CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01117/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3234-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], 4; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4331-2018 della Corte d’Appello di Napoli, depositata in data 6.11.2018, notificata in data Oggetto: Locazione uso commerciale – Simulazione del canone – Tardiva registrazione del contratto dissimulato 12.11.2018; udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, formulando quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 4331/2018 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, resa pubblica il 6/11/2018, notificata in data 12/11/2018; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente rappresenta, nella descrizione del fatto, di avere concesso in locazione ad uso commerciale ad [OSCURATO:PERSONA] il locale sito in [OSCURATO:PERSONA], per sei anni a decorrere dall’1 dicembre 2000, di avere comunicato alla conduttrice, in data 2 ottobre 2005, il diniego alla rinnovazione del contratto alla prima scadenza, di essere stato convenuto, dinanzi al Tribunale di Napoli, da [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di essere condannato a restituire la somma di euro 14.460,00 percepita a titolo di “buona entrata”, a pagare l’importo di euro 9.400,72, pari alla differenza tra la somma di euro 11.620,28, corrisposta a titolo di indennità di avviamento commerciale, e quella che, invece, avrebbe dovuto versare, a restituire l’importo di euro 34.096,00, quale differenza tra il canone di locazione pattuito e quello effettivamente ricevuto; il Tribunale, con sentenza n. 150/2013, rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], per difetto di prova dell’avvenuto versamento di alcunché a titolo di buona entrata e del versamento in contanti di una somma volta ad integrare il canone di locazione corrisposto tramite assegni, rilevando che l’attrice, in sede di interrogatorio libero, aveva reso una versione dei fatti diversa da quella contenuta nell’atto introduttivo, che i testimoni addotti non erano attendibili perché legati da stretti vincoli di parentela con la ricorrente e/o aventi un interesse economico legato all’esito del giudizio; la Corte d’Appello, con la decisione oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto parzialmente l’appello in merito alla domanda avente ad oggetto la restituzione di quanto pagato in eccedenza a titolo di canone, in considerazione del valore probatorio riconosciuto alla copia del verbale di offerta reale del canone del 10 gennaio 2006 e al giuramento suppletorio deferito all’appellante, ha rigettato, per difetto di prova, la domanda volta alla restituzione di quanto asseritamente versato a titolo di buona uscita e ed ha disatteso anche la richiesta di rideterminazione dell’indennità di buona uscita, poiché essa doveva essere calcolata assumendo come riferimento il canone contrattualmente convenuto; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1)con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 e n. 4 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione di norme sul procedimento e degli artt. 2376, 2697 cod.civ. e dell'art. 116, comma 2°, cod.proc.civ.; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 5, cod.proc.civ., la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 115, comma 1°, e 116 cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale, pur confermando l’inattendibilità e l’equivocità delle prove testimoniali e l’assenza di riscontri oggettivi circa il versamento di una parte del canone in nero, ha attribuito rilievo alla copia del verbale di offerta reale del canone relativo al periodo 1.2.2005/30.11.2006, con cui l’ufficiale giudiziario gli intimava di prelevare la somma di euro 14.014,90 depositata presso il Monte dei Paschi di Siena di Ischia, considerandola un principio di prova per iscritto con cui ha giustificato il deferimento del giuramento suppletorio ad [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale: a)avrebbe omesso di esaminare: a1) le dichiarazioni da lui rese in sede di interrogatorio formale, da cui sarebbe emerso che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, aveva contestato di avere ricevuto importi maggiori rispetto a quelli previsti nel contratto; a2) le dichiarazioni deitesti, in particolare