribunale affermato che l'istanza non meritava accoglimento perché insussistente l'attualità della dipendenza del Bervicato, nonostante quanto risultante dalla relazione redatta dall'UOS Ser.D. Area Penale della Casa circondariale di Poggioreale in data 8.7.2021, in cui il prevenuto ha riferito di "usare cocaina per via inalatoria dall'età di 17 anni, con frequenza quotidiana e THC quotidianamente", ed in cui si fa riferimento alla problematica dell'abuso alcolico. II) Vizio di motivazione, in relazione alla doglianza relativa al pericolo di reiterazione del reato, nonostante l'impossibilità per il ricorrente di svolgere attività di spaccio presso la Comunità terapeutica con sede in Puglia. 3. Il ricorso deve essere rigettato. 3.1. Il primo motivo è privo di rilevanza e non può essere esaminato in questa sede, in quanto gli originari motivi di appello non avevano alcuna attinenza con lo stato di dipendenza del ricorrente, sicché tale questione non era stata devoluta al Tribunale, il quale, pertanto, neanche avrebbe dovuto rispondere su un punto non devoluto in sede di impugnazione. 3.2. Il secondo motivo, in tema di esigenze cautelari, sviluppa una non consentita censura di merito, peraltro articolata in maniera generica e apodittica, in quanto il ricorrente pretende di affermare una (inesistente) regola di esperienza, secondo la quale il pericolo di recidiva non potrebbe essere basato su modalità di commissione del reato diverse da quelle oggetto del procedimento, con particolare riguardo alla possibilità che il ricorrente continui a perpetrare l'attività di spaccio di droga attraverso apparecchiature telefoniche. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]