CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2024
Cassazione n. 15164/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 del G.u.p. del Tribunale di Pavia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.u.p. del Tribunale di Pavia, con sentenza in data 19 dicembre 2023, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di estorsione tentata e consumata e danneggiamento; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il motivo di ricorso, con cui si lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei reati contestati autonomamente ai capi A) e C), o costituenti un unico fatto di reato (da cui sono discese l'illegale determinazione della pena applicata e la violazione del divieto del ne bis in idem sostanziale), risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; considerato, al riguardo, che il censurato errore (peraltro non contestato né prospettato in sede di presentazione della concorde richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.) riguarderebbe la duplicazione del fatto di reato relativo alla condotta estorsiva, che si assume essersi svolta senza soluzione di continuità sino all'intervento della polizia giudiziaria sollecitata dalla persona offesa; si tratta di circostanza fattuale che è smentita già dalla descrizione contenuta nelle imputazioni, poiché nel capo C) si fa riferimento a distinti ed autonomi episodi estorsivi, conclusi ciascuno con il conseguimento di specifici versamenti di somme di denaro, fatti che hanno integrato autonome condotte di reato; mentre nel capo A) è descritta una nuova condotta diretta a costringere la stessa persona offesa ad un nuovo versamento, condotta arrestatasi allo stadio del tentativo; ogni differente ricostruzione, preliminare alla qualificazione giuridica prospettata dal ricorrente, richiederebbe accertamenti in fatto e apprezzamenti valutativi che escludono il ricorrere dell'errore manifesto, configurabile quando la diversa qualificazione «risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 - 01), requisito indefettibile perché risulti ammissibile il ricorso in sede di legittimità avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]