quella resa da [OSCURATO:PERSONA], da cui non emergeva che [OSCURATO:PERSONA], oltre all’assegno gli avesse consegnato un importo in contanti; b) avrebbe travisato gli elementi istruttori; c) avrebbe accolto la richiesta di deferimen to del giuramento suppletorio di [OSCURATO:PERSONA], sebbene tardiva e generica, avrebbe erroneamente ritenuto semiprovato il fatto oggetto del giuramento suppletorio, non avrebbe spiegato le ragioni per le quali aveva scelto di deferire il giuramento suppletorio alla conduttrice; d) avrebbe erroneamente ritenuto non contestato il ritiro della somma depositata presso il Monte dei Paschi, non avrebbe considerato che, se avesse prelevato la somma, la banca avrebbe rilasciato una quietanza e comunque vi sarebbe stata la registrazione del movimento contabile oppure l’ufficiale giudiziario ne avrebbe dato atto nel verbale, avrebbe sbagliato nel non ritenere il versamento di quell’importo una spontanea iniziativa della conduttrice che aveva avvertito l’esigenza morale e sociale di offrirglielo, non avrebbe valutato il comportamento truffaldino tenuto da [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe dato rilevo alla pretestuosità di certi suoi argomenti; il ricorrente da quanto prospettato trae la conclusione che la sentenza impugnata abbia violato gli art. 2736 cod.civ., l’art. 116, comma 2°, cod.proc.civ., abbia reso una motivazione insufficiente su un fatto controverso e decisivo e, per contro, non abbia valutato un fatto decisivo, non abbia tenuto conto che il giuramento suppletorio si era articolato in cinque capi, relativi al pagamento di importi per gli anni 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003- 2004, 2004-2005, che la somma degli importi asseritamente versati in nero era di euro 26.032,24 e non di euro 32.682,86, e che per l’ultimo anno non era stato articolato nessun capo oggetto del giuramento suppletorio e quindi che per l’anno 2005-2006 nulla avrebbe dovuto riconoscersi ad [OSCURATO:PERSONA]; 1.1) nessuna delle censure mosse alla sentenza impugnata merita accoglimento; 1.2) innanzitutto, risulta evidente la violazione dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., atteso che vengono evocate risultanze istruttorie, senza fornire indicazioni per la loro localizzazione nel giudizio di legittimità, giacché gli atti da cui risultano non si dicono depositati e nemmeno parte ricorrente ha dichiarato di voler fare riferimento – come ammette Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011, al fine di esentarsi dall’onere di produzione a pena di improcedibilità, ma ferma restando, al fine del rispetto dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ. quanto all’onere di indicazione specifica da esso previsto, la necessità della dichiarazione – alla presenza degli atti evocati nel fascicolo d’ufficio del giudice di appello ed eventualmente nel fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado in esso in ipotesi acquisito; inoltre, l’art. 366 n. 6 cod.proc.civ., ferma la decisività dell’inosservanza sotto il profilo della localizzazione, non è rispettato nemmeno – salvo per la dichiarazione resa in sede di interrogatorio formale dal ricorrente e di due passi della sentenza di primo grado, nonché dei capitoli del giuramento suppletorio – quanto alla riproduzione del contenuto degli atti cui si fa riferimento; ne consegue l’inammissibilità del motivo per inosservanza della citata norma dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ.; ad ogni modo, se si potesse passare allo scrutinio del motivo nonostante la rilevata inammissibilità e dunque l’impossibilità di decidere il motivo potendo esaminare gli atti su cui si fonda, quanto alla censura di violazione dell’art. 2736 cod.civ. se ne deve rilevare l’inammissibilità, giacché parte ricorrente, mentre dice a pag. 16 di avere contestato la richiesta di deferimento del giuramento suppletorio eccependone “la tardività e l’inammissibilità”, omette di precisare se, una volta ammesso il mezzo, non solo abbia eccepito tempestivamente la nullità della relativa ordinanza ammissiva, il cui contenuto resta ignoto, ma e soprattutto abbia mantenuto l’eventuale eccezione in sede di precisazione delle conclusioni; in mancanza di questi dati e considerato che la Corte territoriale non riferisce di doglianze contro l’ammissione del giuramento, il ricorrente non può, ai sensi dell’art. 157, 2°comma, cod.proc.civ., dolersi in questa sede dell’ordinanza ammissiva; ciò rende inutile la censura rivolta all’affermazione circa la mancata contestazione in primo grado di aver riscosso l’importo richiestogli e, comunque, se anche così non fosse, la contestazione rilevante non può certo consistere in quanto dichiarato in sede di interrogatorio formale, ma in quanto formulato nella memoria di costituzione ai sensi dell’art. 416 cod.proc.civ.; per il resto, la dedotta violazione dell’art. 2697 cod.civ. e dell’art. 116 cod.proc.civ. è svolta in palese inosservanza dei criteri indicati, quanto alla prima norma, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, secondo cui la violazione dell'art. 2697 cod.civ. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, e, quanto alla seconda, da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 30/09/2020, per la quale può dirsi vio lato l’art. 116 cod.proc.civ. solo “ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; 1.3) non può, ad ogni modo, non rilevarsi –al di là dell’assorbenza di quanto rilevato e dunque meramente ad abundantiam- che: i) spetta al giudice di merito la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale èlibero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatorinon accolti, anche se allegati dalle parti; ne consegue che il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazionenon può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova; ii) il giuramento suppletorio è stato deferito dal giudice ad [OSCURATO:PERSONA] “quale parte che aveva fornito il principio di prova più persuasiva”, allo scopo di superare l’incertezza scaturente dalle contrastanti dichiarazioni testimoniali circa la riscossione da parte dell’odierno ricorrente di somme in nero a titolo di canone; ex art. 2736 n. 2) cod.civ., èsuppletorio il giuramento deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti, al fine di decidere la causa, quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma neppure del tutto sfornite di prova; si tratta di un mezzo istruttorio con il quale il giudice di merito, in via complementare e sussidiaria rispetto al compendio istruttorio in atti, definisce la questione controversa deferendo alla parte che, secondo il suo prudente apprezzamento, abbia fornito il maggiore contenuto probatorio il giuramento; la sentenza impugnata, pertanto, ha fatto corretta applicazione dell’art. 2736 cod.civ. e del principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, perché ha deferito ilgiuramento suppletorio ad [OSCURATO:PERSONA], quale parte maggiormente favorita dalle emergenze istruttorie, atteso che, per un verso, non risultava contestato da [OSCURATO:PERSONA] di avere riscosso l’importo su cui era insorta controversia e che la tesi di [OSCURATO:PERSONA] era supportata da un riscontro documentale ancorché non del tutto completo e preciso; è vero che [OSCURATO:PERSONA] era stato interrogato sui fatti di causa ed in quella sede aveva negato di avere ricevuto e preteso importi superiori a quelli derivanti dal contratto di locazione; il che dimostra che non aveva contestato il fatto; per contestare il fatto [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’allegazione da parte dell'attrice, aveva l'onereex art. 167 cod.proc.civ.di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intendeva contestare la veridicità e, non avendolo fatto, il fatto dedotto dall'attrice è stato correttamente ritenutonon contestato, per i fini di cui all ' art. 115 cod.proc.civ. . (Cass. 23/03/2022, n.9439); iii) quanto al valore di semiplena probatioattribuito alla copia del verbale di offerta reale del canone del 10 gennaio 2016, spetta al giudice del merito accertare i presupposti per deferire il giuramento, valorizzando non soltanto autentiche fonti di prova, ma anche semplici indizi o presunzioni, ancorché sfornite dei caratteri di precisione, gravità o concordanza, le risultanze del comportamento processuale delle parti, che la legge espressamente considera alla stregua di meri argomenti di prova, potendo avvalersi anche di elementi di valutazione desumibili dal comportamento stragiudiziale delle parti e di semplici presunzioni, indipendentemente dalla loro gravità, precisione e concordanza (Cass. 10/02/2016, n.2676; Cass. 5/11/2020, n. 24647; Cass.21/10/2021, n. 29320; Cass. 16/02/2022, n. 5027); iv) quanto alla somma indicata come dovuta da parte della Corte territoriale, deve escludersi che essa sia stata indicata per mero errore di calcolo (la cui eventuale ricorrenza sarebbe emendabile con la procedura di correzione, ex art. art. 287 cod.proc.civ.), perché a p. 12 della sentenza impugnata si fa riferimento alla somma di euro 6.380,92 per il periodo 1.12.2005/30.21.2006, “considerando anche per tale anno l’importo di euro 693,91 mensili quale canone dovuto secondo il contratto, quindi in un totale di euro 7633,01 per 11 mesi, e sottraendo tale importo a quello dell’offerta reale”; detta statuizione non è stata attinta da alcuna censura del ricorrente; 2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., di aver violato gli artt. 1 e 13 della l. n. 431/98, avendo applicato l’art. 13 della l. n. 431/98 inapplicabile alla locazione per cui è causa che, essendo una locazione ad uso commerciale, continuava ad essere regolata dalla l. n. 392/1978; la Corte territoriale ha, in primo luogo, dichiarato il documento inutilizzabile perché tardivamente prodotto, in violazione dell’art. 345 cod.proc.civ. e, “in ogni caso” ininfluente ai fini della decisione perché inidoneo a sanare la nullità originaria della clausola prevedente un canone maggiore di quello previsto nel contratto successivamente registrato; tale ultima affermazione è stata resa ad abundantiam, essendo stata espressa dalla Corte territoriale dopo che si era già spogliata della sua potestas iudicandi; il ricorrente censura tale affermazione, ma non censura, determinandone il consolidamento, la ratio decidendi che è quella con cui è stato considerato tardivo il documento prodotto; il motivo, pertanto, è inammissibile, dovendo trovare applicazione il principio consolidato secondo cui “è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svoltaad abundantiam , e pertanto non costituente una ratio decidendi della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse” (ex plurimis, cfr. Cass. 03/09/2021,n. 23885); 3) con il terzo motivo il ricorrente lamenta, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., in relazione all’art. 325, comma 3°, cod.proc.civ., all’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, la violazione degli artt. 10, comm1 1 e 3, della l. n. 21/2000, degli artt. 17, comma 1°1, e 38 del dpr n. 131(86, dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311/2004 e dell’art. 13 della l. n. 431/98; avendo proceduto alla registrazione del contratto dissimulato in data 17 maggio 2018, indicante il maggior canone concordato tra le parti, il quale prevedeva un canone di euro 12.911,42, la conduttrice non avrebbe diritto ad alcuna somma, perché aveva pagato esattamente quanto risultante dal contratto; questo motivo che logicamente avrebbe dovuto precedere il motivo precedente, nella parte in cui censura la motivazione sull’inammissibilità della produzione documentale, critica, però, la sentenza impugnata senza misurarsi con le ragioni che hanno portato la Corte territoriale ad escludere il valore del documento: nel caso di specie, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, non si verte nell'ipotesi della pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto dilocazione, di un canone più elevato rispetto a quello risultante dal contratto originario, ma, piuttosto, in quella diversa della simulazione del contratto dilocazione, stipulato in forma scritta e registrato, e quindi valido ed efficace, rispetto alla misura del corrispettivo; 4) con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., per non avere la sentenza impugnata compensato per l’intero, ma solo in parte, le spese di lite; il motivo va rigettato, perché la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., Sez. Un., 15/07/2005, n. 14989 e successiva giurisprudenza conforme); 4.1.) va rigettata la tesi della controricorrente, secondo cui la censura sarebbe inammissibile, perché avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti del distrattario; va ribadito che il difensore distrattario dellespese processuali assume la qualità di parte solo quando l'impugnazioneriguarda la pronuncia di distrazione in sé considerata: Cass. 9/03/2021, n. 6481. 5) il ricorso va, dunque, rigettato; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at